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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 marzo 2020

G.U.R.S. 3 aprile 2020, n. 19

Modifica ed integrazione del decreto 30 maggio 2018, concernente disposizioni relative all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del decreto 5 marzo 2018.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/SG del 29 novembre 2017, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive all'avv. Girolamo Turano;

Visto il decreto assessoriale n. 842 del 30 maggio 2018, che disciplina la vendita, gli orari e i requisiti professionali, riguardanti l'attività di panificazione, nonché, al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, un regime di chiusura domenicale e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive; con l'individuazione, in relazione alle violazioni in materia, di apposito regime sanzionatorio;

Considerato il comma 1 dell'art. 2 del succitato decreto che impone il divieto di panificazione per almeno un giorno alla settimana, comprensiva del divieto di panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese nei periodi compresi dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre;

Considerato il comma 2 del medesimo articolo 2 che consente al sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, di sostituire, con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, le giornate indicate al comma 1 predisponendo un apposito calendario che regolamenti la turnazione delle attività;

Considerato che il prescritto obbligo di riposo infrasettimanale può determinare un impedimento alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, per la fornitura con cadenza giornaliera di pane fresco per aziende ospedaliere, caserme, istituti detentivi etc;

Dato atto che nel sopracitato D.A. n. 842 del 30 maggio 2018 non sono rinvenibili disposizioni che consentano a tali imprese di poter assolvere, senza soluzione di continuità, all'obbligo contrattuale di fornitura giornaliera di pane fresco;

Ritenuta la necessità di somministrazione di pane fresco, a completamento del vitto giornaliero agli ospiti di ospedali, istituti detentivi, centri di accoglienza etc;

Ritenuto di dover provvedere in merito affinché le imprese che dimostrino la stipula di contratti di fornitura giornaliera di pane fresco con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, limitatamente ai quantitativi necessari a soddisfare gli obblighi di fornitura da contratto, possano adempiere a tali obblighi panificando nei tempi e nei modi consentiti, fermo restando il divieto di vendita al pubblico nel giorno di chiusura infrasettimanale;

Ritenuto, pertanto, di apportare una integrazione al precitato articolo 2 del D.A. n. 842/2018;

Decreta:

Art. 1

Per la finalità e le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, l'art. 2 del decreto assessoriale n. 842 del 30 maggio 2018 è modificato ed integrato con il seguente comma 2bis:

"2Bis Il sindaco del comune territorialmente competente ove ricade esercizio commerciale può, con provvedimento motivato, consentire, esclusivamente agli esercizi commerciali che dimostrino di avere stipulato contratti di fornitura giornaliera di pane fresco con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici (ospedali, istituti detentivi, centri di accoglienza etc), di poter panificare limitatamente ai quantitativi necessari a soddisfare gli obblighi di fornitura assunti con il contratto, fermo restando il divieto di vendita al pubblico nel giorno di chiusura infrasettimanale".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito del Dipartimento, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 23 marzo 2020.

TURANO