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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 luglio 2020

G.U.R.S. 7 agosto 2020, n. 42

Integrazione del decreto 30 maggio 2018, concernente disposizioni relative all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del decreto 5 marzo 2018.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/SG del 29 novembre 2017, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive all'avv. Girolamo Turano;

Visto il decreto assessoriale n. 842 del 30 maggio 2018, che disciplina la vendita, gli orari e i requisiti professionali, riguardanti l'attività di panificazione, nonché, al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, un regime di chiusura domenicale e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive; con l'individuazione, in relazione alle violazioni in materia, di apposito regime sanzionatorio;

Viste le direttive 3591/A25 del 22 luglio 2020 tese a rafforzare la facoltà di riposo domenicale, a dare unità al comparto e nuove soluzioni e regole condivise per la ripresa post emergenza Covid 19;

Considerato il comma 1 dell'art. 2 del succitato decreto che impone il divieto di panificazione per almeno un giorno alla settimana, comprensiva del divieto di panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese nei periodi compresi dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre;

Considerato il comma 2 del medesimo articolo 2 che consente al sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, di sostituire, con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, le giornate indicate al comma 1 predisponendo un apposito calendario che regolamenti la turnazione delle attività;

Dato atto che nel sopracitato D.A. n. 842 del 30 maggio 2018 si circoscrive il periodo relativo al divieto di panificazione;

Ritenuta la necessità di dover provvedere in merito affinché lo svolgimento di un'attività lavorativa, con implicazioni in ambito commerciale, alla luce dell'art. 14, lett. d), dello Statuto della Regione siciliana, venga garantita con rilievo alla tutela della salute dei lavoratori, del settore nell'ambito della legislazione sociale prevista dall'art. 17, comma 1, lett. f), dello Statuto della Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, di apportare una modifica al precitato articolo 2, comma 1, del D.A. n. 842/2018;

Decreta:

Art. 1

Per la finalità e le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, l'art. 2 del decreto assessoriale n. 842 del 30 maggio 2018 è integrato con il seguente comma 2 ter:

"2 ter Il sindaco del comune territorialmente competente ove ricade l'esercizio commerciale, limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre, può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, disporre il divieto domenicale dell'attività di panificazione.".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito del Dipartimento, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 23 luglio 2020.

TURANO