
DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 2020, n. 2
G.U.R.S. 14 febbraio 2020, n. 8
Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ai sensi del quale: "Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni.";
Visto l'articolo 11, comma 15, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, ai sensi del quale: "Al fine di contenere gli oneri per spese legali, il Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, Fondo pensioni Sicilia, istituito dall'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è rappresentato e difeso in giudizio, innanzi tutti gli organi giudiziari, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, dagli avvocati dell'area dirigenziale e dell'area non dirigenziale con qualifica non inferiore a funzionario, in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legislativo e legale.";
Visto l'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che così dispone: "Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici …, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.";
Visto l'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici";
Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2018, n. 462 "Schema di Regolamento professionale degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana - Apprezzamento";
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 28 gennaio 2019, n. 16 reso nell'Adunanza di Sezione 15 gennaio 2019 (numero affare 222/2018);
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 28 agosto 2019, n. 114 reso nell'Adunanza di Sezione del 18 giugno 2019 (numero affare 222/2018);
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021";
Vista la nota dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 19516 366.4 dell'11 settembre 2019 indirizzata, tra l'altro, al Presidente della Regione e alla Segreteria di Giunta regionale;
Considerata, quindi, la necessità di adottare un apposito regolamento che disciplini l'attività professionale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 16 ottobre 2019;
Visto il rilievo della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Fascicolo Silea n. 29645, pervenuto all'Ufficio legislativo e legale in data 20 dicembre 2019, relativo all'articolo 3, comma 4, del testo del regolamento approvato dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 16 ottobre 2019;
Ritenuto di dover provvedere a modificare il testo dell'articolo 3, comma 4, del regolamento approvato dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 16 ottobre 2019, in conformità al rilievo della Corte dei conti, espungendo le parole "le mediazioni,";
Vista la nota dell'Ufficio legislativo e legale 13 gennaio 2020, n. 576, con la quale si inoltra al Presidente della Regione e alla Giunta regionale la proposta ai fini della modifica del testo del Regolamento conformemente al rilievo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2020, n. 14;
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere;
Emana
il seguente regolamento:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina lo status dei dirigenti Avvocati e dei funzionari direttivi con profilo professionale di funzionario avvocato dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana (d'ora innanzi "Avvocati") iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, nonché i presupposti, la quantificazione ed i criteri di riparto dei compensi professionali dovuti in osservanza dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.
Funzioni degli Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale
1. L'attività defensionale e consultiva è svolta dagli Avvocati di cui all'articolo 1 nel rispetto dei principi di piena indipendenza e autonomia di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. L'Amministrazione regionale continua ad assicurare le risorse finanziarie necessarie, a carico dell'apposito capitolo di spesa previsto dal bilancio regionale, per l'iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati e la formazione obbligatoria degli Avvocati.
Criteri per la ripartizione dei carichi di lavoro e diritto ai compensi professionali
1. Avuto riguardo alla composizione dell'Ufficio legislativo e legale, l'attività di consulenza e redazione dei pareri e gli incarichi per la rappresentanza in giudizio sono equamente ripartiti, ove possibile, attraverso sistemi informatici, secondo i principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
2. I compensi professionali sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato, in ragione annua, un importo non superiore al trattamento economico complessivo individualmente spettante.
3. Nell'ipotesi di pronuncia favorevole con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico delle controparti le relative somme recuperate sono ripartite tra gli Avvocati di cui all'articolo 1, come stabilito dal successivo articolo 4, comma 2.
4. Sono pronunce favorevoli all'Amministrazione regionale nonché al Fondo Pensioni Sicilia - la cui rappresentanza e difesa in giudizio è anche affidata all'Ufficio legislativo e legale dall'art. 11, comma 15, della legge regionale n. 26/2012 - i provvedimenti giurisdizionali, le conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Amministrazione regionale nonché al Fondo Pensioni.
Criteri di riparto dei compensi professionali
1. Il riparto agli Avvocati in servizio effettivo presso l'Ufficio legislativo e legale dei compensi professionali liquidati in caso di sentenza favorevole avviene nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati come segue:
- all'Avvocato costituito spetta il 50% della somma.
Nel caso di difesa congiunta la presente percentuale sarà divisa fra i difensori nominati. Qualora l'attività difensiva sia svolta per cause distinte ma di tipo seriale, ossia nei casi in cui l'attività stessa, come espletata in concreto, sia ripetitiva della prima, in quanto coinvolge le medesime questioni di fatto e di diritto, la predetta percentuale del 50% è ridotta alla metà;
- il residuo 50% della somma (o 75%, nell'ipotesi di riduzione della percentuale del compenso per cause di tipo seriale) spetta suddiviso in parti uguali, a tutti gli Avvocati (compresi l'avvocato o gli avvocati costituiti).
3. I compensi professionali di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 66, sono comprensivi degli oneri riflessi.
4. Nei casi eccezionali di concorso nell'attività difensiva di un avvocato dell'Ufficio legislativo e legale e di un avvocato del libero foro, le somme recuperate sono divise, con provvedimento dell'Avvocato generale, tra le risorse da destinare al pagamento dell'avvocato esterno e le risorse da destinare agli avvocati interni nella misura proporzionale al loro apporto.
Valutazione rendimento individuale e liquidazione dei compensi professionali
1. La liquidazione dei compensi professionali viene effettuata con periodicità trimestrale, sulla base di note specifiche, per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi o si sia conclusa la procedura di recupero delle spese legali, sottoscritte dall'Avvocato generale unitamente all'Avvocato/i cui è stata conferita la procura alla lite.
2. I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono liquidati dall'Avvocato generale con propria determinazione.
3. La ripartizione tra tutti gli Avvocati di cui all'articolo 1 dei compensi professionali viene operata, secondo le percentuali e con le modalità sopra indicate, previa valutazione, anch'essa trimestrale, da parte dell'Avvocato generale, del rendimento individuale di ciascun Avvocato in occasione dell'adempimento del mandato professionale al medesimo conferito secondo gli indicatori connessi all'attività professionale. Nel compiere tale valutazione l'Avvocato generale dovrà comunque tenere conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato avendo particolare riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati.
4. La verifica del rendimento individuale viene svolta anche con l'ausilio degli strumenti informatici e tiene conto dei seguenti elementi:
a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;
c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
d) il rispetto delle direttive dell'Ufficio in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali.
5. Nell'ipotesi di valutazione negativa, entro 10 giorni dalla notifica della stessa, l'Avvocato può presentare controdeduzioni che sono esaminate da un'apposita commissione composta, oltre che dall'Avvocato generale, da due Avvocati dell'Ufficio legislativo e legale. La Commissione decide, entro i successivi 10 giorni, sull'accoglimento o sul rigetto delle controdeduzioni e, in tale ultima ipotesi, il compenso è ridotto in misura percentuale dal 25 % al 50% di quello spettante; nei casi più gravi il compenso non è corrisposto.
6. I compensi professionali di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprensivi degli oneri riflessi.
7. Degli incarichi conferiti agli Avvocati di cui all'articolo 1 e dei relativi compensi professionali è data adeguata pubblicità nel sito web dell'Ufficio legislativo e legale.
Correlazione tra professionalità ed ambito contrattuale
1. Agli Avvocati di cui all'articolo 1 deve essere riconosciuto, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, un inquadramento giuridico ed un trattamento economico adeguato al ruolo e alla funzione professionale svolta.
2. Nell'espletamento dell'attività professionale, gli Avvocati, fermo restando le funzioni di coordinamento dell'Avvocato generale, in ossequio ai principi di pari dignità, autonomia ed indipendenza, non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica. Agli avvocati è garantita la flessibilità di orario di servizio, nel rispetto delle regole del contratto collettivo regionale di lavoro.
3. In relazione alla previsione di cui agli articoli 19-20 del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale 2016-2018, i funzionari direttivi con profilo professionale di funzionario avvocato, nel rispetto del ruolo ricoperto di alta specializzazione, competenza e responsabilità, sono qualificati nella declaratoria di alta professionalità ed elevata responsabilità di cui al richiamato articolo 19, concorrendo a tal fine i requisiti dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento si applicano alle somme recuperate a decorrere dal 1° gennaio 2015 in conformità alle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 9 del decreto legge n. 90/2014.
Clausola di cedevolezza
1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la misura dei compensi professionali si applicano con carattere di cedevolezza rispetto alle eventuali sopravvenute norme di contrattazione collettiva.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 20 gennaio 2020.
MUSUMECI
Ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 6 febbraio 2020, n. 3.