
REGOLAMENTO (UE) 2020/123 DEL CONSIGLIO, 27 gennaio 2020
G.U.U.E. 30 gennaio 2020, n. L 25
Regolamento che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2020/1579)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 gennaio 2020
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 55
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
4) E' pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
5) A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente attuato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l'obbligo di sbarco per uno stock ittico le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo per un periodo massimo di tre anni.
6) E' opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che in linea di principio i rigetti non sono più autorizzati. Pertanto, è opportuno che le possibilità di pesca siano basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). E' opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano dedotti dal valore raccomandato per le catture totali.
7) Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato l'assenza di catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante (choke species)». Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. E' opportuno che il livello di tali TAC sia fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.
8) Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. E' inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.
9) Secondo il parere scientifico, la biomassa dello stock riproduttore della spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell'MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Grazie alle misure adottate dall'Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente inferiore all'FMSY. Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. I limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock sia in linea con l'MSY.
10) Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 di tale regolamento devono essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivo e incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente all'articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l'MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (2 533 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.
11) E' inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno proseguire la pratica di cattura e rilascio e continuare ad applicare i limiti di cattura. Considerate l'insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Quando è consentita unicamente la pratica di cattura e rilascio, solo gli attrezzi che garantiscono elevati tassi di sopravvivenza dovrebbero essere autorizzati. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare la dipendenza dei pescatori commerciali da tale stock nelle comunità costiere, tali misure relative alla spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quella ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.
12) Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla europea nel Mediterraneo. E' opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi mantenere anche per le acque dell'Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla europea in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (3) e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea, per le acque dell'Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1° agosto 2020 e il 28 febbraio 2021.
13) Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d'essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull'ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. E' pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.
14) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
15) Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. E' opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi specifici (intervalli di valori FMSY) e alle misure di salvaguardia in base alle condizioni ivi previste. Gli intervalli di valori FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali. Al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno utilizzare l'intervallo superiore di FMSY per gli stock di nasello settentrionale e di nasello meridionale.
16) Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.
17) Nel suo parere il CIEM ha indicato che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del Blim. Pertanto, è opportuno che per tali stock siano adottate ulteriori misure correttive. E' opportuno che tali misure contribuiscano alla ricostituzione degli stock considerati e sostituiscano l'ulteriore riduzione delle possibilità di pesca per le attività in cui tali stock sono catturati. Per quanto riguarda il merlano nel Mar Celtico, è opportuno che tali misure consistano in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano, che siano funzionalmente connesse alle possibilità di pesca per le attività in cui tali specie sono catturate.
18) Nell'ambito delle possibilità di pesca per il 2019 sono state adottate misure correttive per il merluzzo bianco del Mar Celtico. In tale occasione, il TAC per questo stock è stato riservato esclusivamente alle catture accessorie. Tuttavia, poiché lo stock è inferiore al Blim, è opportuno adottare ulteriori misure correttive per portare lo stock al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del piano pluriennale per le acque occidentali. Tali misure migliorerebbero la selettività rendendo obbligatorio l'uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Il livello del TAC dovrebbe essere fissato in modo da evitare una chiusura prematura della pesca all'inizio del 2020. Inoltre, il TAC dovrebbe essere tale da evitare potenziali rigetti, il che potrebbe compromettere la raccolta dei dati e la valutazione scientifica dello stock. La fissazione del TAC a 805 tonnellate garantirebbe un aumento considerevole della biomassa riproduttiva dello stock nel 2020 di almeno il 100 %, al fine di garantire un rapido ritorno dello stock a livelli in grado di produrre l'MSY (Btrigger).
19) E' opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
20) A seguito della definizione dei parametri di riferimento per lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le divisioni 6aS, 7b e 7c e l'altro per le divisioni 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM, per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. E' opportuno pertanto stabilire un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
21) Secondo il parere scientifico del CIEM, gli stock di aringa del Mar Celtico (Clupea harengus) (nelle divisioni CIEM 7a a sud di 52°30'N, 7g-h, e 7j-k) sono al di sotto del Blim. Il CIEM ha pertanto raccomandato che, nel 2020, le catture siano pari a zero tonnellate. Il CIEM ha suggerito di svolgere attività di pesca a fini di controllo onde massimizzare il contributo alla raccolta di dati scientifici, anche fornendo assistenza in relazione all'indagine acustica, nonché di fissare a 869 tonnellate il livello minimo di catture. Tale cifra potrebbe fornire il numero minimo di almeno 17 campioni necessari per un TAC di controllo. E' pertanto opportuno fissare un TAC per una pesca ricognitiva dell'aringa del Mar Celtico, allo scopo di raccogliere ininterrottamente dati sulle catture dipendenti dalla pesca, senza interferire con la ricostituzione degli stock.
22) Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra tali due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva inferiore al valore limite di riferimento (Blim). Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2020 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.
23) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
24) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (6) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Nel 2014 l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
25) E' opportuno che la flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al Blim.
26) Inoltre, dato che la biomassa degli stock di COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è inferiore a Blim e nel 2020 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare, per questi stock nel 2020 l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in modo che tali catture nel 2020 non superino i TAC fissati.
27) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. E' opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
28) E' necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2020 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.
29) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
30) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. E' quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
31) Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. E' pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
32) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. E' pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
33) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2020, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
34) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (8) e le Isole Fær Øer (9), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura prevista nell'accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia (10), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2020. E' pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
35) Il TAC dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell'Unione sull'appropriata quota dell'Unione in questa attività di pesca.
36) Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) non è stata in grado di adottare misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. E' opportuno fissare i pertinenti TAC per tali stock, in linea con le posizioni espresse dall'Unione in sede di NEAFC.
37) Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha concordato che, nel 2018 e nel 2019, l'ICCAT possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell'ICCAT e delle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in via di sviluppo nelle loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate all'Unione, delle informazioni ricevute da tre Stati membri: Grecia, Spagna e Portogallo. L'Unione ha quindi ottenuto ulteriori possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all'utilizzo da parte di flotte artigianali dell'Unione in talune regioni dell'Unione. Tale assegnazione di possibilità di pesca all'Unione è stata approvata dall'ICCAT nelle sue riunioni annuali del 2018 e del 2019. I parametri fissati dal Consiglio per stabilire un criterio di ripartizione per il 2019 tra Grecia, Spagna e Portogallo restano validi per il 2020.
38) E' opportuno attuare nel diritto dell'Unione la raccomandazione ICCAT 16-05 che ha ridotto il TAC per il pesce spada del Mediterraneo per il 2020. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT siano soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT.
39) Nella riunione annuale del 2019 l'ICCAT ha concordato per la prima volta un TAC per la verdesca dell'Atlantico settentrionale catturata nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT e sulla base del criterio di ripartizione. Le possibilità di pesca per tale stock dovrebbero quindi essere assegnate agli Stati membri. Inoltre, l'ICCAT ha concordato un TAC non assegnato per la verdesca dell'Atlantico meridionale catturata nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT. Sono stati infine ripartiti, tra le parti contraenti, limiti annuali di sbarco per gli stock di marlin azzurro e marlin bianco/pesce lancia nell'Oceano Atlantico. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
40) Nella riunione annuale del 2019 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2020 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2019.
41) Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nell'ambito della IOTC. Ha tuttavia ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Sono state adottate misure relative alla conservazione delle Mobulidae. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
42) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 14 al 18 febbraio 2020. E' opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
43) Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2019 ed è quindi opportuno che continui a essere attuata nel diritto dell'Unione.
44) Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottato nella riunione annuale del 2016. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
45) Nella riunione annuale del 2019 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
46) Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. E' opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
47) Nella 41a riunione annuale del 2019 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2020 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
48) In occasione della 6a riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2019 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall'accordo. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
49) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2020. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
50) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela (11), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
51) Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2020 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura previste dal presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2021, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.
52) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento al fine di autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
53) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
54) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2020, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
55) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. E' quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2019, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
56) E' opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019).
Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007).
Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018).
Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016).
Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).
Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980).
Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980).
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo (GU L 293 del 23.10.2012).
Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) i limiti di cattura per il 2020 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2021;
b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2020, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II che si applicano dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021;
c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 30 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a) pescherecci dell'Unione;
b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Definizioni
(integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900)
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d) «totale ammissibile di catture» (TAC):
i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) «valutazione analitica»: valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (CE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
j) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
k) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o FAD derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:
a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 53° 30' N 15° 00' O,
- 53° 30' N 11° 00' O,
- 51° 30' N 11° 00' O,
- 51° 30' N 13° 00' O,
- 51° 00' N 13° 00' O,
- 51 ° 00' N 15 ° 00' O;
e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8a»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N 9° 00' O,
- 43° 00' N 10° 00' O,
- 43° 30' N 10° 00' O,
- 43° 30' N 9° 00' O,
- 44° 00' N 9° 00' O,
- 44° 00' N 8° 00' O,
- 43° 30' N 8° 00' O;
f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N 8° 00' O,
- 43° 00' N 10° 00' O,
- 42° 00' N 10° 00' O,
- 42 ° 00' N 8 ° 00' O;
g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 42° 00' N 8° 00' O,
- 42° 00' N 10° 00' O,
- 38° 30' N 10° 00' O,
- 38° 30' N 9° 00' O,
- 40° 00' N 9° 00' O,
- 40 ° 00' N 8 ° 00' O;
h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 30' N 6° 00' O,
- 44° 00' N 6° 00' O,
- 44° 00' N 2° 00' O,
- 43° 30' N 2° 00' O;
j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23' 48" O;
k) «zona della convenzione CCAMLR»: la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (2);
l) «COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale)»: le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
m) «zona della convenzione IATTC»: la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (4);
n) «zona della convenzione ICCAT»: la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (5);
o) «zona di competenza della IOTC»: la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (6);
p) «zone NAFO»: le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
q) «zona della convenzione SEAFO»: la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (8);
r) «zona dell'accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (9);
s) «zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (10);
t) «zona della convenzione WCPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (11);
u) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
v) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
- longitudine 150° O,
- longitudine 130° O,
- latitudine 4° S,
- latitudine 50° S.
Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009).
Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004).
Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009).
Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995).
Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009).
Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005).
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento, nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nelle relative disposizioni di applicazione.
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017).
TAC stabiliti dagli Stati membri
1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
b) consentono:
i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l'MSY dal 2020 in poi; o
ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2020 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a) i TAC adottati;
b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:
a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
b) sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai relativi contingenti di cui allo stesso articolo.
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all'obbligo di sbarco
1. Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi 2-5 del presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1° gennaio 2020. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2020.
3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2020, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.
4. I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell'appendice dell'allegato IA.
5. Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell'Unione nell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. Nei casi in cui il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e
1. Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all'allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7 e sono definiti nell'allegato II.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.
Misure relative alla pesca della spigola
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/455)
1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2020 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2020, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
a) con reti a strascico (1), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;
b) con reti da circuizione (2), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;
c) con ami e palangari (3), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave all'anno;
d) con reti da posta fisse (4), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave all'anno.
Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.
3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.
4. La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, il che equivale a 2 533 tonnellate di catture totali, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:
a) dal 1° gennaio al 29 febbraio e dal 1° al 31 dicembre 2020 sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tali periodi è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b) dal 1° marzo al 30 novembre 2020 non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm.
Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non posso essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera le spigole.
6. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Tale paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.
7. I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
Tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
Tutti i tipi di reti da circuizione (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).
Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM
E' vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro tra il 1° agosto 2020 e il 28 febbraio 2021. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito entro il 1° giugno 2020.
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c) le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;
d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 19 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Periodi di divieto della pesca del cicerello
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900)
La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900)
1. Le misure seguenti si applicano alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f, 7g, nella parte 7h a nord di 49° 30" di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30" di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:
a) alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:
- sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;
- sacco T90 con maglie di 100 mm;
- sacco con maglie di 120 mm;
- sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;
b) a decorrere dal 1° giugno 2020, oltre alle misure di cui alla lettera a), le navi dell'Unione utilizzano: i) un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo o ii) qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP;
c) ai pescherecci dell'Unione operanti con sciabiche le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:
- sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;
- sacco T90 con maglie di 100 mm;
- sacco con maglie di 120 mm.
2. Ad eccezione delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione (1), alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona ad ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e, o alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico nella zona di cui al paragrafo 1, le cui catture sono costituite per meno del 20 % da eglefino, è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente apertura di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l'1,5 %, valutato dallo CSTEP.
3. A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
4. Le navi dell'Unione possono utilizzare un attrezzo altamente selettivo alternativo a quelli elencati al paragrafo 1, lettere a) e b), che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1 %.
Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018).
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord
(sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900)
1. Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure, sono stabiliti nell'allegato IV.
2. Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a, e palangari (1) è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00 nord e a sud della latitudine 61° 30' 00 nord e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00 nord e a est della longitudine 5° 00' 00 est.
3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui al paragrafo 2 possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:
a) la percentuale di catture di merluzzo bianco non superi il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare la stessa attrezzatura utilizzata durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;
b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone definite al paragrafo 2 del presente articolo;
c) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:
- pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
- lima dei piombi rialzata (0,6 m);
- pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;
d) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm [TR2], siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:
- una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
- un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
- una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
e) le navi siano soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dopo l'attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano non sarà raggiunto.
4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).
Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat
1. A decorrere dal 31 maggio 2020, le navi dell'Unione operanti con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:
a) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
b) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, se è l'unico attrezzo che la nave ha a bordo.
2. Entro il 31 marzo 2020 gli Stati membri possono identificare i pescherecci dell'Unione che disporranno, nell'ambito di un progetto degli Stati membri interessati, entro il 31 dicembre 2020, di attrezzature installate per attività di pesca pienamente documentate. Tali pescherecci dell'Unione possono utilizzare gli strumenti conformemente al regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali pescherecci.
Specie vietate
(integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900)
1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:
a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b) sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
c) squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
d) zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
e) squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
f) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
g) sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
h) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
i) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
j) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
k) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
l) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
m) pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;
n) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;
o) berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo figura nell'allegato V, parte A.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento.
CAPO III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Trasferimenti e scambi di contingenti
1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi, la Commissione esprime senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2021 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.
4. Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato IV, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.
6. La capacità totale di allevamento del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (1) è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.
Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007).
Pesca ricreativa
Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.
Squali
1. E' vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. E' vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. E' vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. E' vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. E' vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Notifiche di pesca esplorativa
Qualora, nel 2020, uno Stato membro intenda partecipare alla pesca esplorativa con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, esso ne informa il segretariato della CCAMLR a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2020.
Limiti alla pesca esplorativa di austromerluzzo
1. La pesca di austromerluzzo durante la campagna di pesca 2019/2020 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell'allegato VII, tabella A, per quanto riguarda le specie, e nella tabella B di tale allegato, per quanto riguarda i limiti applicabili alle catture accessorie.
2. E' vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzo sono rilasciate vive.
3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, laddove è consentito a norma del paragrafo 1, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020/2021
1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020/2021 ne danno notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2020 mediante il modulo che figura nell'allegato VII, parte B, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2020.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a) dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC
1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono figurano nell'allegato VIII, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio
(sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900)
1. I dispositivi FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. E' vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2. I pescherecci con reti da circuizione non possono seguire contemporaneamente più di 300 boe operative.
3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni nave con reti da circuizione è fissato a 500. Una nave con reti da circuizione non può avere più di 500 boe strumentali contemporaneamente (boe in deposito e operative).
4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a due navi d'appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
5. In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.
6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Mobulidae
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/455)
1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).
In deroga a quanto disposto nel prima comma, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.
2. Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.
Pesca pelagica
1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3. Le possibilità di pesca che figurano nell'allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Mobulidae
(soppresso dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/455)
[1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori). In deroga a quanto disposto nella prima frase, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.
2. Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.]
Pesca di fondo
1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2020 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.
Pesca esplorativa
1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2020 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l'impegno ad attuare un piano di raccolta dati.
2. La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
3. Il TAC è stabilito nell'allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da pescherecci con reti da circuizione è vietata:
a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2020 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2020 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2020 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
- le coste americane del Pacifico,
- longitudine 150° O,
- latitudine 40° N,
- latitudine 40° S;
b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2020 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
- longitudine 96° O,
- longitudine 110° O,
- latitudine 4° N,
- latitudine 3° S.
2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2020, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto tutti i pescherecci con reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. I pescherecci con reti da circuizione adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
FAD derivanti
1. I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci con reti da circuizione.
2. I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.
3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari
Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.
Divieto di pesca di squali alalunga
1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
3. Gli operatori delle navi:
a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
Divieto di pesca delle Mobulidae
Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono state catturate Mobulidae, i pescherecci dell'Unione le rilasciano immediatamente, per quanto possibile vive e indenni.
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:
a) gattuccio fantasma (Apristurus manis),
b) squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),
c) sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
d) sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
e) sagrì nano (Etmopterus pusillus),
f) razze (Rajidae),
g) squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
h) squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,
i) spinarolo (Squalus acanthias).
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2020.
Gestione della pesca con FAD
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1° luglio 2020 e le ore 24.00 del 30 settembre 2020.
2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2020 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuno dei loro pescherecci con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.
5. Tutti i pescherecci con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell'allegato IX.
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S
Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2020 il limite di cui all'allegato IG. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.
Squali seta e squali alalunga
1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
a) squali seta (Carcharhinus falciformis),
b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui alla presente sezione.
2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 34, 35 e 36.
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
E' vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
Limiti per la pesca di fondo
(sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900)
Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona dell'accordo SIOFA:
a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell'accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;
b) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;
c) non siano autorizzati a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.
Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela
I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 49.
Periodi di divieto della pesca
(sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900)
Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare i cicerelli in tale sottozona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm nei periodi seguenti:
a) dal 1° agosto al 31 dicembre 2020;
b) dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Specie vietate
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell'Unione:
a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
c) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
d) zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
e) smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
f) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
g) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;
h) pesce violino (Rhinobatos) nel Mediterraneo;
i) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
j) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Disposizione transitoria
L'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 e 52 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2021 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2020. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 23, 24 e 25 e nell'allegato VII per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2020
Per il Consiglio
La presidente
M. VUČKOVIĆ
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/455 e all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900, all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1323 e all'art. 12 del Reg (UE) 2020/1579.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1323.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/455 e all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900.
Per l'integrazione al presente allegato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/455.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/900.
Allegato sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/455.