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REGOLAMENTO (UE) 2020/455 DEL CONSIGLIO, 26 marzo 2020

G.U.U.E. 30 marzo 2020, n. L 97

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acquee il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 31 marzo 2020

Applicabile dal: 1° gennaio 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2019/1838 (1) del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Stabilisce i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico. Garantire serie temporali ininterrotte di dati comparabili sugli stock ittici è un elemento essenziale per la valutazione scientifica di tali stock. E' opportuno pertanto consentire, durante i rispettivi periodi di chiusura, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di indagine scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.

2) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (3) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. E' opportuno chiarire che le restrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di tale regolamento si applicano alla pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva.

3) Nella loro riunione annuale del luglio 2019, le parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) hanno deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo di pesca nella zona dell'accordo SIOFA. Tali misure sono state attuate nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2020/123. In tale riunione annuale le parti del SIOFA hanno altresì raggiunto l'accordo su cinque zone protette temporanee in cui si applicano norme specifiche per i pescherecci al fine di proteggere gli ecosistemi bentonici. E' opportuno tuttavia apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate dalle parti del SIOFA.

4) E' opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con i più recenti pareri scientifici del CIEM, pubblicati il 27 febbraio 2019 e il 27 febbraio 2020.

5) Nella sua riunione annuale del novembre 2019, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso nuovi obblighi di comunicazione per i tonnidi tropicali. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati sulle catture mensili per i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuori tutto pari e superiore a 20 metri) e per i pescherecci con reti a circuizione che pescano il tonno obeso (thunnus obesus) e il tonno albacora (thunnus albacares) nell'Oceano Atlantico. Quando le catture di tonno obeso raggiungono l'80% del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente i dati sulle catture per questi pescherecci.

6) Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione modificando di conseguenza il totale ammissibile di catture (TAC) per il tonno obeso e il tonno albacora nell'Oceano Atlantico di cui al regolamento (UE) 2020/123.

7) I limiti di sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione ICCAT si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso (Thunnus thynnus) che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo di pesca sono comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 5 e 6 marzo 2020. Dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca.

8) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.

9) I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. E' opportuno pertanto che anche le disposizioni relative ai limiti di cattura introdotte dal presente regolamento modificativo si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

10) Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019).

(2)

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).

(3)

Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020).

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1838

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Modifica del regolamento (UE) 2020/123

Il regolamento (UE) 2020/123 è modificato come segue:

a) all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Tale paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.»,

b) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 28 bis

Mobulidae

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

In deroga a quanto disposto nel prima comma, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.»;

c) l'articolo 30 è soppresso;

d) Gli allegati IA, ID, IK e VI sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBI?

ALLEGATO I

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:

1. La nota in calce 2 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:

«2) Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1° maggio al 31 agosto.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (a eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.».

2. La nota in calce 2 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituita dalla seguente:

«2) E' vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1° giugno al 31 luglio.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (a eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.».