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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DECRETO 20 agosto 2020, n. 25

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità pubblicato nella G.U.R.S. 28 agosto 2020, n. 45

Individuazione del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità quale struttura di massima dimensione titolata all'emissione delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU.

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con Decreto del Presidente della Regione n. 125 del 22 gennaio 2001, con la quale la Giunta di Governo ha dettato le linee guida per l'attuazione della l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, recante "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2000 n. 8;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTA la legge regionale n. 9 del 12/05/2020 "Legge di Stabilità regionale 2020-2022";

VISTA la legge regionale n. 10 del 12/05/2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022";

VISTO il D.P.Reg. n. 9/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 ed in particolare l'art. 1, comma 6; VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 ed in particolare l'art. 91 comma secondo;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104 ed in particolare l'art. 16;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015, relativa a "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 20 luglio 2020, relativa a "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 30 ottobre 2017, relativa a "Provvedimento d'urgenza per l'espletamento delle Conferenze di Servizi in materia di Servizi in materia di rifiuti ed energia che richiedono la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) dei progetti - presa d'atto";

VISTO il parere reso con nota protocollo n. 26727 del 21 novembre 2018 dall'Ufficio Legislativo e Legale che ha confermato "l'immediata vigenza delle disposizioni di nuova introduzione, nonché la circostanza che la disciplina statale introdotta col decreto legislativo n. 104/2017 già determina in modo esaustivo ogni aspetto delle delle funzioni in questione, anche in materia di Autorità Competente" ed al contempo ha evidenziato che nella Regione Siciliana " [...] la procedura in oggetto viene ad essere disciplinata integralmente dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente come modificato (art. 91, comma 2, della legge regionale n. 91/2015 [N.d.R. recte: legge regionale n. 9/2015]) con la rimessione automatica del PAUR all'Autorità Ambientale che disciplina il procedimento di VIA; ovvero l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, secondo l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esso già attribuite" e che "[...] la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, quali atti endoprocedimentali, recandone l'esplicazione" confermando altresì che "[...] la competenza ad emettere il PAUR, in presenza di VIA, appare in ogni caso riconducibile all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, atteso che il provvedimento unico de quo ingloba anche l'AIA, di pertinenza del Dipartimento competente di codesto Assessorato", evidenziando l'opportunità di adottare precise Direttive per lo svolgimento delle procedure in materia di V.I.A., anche per fornire ai proponenti Linee Guida chiare e trasparenti sul funzionamento del nuovo iter procedurale;

CONSIDERATO che col medesimo parere l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha chiarito che alla luce del dettato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale vigenti, per gli impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), con una capacità superiore ai 75 Mg al giorno (D. Lgs. 152/2006 - allegato VIII - Punto 5 - 5.3), nell'ipotesi di procedimenti soggetti a VIA, per Autorità Competente deve intendersi l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, atteso che il Provvedimento Unico comprende al suo interno tutti i titoli abilitativi rilasciati dalle Amministrazioni competenti, e che in relazione alle ipotesi di procedimenti non soggetti a VIA, ai fini della individuazione dell'Autorità Procedente ovvero Competente soccorre "[...] il regolamento sugli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali che assegna al Servizio 7 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e nella fattispecie dell'Unità operativa 1, il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e dell'AIA degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Parallelamente al Servizio 3 del Dipartimento dell'Energia è rimessa una generica Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di produzione di energia" assumendo rilievo sul punto la circostanza che "[...] nel settore dei rifiuti l'emissione dell'AIA è prevista per le opere di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06, il quale ingloba, al punto 5,3, lettera b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla parte terza: 1) trattamento biologico (...)";

VISTA l'integrazione di parere resa con nota protocollo n. 27538 del 30 novembre 2018 dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana con la quale è stato evidenziato che "rientra tra le facoltà di natura politico-amministrativa dell'Assessore preposto al ramo di Amministrazione individuare la struttura di massima dimensione competente, nell'ipotesi in cui dovessero sorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso Assessorato (art. 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 6/2013";

VISTA la nota protocollo n. 8984 del 4 marzo 2019 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, interessata della questione in trattazione con nota protocollo n. 1355 del 18 gennaio 2019 dagli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione, ha rimesso all'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ogni valutazione in merito alla prospettata ripartizione delle competenze tra i due Dipartimenti dell'Assessorato in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU, valutando di acquisire il preliminare apprezzamento della Giunta di regionale, condividendo quanto rappresentato dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dall'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente in ordine alla insussistenza di un conflitto di competenze tra i diversi rami dell'Amministrazione regionale (Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento regionale dell'Ambiente e Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità), evidenziando al contempo che "in ipotesi di autorizzazioni soggette a V.I.A., Autorità Competente ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 è l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, posizione questa pienamente in linea con i pareri resi dall'Ufficio Legislativo e Legale", rimettendo agli Assessori regionali per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità e per il Territorio e l'Ambiente l'adozione di specifici atti di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 da sottoporre, ove ritenuto, all'esame della Giunta regionale, in ordine all'applicazione dell'art. 27 bis, comma settimo, D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, con nota protocollo n. 2277/GAB del 6 marzo 2019 e relativi atti acclusi, l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha trasmesso alla Giunta di Governo, per le conseguenti determinazioni, la proposta finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed adeguatezza dell'amministrazione, ed in attuazione dell'art. 5, comma secondo, del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6, nel Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la struttura di massima dimensione titolata all'emissione delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), siano essi o meno soggetti a VIA; con la conseguenza che: a) in caso di autorizzazioni soggette a VIA Autorità Competente ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 sarà l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente; il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sarà competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'AIA degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; il Dipartimento regionale dell'Energia sarà competente al solo rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia di cui al D. Lgs. 387/2003; b) in caso di autorizzazioni non soggette a VIA, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sarà Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'AIA degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, residuando al Dipartimento regionale dell'Energia, all'interno del procedimento autorizzatorio, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia di cui al D. Lgs. 387/2003; prevedendo, per economia procedimentale ed ai fini del rispetto dei termini del procedimento, che la ridistribuzione delle citate competenze potrà trovare attuazione: con riferimento ai progetti soggetti a VIA alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e per le quali non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi; con riferimento ai progetti non soggetti a VIA a quelle istanze per le quali non sia ancora stato avviato il procedimento con indizione della conferenza di servizi a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza medesima;

CONSIDERATO che con la medesima nota protocollo 2277/GAB del 6 marzo 2019 l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riferimento al soggetto competente ad emanare il provvedimento di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, in un'ottica di semplificazione e velocizzazione dell'operato Amministrativo, ha sottoposto, di concerto con l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, alla Giunta di Governo la proposta finalizzata a: a) prendere atto dell'intervenuto superamento della Deliberazione n. 498 del 30 ottobre 2017, provvedendo alla sua revoca; b) determinare che la struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, sia l'Assessorato Territorio Ambiente, già individuato quale Autorità Unica Ambientale con delibera di Giunta di Governo n. 48 del 26 febbraio 2015, e cui fa già capo il provvedimento di valutazione di impatto ambientale; c) determinare che il provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 è il titolo comprensivo di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, quali atti endoprocedimentali, recandone l'indicazione specifica ed ingloba al suo interno anche i provvedimenti conclusi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 3 assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la nota protocollo n. 986 del 12 marzo 2019 con la quale l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente ha condiviso, per gli aspetti di propria competenza, la proposta formulata alla Giunta regionale dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la nota protocollo n. 2277/GAB del 6 marzo 2019;

VISTA la Delibera n. 128 del 25 marzo 2019 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la proposta formulata dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità relativa alla individuazione dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente per gli impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU ed alla ridistribuzione delle competenze interne all'Assessorato regionale dell'energia e sei servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e del Soggetto competente ad emanare il Provvedimento di cui all'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006;

RILEVATO che con la medesima Delibera la Giunta regionale ha: a) dato mandato all'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di emanare apposito decreto di attuazione della medesima deliberazione inerente la ridistribuzione delle competenze interne ai propri Dipartimenti, stabilendo altresì le modalità operative di dettaglio cui i medesimi dovranno attenersi anche al fine di disporre il trasferimento diretto delle istanze, per scongiurare ogni aggravio procedimentale a carico dell'utenza; b) dato mandato agli Assessori regionali per il territorio e per l'ambiente e per l'energia e per i servizi di pubblica utilità di emanare di concerto apposito decreto di attuazione della Deliberazione n. 128 del 25 marzo 2019, in coerenza con il contenuto della richiamata nota protocollo n. 2277/GAB del 6 marzo 2019 dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; c) revocato la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 30 ottobre 2017;

VISTO il parere n. 93/2019 del 3 luglio 2019, con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel pronunciarsi sulla richiesta di parere formulata dall'On. le Presidente della Regione Siciliana con note presidenziali n. 6333/Gab del 4 aprile 2019 e n. 10235 dell'11 giugno 2019 ha confermato la correttezza del percorso ricostruttivo seguito dall'Amministrazione regionale, conclusosi con l'adozione della sopra citata Delibera di Giunta n. 128/2019;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019 dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il Decreto Interassessoriale n. 234/gab del 18 agosto 2020 dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente e dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale, in ossequio ai pareri sopra richiamati, resi dall'Ufficio Legislativo e Legale, dalla Segreteria Generale e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa richiamati, e al parere n. 93/2019 del 3 luglio 2019, in conformità ai principi richiamati nella Delibera di Giunta n. 128 del 25 marzo 2019 è stata congiuntamente disciplinata l'attuazione di quanto previsto dall'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per tutti i progetti - di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dipartimento regionale dell'Energia - sottoposti a VIA;

Decreta:

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente decreto, ed al fine di fornire un quadro organico della disciplina, tenuto altresì conto dei principi di efficienza, economicità, omogeneità ed adeguatezza dell'amministrazione, in attuazione dell'art. 5, comma secondo, del Decreto del Presidente della Regione n. 6/2013 si individua nel Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità la struttura di massima dimensione titolata all'emissione delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), siano essi soggetti o meno a VIA; in particolare:

a) in caso di autorizzazioni soggette a VIA Autorità Competente ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente; il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'AIA degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; il Dipartimento regionale dell'Energia è competente al solo rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia di cui al D. Lgs. 387/2003;

b) in caso di autorizzazioni non soggette a VIA, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'AIA degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, residuando al Dipartimento regionale dell'Energia, all'interno del procedimento autorizzatorio, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia di cui al D. Lgs. 387/2003.

Art. 2

1. Per economia procedimentale ed ai fini del rispetto dei termini dei procedimenti già avviati, la distribuzione di competenze di cui all'art. 1 del presente Decreto, si applica:

a) con riferimento ai progetti soggetti a VIA: ai procedimenti le cui istanze siano state presentate dopo l'entrata in vigore dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 16 del D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 e nel rispetto dei termini altresì previsti all'art. 23 del medesimo D. Lgs. n. 104/2017 e per le quali non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi;

b) con riferimento ai progetti non soggetti a VIA: a tutti i procedimenti, indipendente dalla data di presentazione dell'istanza, per i quali non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi.

Art. 3

(1)

2. Al fine di attuare quanto previsto nel presente Decreto, il Dipartimento regionale dell'Energia trasferirà al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i fascicoli amministrativi relativi alle istanze aventi ad oggetto l'autorizzazione per impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), completi dei relativi elaborati grafico-progettuali e corredati, ciascuno, da una relazione descrittiva dello stato istruttorio.

3. Verranno definiti dal Dipartimento regionale dell'Energia i procedimenti in corso relativi:

a) ai progetti soggetti a VIA le cui istanze siano state presentate prima dell'entrata in vigore dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

b) ai progetti soggetti a VIA le cui istanze siano state presentate dopo dell'entrata in vigore dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 16 del D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 e nel rispetto dei termini altresì previsti all'art. 23 del medesimo D. Lgs. n. 104/2017 per le quali sia già stata indetta la conferenza di servizi;

c) ai progetti non soggetti a VIA, a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza, per i quali sia stato già avviato il procedimento con indizione della conferenza di servizi.

(1)

N.d.R. L'errata numerazione dei commi risulta così in gazzetta.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

Palermo, 20 agosto 2020

L'Assessore

ALBERTO PIEROBON