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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 30 marzo 2020

G.U.R.S. 17 aprile 2020, n. 22

Modalità corsi in FAD.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 643/SG del 29.11.2017 con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore Regionale per le Attività Produttive all'On. Avv. Girolamo Turano;

VISTO il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore alle attività produttive);

VISTO altresì, l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

VISTO l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

VISTO in particolare, il comma 6, lettera a), del citato art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 il quale prevede, tra i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, quello di "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio", il cui art. 5 ha disposto, tra i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quello di "avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni";

VISTO l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

VISTA la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lettera e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di "avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto";

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante il "Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione";

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, recante "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";

VISTO l'art. 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59";

VISTO il D.A. 581/GAB del 16.12.2014 che disciplina la materia relativa alla organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sigla AS); b) corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio, di seguito denominati semplicemente "corsi per agenti" (sigla AC); c) corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione, di seguito denominati "corsi per mediatori" (sigla AM);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto legge del 25 marzo del 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTI i Decreti n. 118 del 16.3.2020 e n. 122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione dei DPCM del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art. 1 lett. d) del DPCM del 04.03.2020 come modificato dai successivi DPCM le attività relative ai corsi professionali in aula sono sospese, ad eccezione delle attività in modalità FAD;

CONSIDERATO che con il DA 581/GAB l'erogazione dell'offerta formativa in modalità FAD non è prevista;

CONSIDERATO che in applicazione del combinato disposto dai DPCM e dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ad oggi l'offerta formativa è sospesa;

CONSIDERATO che per l'evolversi della situazione epidemiologica, per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale non è possibile individuare a breve un ripristino delle attività in aula;

CONSIDERATO che la modalità FAD per l'assenza di qualsiasi rapporto interpersonale è un valido strumento per evitare il contagio erogando al contempo l'offerta formativa;

RITENUTO necessario provvedere alla individuazione della modalità FAD quale forma di erogazione dell'offerta formativa in deroga a quanto disposto con il DA 581/GAB, nelle more dell'adozione di nuove linee guida, tale modalità potrà essere utilizzata fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte degli Organi governativi preposti;

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale n. 9/2015;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

Decreta

Art. 1

E' individuata la modalità FAD quale forma di erogazione dell'offerta formativa in deroga a quanto disposto con il DA 581/GAB, i corsi potranno essere tenuti qualora i soggetti attuatori abbiano la disponibilità di una piattaforma informatica, con caratteristiche e standard operativi in grado di assicurare lo svolgimento delle attività programmate e il coinvolgimento interattivo di tutti i partecipanti in modalità sincrona. La Formazione a distanza potrà essere consentita fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte degli Organi governativi preposti;

Art. 2

Ciascun corso deve essere dotato di un registro elettronico che registri la presenza degli allievi, al pari del registro cartaceo, che deve riportare per ogni utente iscritto, date e ore di accesso alla piattaforma, la sezione dedicata agli argomenti trattati con i relativi docenti coinvolti ed una sezione dedicata per eventuali note.

Art. 3

Con separato provvedimento dirigenziale sono fornite le indicazioni necessarie per l'avvio e la realizzazione dei corsi con modalità FAD.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Assessorato delle Attività produttive come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale n. 9/2015;

Palermo, 30 marzo 2020.

TURANO