
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 28 luglio 2020
G.U.R.S. 21 agosto 2020, n. 44
Disposizioni relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano degli appartenenti alle Forze dell'ordine.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i., recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 2 luglio 2019, n. 248;
VISTA la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2020-2022 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 novembre 2019, n. 399;
VISTO l'art. 1 "Circolazione gratuita per motivi di servizio" della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e s.m.i.;
VISTO l'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 "Proroga trasporto pubblico locale" della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 "Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", con il quale, al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui al citato art. 27 della L.R. 19/2005 sono stati prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", ed in particolare l'art. 14 comma 2 il quale stabilisce che "Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano nonché per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, per l'esercizio finanziario 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Tabella G (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521) è incrementata dell'importo di euro 48.743.052,49, di cui 3.000 migliaia di euro al fine di garantire la circolazione gratuita di tutti i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco in servizio ed in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, secondo criteri e modalità di attuazione, da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana";
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022";
VISTO il D.LGS. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO il D.A. del 19 aprile 2012 (in GURS n. 28 Parte I del 13.7.2012) recante "Disposizioni relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle forze dell'ordine - Legge regionale 8 giugno 2005, n. 8";
CONSIDERATO l'interesse pubblico diretto a favorire la presenza delle FF.OO. sui mezzi di trasporto pubblico locale quale deterrente e misura di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità su tutto il territorio regionale;
PRECISATO che il personale da ricomprendere nel presente provvedimento è composto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia locale (municipale e provinciale limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio di rispettiva competenza), al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, alle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica Militare, Marina), e al personale di Prefettura all'uopo incaricato con specifico provvedimento del Prefetto per svolgere attività di polizia e/o di ordine pubblico;
DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale garantirà il rimborso dei biglietti relativi alla circolazione del predetto personale (breviter, FF.OO.) nei limiti previsti nello stanziamento di bilancio, che per il corrente anno è pari a 3.000 migliaia di euro, a valere sul capitolo 476521 esercizio finanziario 2020, erogando gli importi dovuti in relazione agli spostamenti per motivi di servizio che saranno effettuati dal citato personale delle FF.OO.;
RITENUTO necessario, a tal fine, emanare le modalità di attuazione relative alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle FF.OO., nonché le modalità di rimborso dei relativi corrispettivi alle Aziende di trasporto pubblico,
ACQUISITO ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 L.R. 9/2020, il parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana (IV Commissione legislativa "Ambiente, Territorio e Mobilità") reso nella seduta n. 193 del 30 giugno 2020, giusta nota prot. n. 24720 del 24 luglio 2020 della Segreteria Generale - Servizio 4.
Decreta
Per i motivi citati in premessa, e qui ad ogni effetto richiamati e trascritti, è garantita dalla Regione Siciliana nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza, la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano, esclusivamente per motivi di servizio, degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di cui all'art. 2 che esibiscono la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.
Il personale (breviter, FF.OO.) ricompreso nel presente provvedimento è composto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia locale (municipale e provinciale limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio di rispettiva competenza), al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, alle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica Militare, Marina), e al personale di Prefettura all'uopo incaricato con specifico provvedimento del Prefetto per svolgere attività di polizia e/o di ordine pubblico.
Per le finalità di cui all'art. 1 le somme stanziate in bilancio per l'esercizio finanziario 2020 - Missione 10, Programma 2, capitolo 476521 - Rubrica del Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti, sono pari a 3.000 migliaia di euro.
Gli appartenenti alle FF.OO., previa presentazione della propria tessera di servizio, avranno diritto alla consegna del "Biglietto" di cui all'allegato menabò ("all. A"), che dovrà essere debitamente compilato nelle parti riguardanti il Corpo/Amministrazione di appartenenza, il numero della tessera di riconoscimento, la località di partenza e quella di arrivo, la data di utilizzo e il costo. Non potrà essere rimborsato il titolo compilato parzialmente.
Le Amministrazioni delle FF.OO. destinatarie del presente intervento pubblico, ai fini dell'accertamento della capienza di bilancio e dei relativi rimborsi provvederanno a comunicare, con cadenza mensile, al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti l'importo complessivo dei "Biglietti" utilizzati dal proprio personale.
Le Aziende di trasporto pubblico locale, ciascuna per la propria competenza, ai fini dell'accertamento della capienza di bilancio e dei relativi rimborsi, sono tenute, con cadenza mensile, a comunicare (anche tramite pec) al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti l'importo dei "Biglietti" emessi, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo Corpo/Amministrazione di appartenenza delle FF.OO.
Le stesse devono curare e garantire l'emissione e la distribuzione dei "Biglietti", nel rispetto del menabò di cui all'art. 4, sia a bordo degli autobus e sia presso gli abituali punti vendita; inoltre le stesse sono autorizzate ad emettere titoli di viaggio di tipo elettronico purché rispettino il contenuto e le caratteristiche del biglietto approvato.
Al fine di ottenere il rimborso dei biglietti emessi per il trasporto degli appartenenti alle FF.OO. le Aziende di T.P.L. devono presentare la fattura in bollo e il rendiconto, relativi ai predetti titoli di viaggio, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo Corpo/Amministrazione di appartenenza delle FF.OO. Il rendiconto, elaborato analiticamente secondo lo schema di cui all'allegato "B", dovrà essere presentato in doppia copia e su supporto informatico in formato pdf.
Le Aziende hanno l'onere della custodia, almeno quinquennale, dei titoli di viaggio oggetto dei rendiconti presentati, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di accedere alle sedi aziendali per la verifica di quanto dichiarato dalle Aziende, ovvero richiedere la trasmissione dei titoli in originale. I rendiconti dovranno essere resi e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante dell'Azienda.
Le Aziende di trasporto pubblico locale, per consentire all'Amministrazione Regionale un adeguato monitoraggio e controllo della spesa coerente con la disponibilità di Bilancio, sono tenute a presentare il rendiconto e la fattura con cadenza bimestrale. Per quanto riguarda in particolare il sesto bimestre, la documentazione necessaria alla previsione dell'impegno dovrà pervenire, pena la non accettazione, entro e non oltre il dieci dicembre dell'anno di competenza.
In caso di necessità, al fine di limitare e/o interrompere l'emissione dei "Biglietti", sarà cura dell'Amministrazione regionale comunicare alle parti interessate l'eventuale esaurimento delle disponibilità di bilancio prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il Decreto Assessoriale del 19 aprile 2012 (in GURS n. 28 Parte I del 13.7.2012) è abrogato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Assessorato nonchè nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 luglio 2020.
FALCONE
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 6 agosto 2020 al n. 1144.