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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 17 giugno 2019, n. 17

G.U.R.S. 28 giugno 2024, n. 29

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 - Agevolazioni al credito in favore delle imprese - "Fondo Sicilia" c/o IRFIS Fin Sicilia S.p.A.. (1)

(1)

Per l'integrazione delle disposizioni di cui al presente, si rimanda al D.A. Economia 12 giugno 2024, n. 52.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materia di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTA la legge 1 febbraio 1965 n. 60 recante la "Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie";

VISTA la convenzione tra l'allora Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'allora Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia I.R.F.I.S. (oggi IRFIS-Finsicilia S.p.A.) del 3 novembre 1965 concernente il "Regolamento delle attività del Fondo di Rotazione costituito presso l'Istituto predetto ai sensi della legge 1° febbraio 1965 n. 60";

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'"Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO la legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 17 prevede che "le risorse finanziarie trasferite dallo stato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, confluiscono in un fondo unico presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze [...] le predette risorse sono destinate alle misure di agevolazione ai settori produttivi possono essere utilizzate sia per le finalità dei regimi di aiuto [...] sia per le finalità previste dalle leggi statali cui si riferiscono le risorse finanziarie medesime trasferite";

VISTO l'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965 n. 60;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. Siciliana 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modificazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2018 n. 10, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I", pubblicata nella G.U.R.S. 13 luglio 2018 n. 30, ed in particolare l'art. 1 "Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias";

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", pubblicata nella G.U.R.S. 26 febbraio 2019 n. 9, ed in particolare l'art. 2 "Agevolazioni al credito in favore delle imprese";

CONSIDERATO il parere espresso dalla II Commissione "Bilancio" dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 135 dell'11 giugno 2019;

RITENUTO pertanto di dovere stabilire le disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della sopracitata legge, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo;

DECRETA

Art. 1

Fondo Sicilia

In applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, le somme di cui alla legge 1 febbraio 1965 n. 60, pari ad € 84.734.258,41 alla data del 31 dicembre 2018, che vengono denominate "Fondo Sicilia", sono confermate nella titolarità della Regione Siciliana che subentra, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere (Convenzione Originaria), stipulata il 3 novembre 1965 tra il Ministero del Tesoro e l'allora IRFIS Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, oggi IRFIS FinSicilia S.p.A..

A seguito del suddetto subentro la Convenzione Originaria è pertanto operativa tra IRFIS FinSicilia S.p.A. e Regione Siciliana dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di attuazione.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e dell'art. 19, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, l'Assessorato per l'Economia stipulerà gli atti integrativi alla convenzione stessa, per i necessari adeguamenti.

Nel rispetto della normativa di vigilanza di cui all'art. 47 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Testo Unico Bancario (T.U.B.), il Fondo Sicilia ha natura di "fondo di terzi in amministrazione fuori bilancio" ed opererà in conformità alle regole dell'Unione Europea in materia di aiuti de minimis.

Art. 2

Finalità del Fondo Sicilia

Il Fondo Sicilia ha come finalità, oltre a quelle già previste nella Convenzione Originaria, il sostegno e l'agevolazione del credito alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, IRFIS FinSicilia S.p.A. stipulerà forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi e altri enti pubblici regionali del settore del credito.

In relazione a quanto precede, vengono individuati gli operatori regionali del credito ed i settori economici di intervento:

a) L'IRFIS FinSicilia S.p.A. - Industria e altri settori economici - L'IRFIS FinSicilia S.p.A. in virtù della convenzione con la Regione, come integrata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 ed ai sensi dell'art. 19, comma 12, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, opera direttamente, ovvero anche attraverso forme di convenzioni e compartecipazione con enti pubblici e società del settore del credito (quali ad esempio Stato, Regione, Enti Locali, Cassa Depositi e Prestiti, ABI, banche, MCC Banca del Mezzogiorno, Invitalia, SACE), nonché con altri enti e istituzioni funzionali, in favore delle imprese dei settori dell'industria ed in tutti gli altri ambiti e oggetti diversi da quelli di cui ai successivi punti b), c) e d);

b) IRCAC - Cooperazione - Per il sostegno e agevolazione del credito in favore delle imprese cooperative, IRFIS FinSicilia S.p.A. stipulerà con IRCAC apposita convenzione, con la quale verranno, tra l'altro, regolamentate le attività di animazione commerciale, di istruttoria delle imprese beneficiarie degli interventi, appositamente selezionate;

c) CRIAS - Artigianato - Per il sostegno e agevolazione del credito in favore delle imprese artigiane, IRFIS FinSicilia S.p.A. stipulerà con CRIAS apposita convenzione, con la quale verranno regolamentate, tra l'altro, le attività di animazione commerciale, di istruttoria delle imprese beneficiarie degli interventi, appositamente selezionate;

d) CONFIDI - Garanzie - Per la disciplina della concessione di garanzie nelle varie forme consentite, anche su portafogli di crediti, in favore delle imprese, IRFIS FinSicilia S.p.A. stipulerà apposite convenzioni con i Confidi iscritti all'albo di cui agli articoli 106 e 112 del T.U.B. operanti in Sicilia, nonché con altri enti ed istituzioni funzionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018 n. 10, e a conclusione del procedimento ivi previsto, l'Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA) subentra nei rapporti riferibili a IRCAC e CRIAS.

Art. 3

Settori di intervento e soggetti di riferimento

Con riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2, nella seguente Tabella "A" sono individuati i soggetti di riferimento, l'ambito e l'oggetto, gli enti pubblici regionali del settore del credito nonché gli eventuali altri enti ed istituzioni funzionali.

TABELLA "A"
Soggetti di riferimento per convenzioni in essere e atti integrativi Ambito/oggetto Enti regionali del settore del credito
Assessorato Economia ed IRFIS Industria ed altri settori economici IRFIS
IRFIS - IRCAC  Cooperazione IRCAC
IRFIS - CRIAS Artigianato  CRIAS
IRFIS - CONFIDI Garanzie Controgaranzie Confidi iscritti all'albo ex artt. 106 e 1 12 del TUB

.

Nell'ambito dell'oggetto e dei settori di cui alla superiore Tabella "A" ed in applicazione del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, in sede di prima attuazione, nella successiva Tabella "B" sono individuati i plafond riservati ai seguenti interventi specifici:

TABELLA "B"
Intervento specifico ex comma 2, art. 2 L.R. n. 1/2019 Plafond riservato
Imprese giovanili 4 milioni, con intervento unitario non superiore a € 400 mila
Start Up 4 milioni, con intervento unitario non superiore a € 200 mila 
Imprenditoria Femminile 4 milioni, con intervento unitario non superiore a € 400 mila
Imprese di innovazione (tra cui quelle che utilizzano tecnologia Blockchain) e Industria 4.0 4 milioni, con intervento unitario non superiore a € 200 mila
Imprese vittime di usura o estorsione 2 milioni, con intervento unitario non superiore a € 200 mila
Microcredito 4 milioni, con intervento unitario non superiore a € 50 mila 

.

I plafond di prima attuazione di cui alla superiore Tabella "B", a seguito di analitico rapporto periodico sul concreto utilizzo (tiraggio), possono essere periodicamente rideterminati con decreto dall'Assessore regionale per l'Economia.

Le richieste di intervento sono attivate "a sportello".

Art. 4

Iniziative oggetto di intervento da parte del Fondo Sicilia

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, per il raggiungimento delle finalità di sostegno ed agevolazione del credito alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, per il tramite dei soggetti individuati nel precedente articolo 3, gli interventi a valere sul Fondo Sicilia sono destinati alle iniziative ed esigenze imprenditoriali da realizzare in Sicilia, anche da parte di imprese aventi sede all'estero, connesse a:

- Realizzazione di nuovi investimenti;

- Fabbisogno finanziario di circolante;

- Emissione di minibond e/o di obbligazioni da parte di imprese operanti in Sicilia;

- Consolidamento di passività e/o ristrutturazioni finanziarie, anche con accesso a nuova finanza, fondi di turn around;

- Finanziamenti a favore imprese in transitoria difficoltà o che incontrino temporanee difficoltà di accesso al credito (es. rating);

- Ogni altra iniziativa rientrante tra le finalità del Fondo.

Art. 5

Requisiti delle iniziative

Tutti gli interventi a valere sul Fondo Sicilia dovranno risultare sostenibili sul piano economico finanziario e dovranno essere, altresì, accertate le capacità di rimborso del finanziamento da parte delle imprese beneficiarie.

Art. 6

Condizioni, tassi e forme tecniche di intervento

Sulla quota di finanziamento concessa a valere sul Fondo Sicilia sono applicati tassi di interesse differenziati come segue:

1. nel caso di concessione del finanziamento a valere sulle sole risorse di cui al Fondo Sicilia, il tasso non è superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,25% annuo;

2. nel caso di intervento in condivisione (es. club deal) o in pool con altri enti creditizi e istituzioni:

- non superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,15% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia tra il 30% e il 50% del totale;

- non superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,10% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia inferiore al 30% del totale.

Nei casi in cui detto indicatore di mercato dovesse assumere valore negativo, nella determinazione del tasso applicato al finanziamento, tale indicatore sarà posto pari a zero.

Per le garanzie o controgaranzie comunque attivate sul Fondo Sicilia non graverà a carico delle imprese beneficiarie alcuna commissione né onere economico, salvo quanto eventualmente stabilito nelle singole convenzioni, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti de minimis.

Art. 7

Remunerazione e ricavi del Fondo

Al Fondo Sicilia sono riconosciuti:

- da parte del gestore IRFIS FinSicilia S.p.A., in analogia a come sin qui operato, interessi di fruttificazione nella misura del tasso BCE sulle risorse liquide non impegnate del Fondo stesso;

- da parte delle imprese beneficiarie, gli interessi gravanti su queste ultime, come stabilito nel precedente Art. 6;

- ogni altra eventuale componente positiva discendente dai rapporti contrattuali o dalle convenzioni stipulate ai sensi delle presenti Disposizioni.

Art. 8

Spese di gestione ed altri costi

L'IRFIS FinSicilia S.p.A. fa fronte con il proprio personale, con la propria struttura organizzativa, informatica e contabile, alla gestione del Fondo Sicilia, fatti salvi eventuali oneri e costi a carico degli altri soggetti ed imprese beneficiarie, come previsto dalle convenzioni stipulate in applicazione delle presenti Disposizioni di Attuazione.

Per le attività connesse alla gestione del Fondo Sicilia, ivi compresi istruttoria, concessione, monitoraggio, gestione dei crediti e delle operazioni attivate sul Fondo, è riconosciuto all'IRFIS FinSicilia S.p.A. un compenso omnicomprensivo forfettariamente determinato in misura pari a quanto fissato nella Convenzione Originaria del 3 novembre 1965, pari al 1,5o% annuo; tale compenso è calcolato sulle somme complessivamente ed effettivamente erogate, al netto dei rientri intervenuti, come risultanti ad ogni fine esercizio.

Per lo svolgimento di tutte le attività di animazione, piani di comunicazione, progetti di studio e ricerca, approfondimenti tematici, viene determinato in via di prima attuazione il plafond massimo pari allo 0,50% della dotazione iniziale del Fondo Sicilia stesso.

Le spese di cui al presente articolo ed i compensi di cui all'Art. 9, nonché ogni ulteriore costo, o onere, comunque connesso alla gestione del Fondo Sicilia, ivi comprese le spese legali e giudiziali per il recupero in via coattiva dei crediti, restano a carico del Fondo medesimo.

Art. 9

Organo deliberante

Presso IRFIS FinSicilia S.p.A. è costituito un Organo deliberante - denominato "Comitato Fondo Sicilia" - composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IRFIS FinSicilia S.p.A., in carica all'atto della costituzione ed insediamento dell'organo, che lo presiede, nonché da:

- un componente designato dal Presidente della Regione;

- un componente designato dall'Assessore per l'Economia.

I Componenti del Comitato Fondo Sicilia restano in carica per la durata di tre anni dall'insediamento.

I compensi spettanti ai componenti il Comitato sono fissati con decreto dell'Assessore per l'Economia, in base alle vigenti disposizioni regionali in materia e sono posti a carico dello stesso "Fondo IRFIS Sicilia per le imprese".

Art. 10

Nuovi stanziamenti e integrazioni del Fondo Sicilia

Il Fondo Sicilia potrà essere integrato e/o incrementato attraverso nuovi e ulteriori risorse o dotazioni che dovessero essere stanziate od individuate dalle competenti autorità o strutture, regionali, nazionali o sovranazionali.

A tal fine IRFIS S.p.A. è onerata di produrre semestralmente all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento regionale dell'economia e del tesoro, un report sugli interventi effettuati a valere del Fondo, anche per il tramite degli altri operatori regionali del credito, comprensivo dell'elenco delle aziende beneficiarie e degli importi a ciascuna erogati e/o garantiti, distinte per settori economici e per settori di intervento secondo la tabella B di cui all'art. 3. Di tale report è data notizia alla competente commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Art. 11

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 17 giugno 2019.

ARMAO