
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.
PRESIDENZA
DECRETO 7 agosto 2020
G.U.R.S. 21 agosto 2020, n. 44
Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti - Adozione indirizzi fase transitoria.
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.
IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il Decreto dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiornamenti, con cui è stato adottato il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico;
VISTA la relazione Generale del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della regione Siciliana - edizione 2004;
VISTO il D.Lgs n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO in particolare, l'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che "Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.";
CONSIDERATO che l'art. 64 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., al comma 1 lettera h), ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
VISTO l'articolo 3 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e sono state transitate alla stessa le competenze delle regioni di cui alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
VISTO il D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Greco l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
VISTO l'art. 170 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. che al comma 11 prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175";
CONSIDERATO che il PAI regionale è stato redatto ed adottato ai sensi della Legge n. 183 del 18/05/1989 e che fino a quando non si passerà ad un Piano distrettuale ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si dovrà operare con il combinato disposto delle norme vigenti e in particolare applicando il comma 11 dell'art. 170 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO le Norme d'attuazione del PAI regionale e, in particolare il terzo punto del comma 7 dell'art. 8 "Le opere relative alle attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento" e nella lettera f) e il comma 4 dell'art. 11 "Gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona ... e purchè siano attivate opportune misure di allertamento";
VISTO il decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 147 del 03.07.2020 che adotta le "Linee Guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti" pubblicato sulla parte prima della GURS n. 39 del 17.07.2020;
VISTO il successivo schema sintetico, pubblicato dall'Autorità l'8 luglio 2020, sui contenuti delle «Linee Guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti», e in particolare la parte riguardante gli "interventi obbligatori" e i "suggerimenti" da attuare da parte dei soggetti gestori;
CONSIDERATO che gli interventi indicati nelle linee guida, che devono essere messi in atto dal concessionario/gestore o da altri soggetti legittimati, non comportano alcuna autorizzazione o condivisione da parte dell'autorità competente in quanto garantiscono la compatibilità geomorfologica/idraulica delle aree a pericolosità in cui sono previste attività di tempo libero, necessitano comunque di una programmazione economica per la necessaria copertura dei costi con l'appostamento di risorse finanziarie da realizzarsi con apposito provvedimento normativo;
RITENUTO necessario prevedere una fase transitoria durante la quale, pur essendo comunque consentita la prosecuzione della pubblica fruizione delle aree a pericolosità elevata e molto elevata ricadenti nei Parchi, nelle Riserve e nel Demanio marittimo e Forestale (come definito dalle Linee Guida), si attuino le sole misure indicate come "interventi obbligatori";
Ai sensi delle vigenti disposizioni:
Decreta
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è adottato il documento "Strategia generale proposta per la mitigazione delle condizioni di rischio di caduta massi e dissesti idrogeologici per i fruitori delle aree naturali protette (Parchi e Riserve), Demanio marittimo e Forestale. - FASE TRANSITORIA" che fa parte integrante del presente decreto;
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Le ordinanze di interdizione attualmente vigenti potranno essere rimodulate in relazione al contenuto della strategia di cui all'ART. 1 che regola l'attuale fase transitoria.
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n. 9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.
Palermo, 7 agosto 2020.
GRECO
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