
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 agosto 2020, n. 693
G.U.R.I. 18 agosto 2020, n. 205
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 693).
TESTO COORDINATO (all'Ord. Dip. Protezione Civile 29 dicembre 2022, n. 957)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n. 680 dell'11 giugno 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista, in particolare l'OCDPC n. 660 che «al fine di assicurare un sostegno economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza in rassegna e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell'art. 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 22-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020 che ha istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Vista la disponibilità di privati ad effettuare donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza in parola e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività;
Ravvisata la necessità di armonizzare le previsioni delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020 con quelle di cui all'art. 22-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ravvisata la necessità di individuare le modalità di gestione delle predette risorse, nonchè le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020
1. L'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare un sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell'art. 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.»
Criteri per l'individuazione dei beneficiari
(modificato dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Dip. Protezione Civile 2 ottobre 2020, n. 705 e integrato dall'art. 2, commi 1 e 2, dell'Ord. Dip. Prot. Civ. 17 dicembre 2020, n. 726)
1. Il beneficio di cui all'art. 1, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposto in forma di sussidio una tantum ai componenti del nucleo familiare già conviventi con il defunto e inclusi nello stato di famiglia alla data del decesso. La relativa domanda deve essere presentata, per l'intero nucleo familiare, da uno dei soggetti di seguito indicati:
dal coniuge superstite o dal convivente di fatto;
in mancanza dei soggetti di cui sopra, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili ed adottivi;
in mancanza di coniuge, di convivente di fatto o figli, dai genitori naturali o adottivi;
in mancanza di coniuge, di convivente di fatto, di figli, di genitori naturali o adottivi, dai fratelli e sorelle.
1-bis. Il beneficio di cui all'art. 1, è corrisposto anche ai seguenti soggetti:
a) al coniuge superstite non separato legalmente, anche se non residente anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso;
b) ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, anche se non residenti anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso, fino al diciottesimo anno di età; fino al ventunesimo anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al ventiseiesimo anno di età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finchè dura l'inabilità; senza limiti di età se portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b) per i figli minori la domanda è presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale. Il sussidio è comunque corrisposto in ragione del numero complessivo dei familiari, ivi inclusi quelli di cui al comma 1-bis, nel limite massimo degli importi stabiliti al comma 2 e delle somme disponibili.»;
1-quater. Nell'ipotesi di istanze presentate da più nuclei familiari riconducibili al defunto, ove si superi complessivamente il limite di cui al comma 2, il beneficio è ridotto proporzionalmente in ragione del numero dei componenti superstiti di ciascun nucleo familiare fino all'importo massimo complessivo di euro 55.000.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è corrisposto in ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare, e fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite di euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità superstite, il contributo medesimo è stabilito nel limite di euro 25.000. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il sussidio è aumentato di eur 5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 55.000 previsti.
3. Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero l'importo di cui al comma 2 è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 5.000 se non rimborsate dalle assicurazioni.
Modalità di erogazione
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ord. Dip. Protezione Civile 16 agosto 2022, n. 914 e dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Dip. Protezione Civile 29 dicembre 2022, n. 957)
1. A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per decessi verificatisi, ai sensi dell'art. 1, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i soggetti di cui all'art. 2 presentano entro il 30 settembre 2022 apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con cui chiedono di accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
il grado di parentela con il soggetto deceduto;
le generalità del richiedente;
la presenza di eventuali soggetti che, ai sensi del precedente art. 2, comma 2, hanno titolo alla maggiorazione del contributo ivi prevista;
la residenza;
l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza per l'ottenimento del beneficio;
di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalità o, in caso contrario, l'ammontare di tali contributi, restando inteso che in tal caso il richiedente avrà diritto solo alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla presente ordinanza e gli altri benefici pubblici ricevuti per la medesima finalità;
l'indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o chiarimenti rispetto al contenuto della domanda.
2. Le erogazioni dei benefici di cui alla presente ordinanza sono disposte nel limite delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell'art. 1.
3. Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 del presente articolo e all'esito della relative istruttorie residuino risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il Dipartimento della protezione civile provvede ad erogare una integrazione del sussidio, ripartendo le somme residue, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato ai sensi dell'art. 2, ai nuclei familiari ai quali sia stato già riconosciuto il beneficio. Al fine di agevolare il riconoscimento della predetta integrazione, il Dipartimento provvederà a fornire preventiva comunicazione ai nuclei familiari già beneficiari di cui al periodo precedente, invitando i soggetti che hanno presentato la citata domanda di cui al comma 1 a produrre, ove interessati a tale possibilità, apposita istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2023, a pena di decadenza. La predetta istanza, oltre all'aggiornamento dei dati personali strettamente necessari alla liquidazione della somma, dovrà recare una dichiarazione sostitutiva di certificato di esistenza in vita dei componenti del nucleo familiare che hanno già beneficiato del sussidio in esito alla citata domanda di cui al comma 1. In caso di intervenuto decesso di uno o più componenti del nucleo familiare, l'integrazione del sussidio sarà attribuita in misura proporzionale rispetto a quanto sarebbe spettato in sede di domanda originaria di cui al citato comma 1, con riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data dell'istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue di cui al presente comma.
4. Le domande di cui ai commi 1 e 3 sono esaminate da una commissione composta da cinque membri di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno appartenente al Dipartimento della protezione civile, uno designato dal Ministero della salute ed uno in rappresentanza dei soggetti che hanno effettuato donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza in parola e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività.
5. La Commissione di cui al comma 4, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'esame delle domande di cui al comma 1, provvede a redigere l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione dei relativi importi da riconoscere che trasmette al Dipartimento della protezione civile.
6. Ai membri della Commissione di cui al comma 4 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, si provvede a valere sulle risorse finanziarie confluite sul Conto corrente intestato al Dipartimento della protezione civile n. 66432 aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo e derivanti dalle erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante.
2. Le somme derivanti dalla raccolta di cui all'art. 1 sono riversate in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva erogazione in favore dei beneficiari.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2020
Il Capo del Dipartimento: BORRELLI