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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 5 agosto 2020

G.U.R.S. 14 agosto 2020, n. 43

Disposizioni per l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca anno 2020.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913 [N.d.R. recte: Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, n. 913], recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1°/S.G. del 29/11/2017, con il quale l'On. Edgardo Bandiera è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il Decreto n. 13128 del 30/12/2019 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2020 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 1 del DM n. 13128 del 30/12/2019 stabilisce che per le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi dei piani di gestione richiamati nelle premesse dello stesso Decreto, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale;

CONSIDERATO che l'art. 2 del DM n. 13128 del 30/12/2020 [N.d.R. recte: DM n. 13128 del 30/12/2019] ai sensi di quanto previsto dal decreto direttoriale del 28 dicembre 2018, n. 26510 obbliga un arresto temporaneo aggiuntivo alle navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 dello stesso, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza;

RITENUTO necessario, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del DM n. 13128 del 30/12/2019, riguardante la pesca dei gamberi di profondità, aggiungere oltre alle specie indicate anche lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il "Gobetto" (Plesionika spp.) nel rispetto di tutte le altre disposizioni indicate dall'articolo 3 medesimo;

RITENUTO importante, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del DM n. 13128 del 30/12/2019, che durante il periodo di pesca dei gamberi di profondità, compreso lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il Gobetto (Plesionika spp.) confermare che le catture accessorie, ovvero, quelle di specie diverse dalle suddette, potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti; in ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato;

RITENUTO opportuno specificare taluni aspetti afferenti il DM n. 13128 del 30/12/2019 riguardanti i controlli sull'attività di pesca svolta dalle unità che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, compreso lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il Gobetto (Plesionika spp.) durante il periodo di interruzione temporanea;

VISTA la L. R. n. 9 del 20 giugno 2019, art. 41, comma 3, che disciplina la nuova composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;

VISTO il D.A. n. 65 del 17 luglio 2020 con cui è stata istituita la Commissione Consultiva Regionale della Pesca;

VISTA la prima seduta di insediamento della nuova Commissione Consultiva della Pesca del 30/07/2020, in cui, tra l'altro, sono stati unanimemente condivisi i tempi dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca a strascico per il 2020;

CONSIDERATO che con Decreto Assessoriale occorre fissare termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. del 30 dicembre 2019, n. 13128;

RITENUTO di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi utili e sufficienti;

SENTITE le organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate, le quali hanno rappresentato le loro esigenze nel rispetto della tutela del mare;

TENUTO CONTO delle priorità biologiche e dell'impatto socio-economico della disciplina dell'interruzione obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per trarre migliori risultati.

Decreta:

Art. 1

E' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell'arco di tempo compreso tra il 01 settembre e il 02 ottobre 2020, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

Art. 2

Le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 30 dicembre 2019, n. 13128, ai sensi del DD n. 26510 del 28/12/2018, dovranno effettuare, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio sulla base di quanto sotto riportato:

GSA10: LFT≤12 n. 20 gg

LFT > 12 n. 26 gg

GSA16: LFT≤12 n. 12 gg

12<LFT≤24 n. 15 gg

LFT > 24 n. 22 gg

GSA19 LFT≤18 n. 28 gg

LFT > 18 n. 26 gg

Art. 3

1. In conformità con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, del D.M. 30 dicembre 2019, n. 13128, le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella GURS; l'interruzione può essere effettuata anche presso Compartimenti marittimi diversi da quelli di propria iscrizione; l'interruzione comunque deve essere effettuata in una data antecedente al 1 dicembre 2020 e deve essere comunicata all'autorità marittima competente almeno 2 giorni prima dell'inizio del periodo di fermo.

2. Le unità da pesca dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana interessate alla cattura dei crostacei di profondità, di cui al precedente comma, non potranno svolgere l'attività di pesca entro le 12 miglia nautiche, dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.M. 30 dicembre 2019, n. 13128, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. I crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato. Il calcolo di detta quota viene computato alla fine della campagna di pesca dei crostacei di profondità.

4. Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che gli apparati Blue-Box e AIS siano funzionanti per verificare che l'attività di pesca si svolga effettivamente a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. In caso di avaria valgono le disposizioni normative esistenti in materia.

Art. 4

Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D.M. 30 dicembre 2020, n. 13128 [N.d.R. recte: D.M. 30 dicembre 2019, n. 13128].

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, inoltre, sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della L. R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L. R. 9/2015.

Palermo, 5 agosto 2020.

BANDIERA