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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1208 DELLA COMMISSIONE, 7 agosto 2020

G.U.U.E. 26 agosto 2020, n. L 278

Regolamento riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/1281)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Entrata in vigore il: 15 settembre 2020

Applicabile dal: 1° gennaio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5, l'articolo 26, paragrafo 7, l'articolo 37, paragrafo 6, l'articolo 38, paragrafo 4, e l'articolo 39, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il meccanismo di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) introduce un quadro di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della politica in materia di clima. Le disposizioni del citato meccanismo sono state pienamente integrate nel regolamento (UE) 2018/1999, che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 dal 1° gennaio 2021. Nell'ambito di tale meccanismo è necessario adottare norme in materia di comunicazione delle informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull'uso dei proventi della vendita all'asta, sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati, così come norme in materia di sistemi nazionali d'inventario, di revisione completa e di comunicazione delle politiche, misure e delle proiezioni.

2) Il sistema integrato di monitoraggio e comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, delle proiezioni e delle politiche e misure, compresi i sistemi nazionali, contribuisce ad assicurare la coerenza dei dati tra l'andamento delle emissioni registrate precedentemente e l'evoluzione futura delle emissioni così come l'effetto delle politiche e delle misure sul raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, le comunicazioni degli Stati membri sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra sono collegate nella sostanza ai sistemi nazionali d'inventario, che costituiscono le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali per effettuare la stima delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, il processo di revisione completa verifica la qualità dei dati degli inventari nazionali che sono trasmessi. E' pertanto opportuno includere in un unico regolamento di esecuzione le norme relative ai sistemi nazionali d'inventario, alla revisione completa, ai sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni e agli obblighi di comunicazione degli Stati membri a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2018/1999.

3) Nella decisione 18/CMA.1, la Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (3), nella sua funzione di riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015, sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a Conferenza delle Parti dell'UNFCCC («l'accordo di Parigi»), ha adottato le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell'azione e del sostegno, che stabiliscono, tra l'altro, la comunicazione di informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra, sulle politiche e misure, sulle proiezioni, sugli impatti, sull'adattamento e sul sostegno fornito ai paesi in via di sviluppo. L'UE e i suoi Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni conformemente a tali modalità, procedure e linee guida entro il 31 dicembre 2024, al più tardi.

4) A norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni biennali contenenti informazioni sui rispettivi piani e strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, conformemente agli obblighi di comunicazione stabiliti nell'ambito della convenzione UNFCCC e dell'accordo di Parigi. Tali informazioni saranno utilizzate per monitorare i progressi realizzati nell'adattamento ai cambiamenti climatici e le azioni adottate in tal senso, informare e sostenere l'attuazione e le revisioni della strategia di adattamento dell'Unione, agevolare la valutazione dei progressi dell'UE rispetto all'obiettivo di adattamento previsto dall'accordo di Parigi, rendere possibile lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e l'Unione europea e valutare le loro esigenze e il loro livello di preparazione per far fronte ai cambiamenti climatici. Conformemente alle disposizioni internazionali in materia di comunicazione, gli Stati membri sono anche tenuti a fornire rassegne o esempi di buone pratiche concernenti le attività su scala subnazionale, al fine di migliorare la conoscenza dell'azione di adattamento intrapresa ad altri livelli di governance e consentire all'UE di promuovere meglio tale azione.

5) In considerazione dell'esperienza maturata in relazione all'uso dei proventi della vendita all'asta, è necessario che gli Stati membri, che comunicano informazioni sull'uso dell'equivalente in valore finanziario dei proventi della vendita all'asta, comunichino valori che siano rappresentativi della loro spesa conformemente all'articolo 3 quinquies e all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

6) Le informazioni comunicate dagli Stati membri sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo dovrebbero essere il più dettagliate possibile ed essere comunicate a livello di programmi o di attività. Le informazioni da comunicare «se disponibili» saranno comunicate soltanto se gli Stati membri ne dispongono al momento dell'inserimento della relazione nell'apposito sistema. Gli Stati membri non sono tenuti a compilare e trasmettere la tabella relativa al sostegno pianificato qualora non siano disponibili informazioni pertinenti per l'intera tabella, ad esempio in caso di processi di bilancio in corso o in sospeso. Per garantire condizioni uniformi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare il formato per le comunicazioni trasmesse al sistema di notifica del creditore (CRS, Creditor Reporting System), introdotto dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC, Development Assistance Committee) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In applicazione della decisione 18/CMA.1 gli Stati membri forniscono all'UNFCCC, su base volontaria, informazioni sull'equivalente in sovvenzione. Per garantire la coerenza con le comunicazioni a livello internazionale, è opportuno che gli obblighi di comunicazione fissati nel presente regolamento siano per quanto possibile allineati con le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti dell'accordo di Parigi, nonché con le pertinenti modifiche metodologiche a opera del DAC dell'OCSE, man mano che queste diventano disponibili.

7) L'ambito di applicazione settoriale dell'inventario approssimativo costituisce una sintesi al livello più alto dell'ambito di applicazione settoriale più dettagliato dell'inventario totale dei gas a effetto serra. Ciò assicura che le stime delle emissioni e degli assorbimenti registrate nell'inventario approssimativo per l'anno t-1 siano coerenti con le stime dell'inventario dei gas a effetto serra registrate nell'anno t-2. Le attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) sono parte integrante dell'inventario annuale e gli Stati membri dovrebbero includere le stime delle emissioni e degli assorbimenti dalle attività LULUCF nel loro inventario approssimativo dei gas a effetto serra.

8) Per assicurare la trasparenza degli impegni di riduzione delle emissioni, il miglioramento continuo della qualità e facilitare il processo di revisione da parte degli esperti tecnici, è necessario che le relazioni degli Stati membri contengano un grado elevato di dettagli tecnici e di informazioni. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1999 integra gli obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nell'ambito della comunicazione relativa all'inventario annuale dei gas a effetto serra e si adegua al ciclo quinquennale delle verifiche di conformità previsto dai regolamenti, stabilendo di procedere a una revisione completa nel 2027 e 2032. E' pertanto necessario specificare la struttura, il formato e la procedura di comunicazione dell'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità e dei trasferimenti di emissioni conclusi e dell'uso dei proventi che ne derivano a norma del regolamento (UE) 2018/842 e integrare gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2018/841 nella comunicazione delle proiezioni. Per quanto concerne le informazioni comunicate in relazione ai trasferimenti conclusi a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842, non saranno divulgati i singoli prezzi dei trasferimenti conclusi, mentre dovrebbe essere messa a disposizione la gamma dei prezzi corrisposti per unità, vale a dire il prezzo più basso e quello più elevato fra tutte le operazioni comunicate dagli Stati membri.

9) Per garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi stabiliti dalla Conferenza delle Parti dell'accordo di Parigi, è necessario fissare i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri in vista della preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC. E' anche necessario determinare la procedura e il calendario per la realizzazione della revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di garantirne l'attuazione tempestiva ed efficace.

10) Gli Stati membri dovrebbero progettare e utilizzare sistemi nazionali d'inventario in modo da garantire e migliorare la qualità degli inventari pianificando, preparando e gestendo le attività di inventario, che comprendono la raccolta dei dati relativi all'attività, la selezione dei metodi e dei fattori di emissione adeguati, la stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, l'attuazione di attività di valutazione dell'incertezza e di garanzia della qualità/controllo della qualità, così come espletando le procedure per la verifica dei dati dell'inventario a livello nazionale. Al fine di mantenere l'elevata qualità dei sistemi nazionali d'inventario del periodo precedente, gli Stati membri devono continuare ad applicare le stesse norme tecniche in materia di pianificazione, preparazione e gestione, come stabilito agli articoli da 27 a 29.

11) Le regole applicabili ai sistemi in materia di politiche e misure e di proiezioni dovrebbero essere coerenti con le pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi. Poiché la decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, nella sua funzione di riunione delle Parti dell'accordo di Parigi, richiede la comunicazione delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti rispetto ai contributi stabiliti a livello nazionale a norma dell'articolo 4 dell'accordo di Parigi, gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti sulle disposizioni istituzionali, amministrative e procedurali per l'attuazione interna del contributo dell'Unione stabilito a livello nazionale.

12) Le comunicazioni relative agli inquinanti atmosferici a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ai gas a effetto serra seguono sostanzialmente un'impostazione analoga, comprese le metodologie utilizzate dagli Stati membri. Pertanto, nel comunicare le informazioni concernenti le politiche, le misure, le proiezioni e i rispettivi sistemi nazionali in conformità del capo VI del presente regolamento, gli Stati membri applicano un approccio metodologico coerente, tenendo conto delle informazioni sulle politiche e le misure e sulle proiezioni comunicate a norma della direttiva (UE) 2016/2284.

13) La piattaforma online di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 dovrebbe essere utilizzata per trasmettere le relazioni su tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia che sono trasmesse dagli Stati membri e dalla Commissione, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente. La Commissione adotta i provvedimenti necessari di modo che le informazioni ivi contenute siano indirizzate al punto di accesso unico della Commissione, o convogliate attraverso il medesimo, e scambiate di conseguenza con i pertinenti sistemi di comunicazione collegati, quali Reportnet dell'Agenzia europea dell'ambiente.

14) Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

15) A norma degli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dell'articolo 7, dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), e dell'articolo 19 di tale regolamento, che si applicano alle relazioni contenenti i dati per gli anni 2019 e 2020. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 dovrebbe pertanto essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia, gli articoli da 3 a 18 e da 27 a 43 di detto regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati relativi agli anni sopra indicati.

16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 328 del 21.12.2018.

(2)

Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013).

(3)

Approvata con decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, (94/69/CE) (GU L 33 del 7.2.1994).

(4)

Approvato con decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016).

(5)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003).

(6)

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018).

(7)

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018).

(8)

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016).

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999/CE per quanto concerne i seguenti elementi:

(a) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull'uso dei proventi della vendita all'asta e sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999;

(b) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra contabilizzati a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999;

(c) gli obblighi concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali d'inventario a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/1999;

(d) il calendario e la procedura di esecuzione della revisione completa a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999;

(e) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sul sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1999.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri che contengono i dati richiesti a partire dall'anno 2021.

Art. 3

Definizioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) "tabella comune per la trasmissione dei dati" o "CRT" (Common Reporting Table): la tabella contenente informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e sugli assorbimenti per pozzo, che figura nell'allegato I della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (decisione 5/CMA.3);

2) «approccio di riferimento»: il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), indicato nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC («le linee guida IPCC del 2006»);

3) «approccio 1»: il metodo di base indicato nelle linee guida IPCC del 2006 per la stima dell'incertezza;

4) «categoria fondamentale»: una categoria che ha un'influenza significativa sull'inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell'Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti;

5) «approccio settoriale»: il metodo settoriale dell'IPCC indicato nelle linee guida IPCC del 2006;

6) "schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra": lo schema che figura nell'allegato V della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi a norma della decisione 18/CMA.1.

7) «modalità, procedure e linee guida per la trasparenza»: le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell'azione e del sostegno di cui all'articolo 13 dell'accordo di Parigi, indicate nell'allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, nella sua funzione di riunione delle Parti dell'accordo di Parigi;

8) «linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra»: le linee guida ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione (1);

9) «ricalcolo»: procedura tramite cui effettuare, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra, una nuova stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo registrati negli inventari dei gas a effetto serra trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, oppure in seguito all'inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell'8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020).

CAPO II

COMUNICAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELLE INFORMAZIONI SULLE AZIONI NAZIONALI DI ADATTAMENTO, SUI PROVENTI DELLA VENDITA ALL'ASTA E SUL SOSTEGNO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 4

Informazioni sulle azioni nazionali di adattamento

Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alle azioni nazionali di adattamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Art. 5

Informazioni sull'uso dei proventi della vendita all'asta

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024)

Gli Stati membri comunicano le informazioni relative ai proventi della vendita all'asta a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Se ritiene che le informazioni di cui al primo comma non siano sufficientemente dettagliate per valutare la conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di ripresentare la relazione con informazioni sufficientemente dettagliate. Tale nuova presentazione è effettuata entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Art. 6

Informazioni sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni quantitative sulle risorse finanziarie pubbliche mobilitate di cui alla lettera a), punto i), e le informazioni disponibili sulle attività svolte dallo Stato membro in merito ai progetti finanziati con fondi pubblici di trasferimento di tecnologie e ai progetti di rafforzamento delle capacità a favore di paesi in via di sviluppo nell'ambito della convenzione UNFCCC di cui all'allegato VIII, parte 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato tabulare comune introdotto dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per la comunicazione al sistema di notifica del creditore (CRS) o utilizzando il formato riportato nell'allegato III del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni metodologiche qualitative che illustrano il metodo utilizzato per calcolare le informazioni quantitative di cui all'allegato VIII, parte 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano le informazioni disponibili in merito al sostegno pianificato di cui all'allegato VIII, parte 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato V del presente regolamento.

CAPO III

COMUNICAZIONE IN CAPO AGLI STATI MEMBRI DELLE INFORMAZIONI SUGLI INVENTARI APPROSSIMATIVI DEI GAS A EFFETTO SERRA, SUGLI INVENTARI DEI GAS A EFFETTO SERRA E SULLE EMISSIONI E SUGLI ASSORBIMENTI DEI GAS A EFFETTO SERRA CONTABILIZZATI

Art. 7

Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato VI:

(a) a un livello di disaggregazione delle categorie che rifletta i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X-1;

(b) in colonne separate, per distinguere le emissioni contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e le emissioni contemplate dal regolamento (UE) 2018/842, per categoria di fonti, se disponibili.

2. Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche in merito alle principali cause delle modifiche fondamentali nelle emissioni e negli assorbimenti dichiarati rispetto ai dati definitivi dell'inventario dei gas a effetto serra trasmesso più di recente, utilizzando il formato riportato nell'allegato VI.

Art. 8

Regole generali per la comunicazione delle informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, completando, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra e alle disposizioni del presente regolamento:

(a) le tabelle comuni per la trasmissione dei dati e fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che assicurino la copertura geografica dello Stato membro interessato conformemente al regolamento (UE) 2018/1999;

(b) le informazioni specificate agli articoli da 9 a 23 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri redigono la relazione sull'inventario nazionale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 («relazione sull'inventario nazionale» o «NIR», National Inventory Report) sulla base dello schema per gli inventari dei gas a effetto serra e in applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri includono le informazioni comunicate a norma degli articoli 9, 10, 12 e da 14 a 18 del presente regolamento nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull'inventario nazionale e indicano chiaramente, conformemente all'allegato VII, dove figurano le rispettive informazioni.

Art. 9

Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli

Gli Stati membri comunicano i motivi per aver effettuato i ricalcoli delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all'allegato V, parte 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 per gli anni 1990, 2005 e X-3; illustrano in che modo è stata mantenuta la coerenza delle serie storiche per tutti gli anni oggetto di comunicazione, redigendo, in forma di progetto, un capitolo riassuntivo dedicato ai ricalcoli della relazione sull'inventario nazionale.

Art. 10

Comunicazione delle informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare la stima degli inventari di cui all'allegato V, parte 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato VIII del presente regolamento.

2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trattano sia le questioni sollevate per la prima volta nella rispettiva relazione sulla revisione più recente sia quelle ripetute dalle precedenti relazioni sulle revisioni.

Art. 11

Comunicazione delle informazioni sui metodi di inventario, sui fattori di emissione e sulle relative descrizioni metodologiche per le categorie fondamentali dell'Unione

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti ai fini della preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione di cui all'allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999:

(a) una sintesi delle informazioni sui metodi e sui fattori di emissione utilizzati per le categorie fondamentali dell'Unione nei pertinenti file XML delle tabelle comuni di trasmissione dati;

(b) per le categorie fondamentali dell'Unione per le quali le informazioni sui metodi e sui fattori di emissione non figurano nelle tabelle comuni per la trasmissione dei dati, le informazioni conformemente all'allegato IX, parte 3, del presente regolamento;

(c) descrizioni metodologiche, aggiornate e sintetiche, per le categorie fondamentali dell'Unione utilizzando il formato riportato nell'allegato IX, parte 4.

2. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fornisce agli Stati membri:

(a) entro il 31 ottobre, l'elenco delle più recenti categorie fondamentali dell'Unione, utilizzando il formato riportato nell'allegato IX, parte 1;

(b) entro il 28 febbraio, l'elenco aggiornato di cui al paragrafo 2, lettera a), con evidenziazione delle modifiche apportate;

(c) entro il 31 ottobre, le informazioni, se disponibili, sui metodi di inventario, sui fattori di emissione e sulle descrizioni metodologiche sintetiche utilizzando il formato riportato nell'allegato IX, parte 2;

(d) entro il 28 febbraio, le informazioni aggiornate di cui al paragrafo 2, lettera c).

Art. 12

Comunicazione delle informazioni sull'incertezza e sulla completezza

1. Gli Stati membri comunicano le stime dell'incertezza di cui all'allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999, almeno secondo l'approccio 1 utilizzando il formato riportato nell'allegato X del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulla valutazione generale della completezza di cui all'allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999, nella relazione sull'inventario nazionale, precisando:

(a) le categorie dichiarate non stimate (NE), secondo la definizione che figura nelle modalità, procedure e linee guida per la trasparenza, nonché spiegazioni dettagliate circa l'uso di tale legenda, in particolare se le linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra forniscono metodi per la stima dei gas a effetto serra;

(b) la copertura geografica dell'inventario dei gas a effetto serra e le eventuali differenze tra la copertura geografica nell'ambito della convenzione UNFCCC e dell'accordo di Parigi e quella prevista dal regolamento (UE) 2018/1999.

Art. 13

Comunicazione delle informazioni sugli indicatori

Gli Stati membri comunicano le informazioni sugli indicatori di cui all'allegato V, parte 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XI del presente regolamento.

Art. 14

Comunicazione di informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema per lo scambio di quote di emissioni

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XII del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all'allegato V, parte 1, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale.

Art. 15

Comunicazione di informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all'allegato V, parte 1, lettera j), punto i), del regolamento (UE) 2018/1999 e sulla coerenza dei dati di cui all'allegato V, parte 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, in formato testuale, precisando:

(a) se le stime delle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, contenute negli inventari trasmessi dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio sono coerenti con le corrispondenti stime delle emissioni contenute negli inventari dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/1999;

(b) le date di trasmissione delle relazioni a norma della direttiva (UE) 2016/2284, confrontate con la trasmissione degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 emergano differenze superiori a +/- 5 % tra le emissioni totali - escluso l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (attività LULUCF) - per un particolare inquinante atmosferico comunicato a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e a norma della direttiva (UE) 2016/2284, lo Stato membro interessato presenta, in aggiunta alle informazioni testuali di cui al paragrafo 1, i dati relativi all'inquinante atmosferico utilizzando il formato riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di comunicare soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1 se la differenza superiore a +/- 5 % di cui al paragrafo 2 deriva dalla correzione di errori nei dati, oppure da differenze nella copertura geografica o nell'ambito di applicazione tra i rispettivi strumenti giuridici.

Art. 16

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all'allegato V, parte 1, lettera j), punto ii), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, precisando:

(a) i controlli effettuati dallo Stato membro per quanto riguarda il livello di dettaglio e il confronto delle serie di dati e delle trasmissioni di dati;

(b) i principali risultati dei controlli e le spiegazioni delle principali incongruenze;

(c) se e in che modo sono stati utilizzati i dati raccolti dagli operatori a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

(d) i motivi per i quali i controlli non sono stati considerati rilevanti, nel caso in cui i controlli non siano stati effettuati.

(1)

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014).

Art. 17

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza con le statistiche sull'energia

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all'allegato V, parte 1, lettera j), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, specificando le differenze tra il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati presenti nell'inventario dei gas a effetto serra e il metodo di riferimento calcolato sulla base delle statistiche dell'energia comunicate a norma dell'articolo 4 e dell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni quantitative e le spiegazioni per le differenze superiori a +/- 2 % del consumo nazionale totale apparente di combustibili fossili, a livello aggregato per tutte le categorie di combustibili fossili per l'anno X-2 di cui al paragrafo 1, conformemente all'allegato XIV del presente regolamento.

(1)

Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008).

Art. 18

Comunicazione delle informazioni sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali

Gli Stati membri indicano chiaramente nei capitoli pertinenti della relazione sull'inventario nazionale se dall'ultima trasmissione del documento sull'inventario nazionale non sono state apportate modifiche nella descrizione dei loro sistemi nazionali d'inventario o, se del caso, dei loro registri nazionali di cui all'allegato V, parte 1, lettere k) e l), del regolamento (UE) 2018/1999.

Art. 19

Comunicazione delle informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/842

Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 nell'ambito di applicazione specificato dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842, di cui all'allegato V, parte 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, e gli aggiornamenti di tali informazioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XV del presente regolamento.

Art. 20

Comunicazione della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/841

Gli Stati membri comunicano la sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma degli articoli 12 e 13, del regolamento (UE) 2018/841, di cui all'allegato V, parte 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XVI del presente regolamento. Una sintesi delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione in formato elettronico entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri. Tale sintesi riporta l'intervallo dei prezzi corrisposti per ciascuna operazione che abbia interessato unità di mitigazione Suolo.

Art. 21

Comunicazione della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842

1. Gli Stati membri comunicano la sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842, di cui all'allegato V, parte 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XVII, tabella 1, del presente regolamento. Una sintesi delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione in formato elettronico entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri. Tale sintesi riporta l'intervallo dei prezzi corrisposti per ciascuna operazione di assegnazione annuale di emissioni.

2. Nei due periodi compresi tra la pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 38, paragrafo 4, e l'inizio della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999 a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842, gli Stati membri possono, il 15 di ogni mese, comunicare alla Commissione informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842, utilizzando il formato riportato nell'allegato XVII, tabella 2, del presente regolamento. Una sintesi delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione, in modo tempestivo e in formato elettronico.

Art. 22

Comunicazione delle informazioni sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità in conformità del regolamento (UE) 2018/842

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità previsti all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842, di cui all'allegato V, parte 1, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XVIII del presente regolamento.

2. Nei due periodi compresi tra la pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 38, paragrafo 4, e l'inizio della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999 a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842, gli Stati membri possono, il 15 di ogni mese, comunicare alla Commissione informazioni sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità previsti dall'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842, utilizzando il formato dell'allegato XVIII, tabella 1, del presente regolamento. Le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo ed elaborate dalla Commissione sono messe a disposizione, in formato elettronico, entro la fine del mese sopra indicato.

3. Le informazioni comunicate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non comprendono i trasferimenti conclusi comunicati a norma dell'articolo 21.

Art. 23

Comunicazione delle informazioni sull'uso dei proventi da trasferimenti in conformità del regolamento (UE) 2018/842

Gli Stati membri comunicano le informazioni sull'uso dei proventi a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842, di cui all'allegato V, parte 1, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XIX del presente regolamento.

Art. 24

Comunicazione delle informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati

Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XX.

Art. 25

Calendario relativo alla cooperazione e al coordinamento per la preparazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano e si coordinano in vista della preparazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e della relazione sull'inventario dell'Unione conformemente al calendario fissato nell'allegato XXI.

2. Lo Stato membro che ripresenti il suo inventario al segretariato dell'UNFCCC fornisce alla Commissione una sintesi delle modifiche apportate all'inventario ripresentato, entro una settimana dalla nuova presentazione.

3. Nel corso della revisione dell'inventario dell'Unione nel quadro della convenzione UNFCCC, gli Stati membri forniscono quanto prima alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, le risposte alle domande poste dai revisori dell'UNFCCC.

CAPO IV

OBBLIGHI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI NAZIONALI D'INVENTARIO

Art. 26

Funzioni dei sistemi nazionali d'inventario

Ai fini dell'attuazione dei sistemi nazionali d'inventario a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro:

(a) predispone e gestisce le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali necessarie ai fini dell'esecuzione delle funzioni di cui agli articoli da 27 a 29 tra le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti responsabili dello svolgimento di tutte le funzioni;

(b) garantisce una capacità sufficiente per l'esecuzione tempestiva delle funzioni di cui agli articoli da 27 a 29, compresa la raccolta di dati ai fini della stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo e le disposizioni relative alla competenza tecnica del personale coinvolto nel processo di compilazione dell'inventario.

Art. 27

Pianificazione dell'inventario

1. Nell'ambito della pianificazione dell'inventario nazionale, lo Stato membro:

(a) designa un unico soggetto nazionale che assume la responsabilità generale dell'inventario nazionale e ne rende pubblici gli indirizzi postali ed elettronici;

(b) definisce e assegna responsabilità specifiche del processo di compilazione dell'inventario, comprese quelle concernenti la scelta dei metodi, la raccolta dei dati, in particolare i dati relativi alle attività e i fattori di emissione dei servizi statistici e di altri soggetti, il trattamento e l'archiviazione, nonché il controllo della qualità e la garanzia della qualità;

(c) elabora un piano di garanzia della qualità/controllo della qualità dell'inventario che descriva le specifiche procedure di controllo della qualità da applicare durante il processo di compilazione dell'inventario, faciliti le procedure generali di garanzia della qualità da svolgere e stabilisca obiettivi di qualità;

(d) considera l'opportunità di stabilire procedure per l'esame e l'approvazione ufficiali dell'inventario, compresi, se del caso, eventuali ricalcoli, prima della sua presentazione e per rispondere a eventuali questioni sollevate nell'ambito dei processi di revisione dell'inventario.

2. Nell'ambito della pianificazione nazionale dell'inventario, lo Stato membro esamina, se del caso, le modalità per migliorare la qualità dei dati relativi alle attività, ai fattori di emissione, ai metodi e ad altri pertinenti elementi tecnici degli inventari. Le informazioni ottenute dall'attuazione del piano di garanzia della qualità/controllo della qualità, dalle revisioni a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013, dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 e dell'UNFCCC sono prese in considerazione, se del caso, nella definizione e/o nella revisione del piano di garanzia della qualità e di controllo della qualità e degli obiettivi di qualità.

Art. 28

Preparazione dell'inventario

1. Conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra, lo Stato membro:

(a) individua le categorie fondamentali e prepara le stime applicando metodi appropriati per stimare le emissioni e gli assorbimenti dalle categorie fondamentali;

(b) raccoglie sufficienti dati relativi alle attività, informazioni sui processi e i fattori di emissione necessari a sostenere i metodi adottati per stimare le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e gli assorbimenti per pozzo;

(c) effettua una stima quantitativa dell'incertezza dell'inventario per ciascuna categoria e per l'intero inventario e prepara i ricalcoli delle stime presentate in precedenza riguardanti le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e gli assorbimenti per pozzo;

(d) compila l'inventario nazionale e attua procedure generali di controllo della qualità dell'inventario conformemente al suo piano di garanzia della qualità/controllo della qualità.

2. Nell'ambito della preparazione dell'inventario nazionale, lo Stato membro, se del caso:

(a) applica procedure di controllo della qualità specifiche di ciascuna categoria alle categorie fondamentali e alle singole categorie laddove siano state effettuate significative revisioni metodologiche e/o revisioni dei dati, in conformità delle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra;

(b) prima di trasmettere l'inventario lo sottopone a una revisione di base dell'inventario da parte di un soggetto terzo indipendente o del personale che non partecipa alla compilazione dell'inventario, conformemente alle procedure di garanzia della qualità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c);

(c) sottopone a una revisione più approfondita per le categorie fondamentali e le categorie per le quali sono state apportate modifiche significative ai metodi;

(d) sulla base delle revisioni effettuate in applicazione delle modalità, delle procedure e delle linee guida per la trasparenza e in conformità dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 così come sulla base delle valutazioni periodiche interne del processo di preparazione dell'inventario, valuta nuovamente il processo di pianificazione dell'inventario al fine di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

Art. 29

Gestione dell'inventario

1. Nell'ambito della gestione dell'inventario nazionale, lo Stato membro:

(a) archivia, ogni anno per le serie storiche comunicate, le informazioni relative all'inventario, e segnatamente: tutti i fattori di emissione disaggregati, i dati relativi alle attività e la documentazione che illustri in che modo sono stati generati e aggregati; i documenti interni sulle procedure di garanzia della qualità/controllo della qualità, le revisioni esterne e interne, i documenti sulle fonti fondamentali annuali e sulle fonti fondamentali di identificazione e miglioramenti dell'inventario pianificati;

(b) fornisce ai gruppi di esperti tecnici incaricati della revisione conformemente alle modalità, alle procedure e alle linee guida per la trasparenza e a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999, l'accesso a tutte le informazioni archiviate utilizzate dallo Stato membro per la preparazione dell'inventario, tenendo conto delle norme di riservatezza specifiche per paese;

(c) risponde tempestivamente alle richieste di chiarimento sulle informazioni dell'inventario che emergano dalle diverse fasi dei processi di revisione delle informazioni dell'inventario e sulle informazioni relative al sistema nazionale.

2. Nell'ambito della gestione dell'inventario, lo Stato membro facilita, ove opportuno, l'accesso alla raccolta delle informazioni archiviate.

CAPO V

PROCEDURA E CALENDARIO DI ESECUZIONE DELLA REVISIONE COMPLETA

Art. 30

Procedura per la revisione completa

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024)

1. Nell'effettuare la revisione completa di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e seguono la procedura stabilita all'allegato XXII.

2. L'Agenzia europea dell'ambiente svolge i compiti di segreteria per le revisioni complete specificati nell'allegato XXII.

3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, seleziona un numero sufficiente di esperti incaricati della revisione per coprire i settori pertinenti dell'inventario. Gli esperti incaricati della revisione selezionati hanno maturato esperienza nella compilazione degli inventari dei gas a effetto serra e, ove possibile, partecipano ai processi di revisione delle emissioni dei gas a effetto serra. Gli esperti tecnici che hanno contribuito alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra di un determinato Stato membro, o che sono cittadini di tale Stato membro, non prendono parte alla revisione di quell'inventario.

4. Le revisioni complete sono effettuate su base documentale e in modo centralizzato, come precisato nell'allegato XXII. Inoltre, possono essere organizzate visite in loco su raccomandazione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e in consultazione con lo Stato membro interessato.

5. I controlli a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 comprendono, se del caso, le informazioni specificate nell'allegato XXII.

6. I controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999 comprendono, se del caso, un esame dettagliato della coerenza delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati con le norme dell'Unione.

7. Le revisioni complete includono, se del caso, controlli intesi a stabilire se i settori da migliorare individuati per uno Stato membro nell'ambito delle revisioni dell'UNFCCC o dell'Unione possono rappresentare settori da migliorare anche per altri Stati membri.

8. La revisione degli inventari dei gas a effetto serra è effettuata in modo coerente per tutti gli Stati membri interessati e in modo obiettivo.

Art. 31

Correzioni tecniche

1. La correzione tecnica di una stima delle emissioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, è considerata necessaria se una sovrastima o una sottostima supera la soglia di significatività di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le modalità dettagliate delle correzioni tecniche sono specificate nell'allegato XXII del presente regolamento.

2. La soglia di significatività per una determinata fonte o per un determinato pozzo di assorbimento è pari allo 0,05 % del totale delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dello Stato membro al netto delle attività LULUCF per l'anno dell'inventario oggetto della revisione, oppure a 500 kt CO2 equivalenti, a seconda di quale valore sia inferiore.

3. In risposta alle risultanze della Commissione comunicate allo Stato membro nel corso della revisione, lo Stato membro può chiedere una modifica delle proprie stime delle emissioni o delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati fornendo stime rivedute. Se considerata pertinente dal gruppo incaricato della revisione tecnica, una stima riveduta è inclusa nella relazione sulla revisione di cui all'articolo 32 e corredata di una giustificazione.

Art. 32

Relazioni definitive sulla revisione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024)

La Commissione informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione completa e gli trasmette una relazione definitiva sulla revisione entro il 30 agosto 2025, il 30 agosto 2027 e il 30 agosto 2032.

Art. 33

Cooperazione con gli Stati membri

1. Gli Stati membri:

(a) partecipano alla revisione secondo il calendario fissato nell'allegato XXII;

(b) designano un punto di contatto nazionale per la revisione dell'Unione;

(c) partecipano all'organizzazione di una visita in loco, o la agevolano, se necessaria;

(d) forniscono risposte e informazioni aggiuntive, oltre a formulare osservazioni in merito alle relazioni sulle revisioni, come opportuno.

2. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione inserisce nella relazione definitiva sulla revisione di cui all'articolo 32 osservazioni in merito alle risultanze della revisione.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito alla composizione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione selezionato conformemente all'articolo 30.

Art. 34

Calendario delle revisioni complete

La revisione completa è effettuata secondo il calendario fissato nell'allegato XXII.

CAPO VI

POLITICHE, MISURE E PROIEZIONI

Art. 35

Procedure di trasmissione delle informazioni

Gli Stati membri utilizzano la piattaforma elettronica di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e i relativi strumenti e modelli della Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1999, per la trasmissione delle informazioni a norma del presente capo.

Art. 36

Comunicazione delle informazioni sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni

Gli Stati membri forniscono la descrizione dei loro sistemi nazionali di comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure, o gruppi di misure, e sulle proiezioni di cui all'allegato VI, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XXIII del presente regolamento.

Art. 37

Comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure nazionali

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle loro politiche e misure, o gruppi di misure, nazionali di cui all'allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XXIV del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni, in formato testuale:

(a) gli aggiornamenti relativi alle loro strategie a lungo termine di cui all'allegato VI, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999;

(b) le politiche e misure aggiuntive previste di cui all'allegato VI, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999;

(c) i legami tra le varie politiche e misure e il contributo di tali politiche e misure a diversi scenari di proiezione, di cui all'allegato VI, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999.

Art. 38

Comunicazione delle informazioni sulle proiezioni nazionali

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle rispettive proiezioni nazionali delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, organizzate per gas o gruppo di gas, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'allegato VII, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell'allegato XXV del presente regolamento.

2. Gli Stati membri forniscono le informazioni aggiuntive sulle rispettive proiezioni nazionali delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, specificando:

(a) i risultati delle proiezioni per il totale delle emissioni di gas a effetto serra, le emissioni contemplate, rispettivamente, dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2003/87/CE, e le proiezioni delle emissioni per fonte e gli assorbimenti per pozzo a norma del regolamento (UE) 2018/841, conformemente all'allegato VII, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999;

(b) i risultati dell'analisi di sensibilità svolta a norma dell'allegato VII, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999:

1) per le emissioni totali di gas a effetto serra comunicate, corredati di una breve spiegazione dei parametri che sono stati modificati e le modalità di tali modifiche;

2) suddivisi tra le emissioni totali contemplate, rispettivamente, dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) 2018/842 e le proiezioni delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo a norma del regolamento (UE) 2018/841, laddove tali informazioni siano disponibili;

(c) l'anno dei dati di inventario (anno di base) e l'anno della relazione sull'inventario utilizzato come punto di partenza per le proiezioni;

(d) le metodologie utilizzate per le proiezioni, compresa una breve descrizione dei modelli utilizzati e della loro copertura settoriale, geografica e temporale, i riferimenti per ulteriori informazioni sui modelli e informazioni sulle fonti dei dati, sulle principali ipotesi esogene e sui parametri utilizzati, a norma dell'allegato VII, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999.

3. Nelle relazioni sulle proiezioni da trasmettere a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri tengono conto dei valori armonizzati relativi ai parametri chiave per le proiezioni - almeno per i prezzi delle importazioni di petrolio, gas e carbone, nonché per i prezzi del carbonio nell'ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE - che la Commissione ha raccomandato, in consultazione con gli Stati membri, dodici mesi prima del termine per la presentazione delle relazioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 40 del presente regolamento.

Art. 40

Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 39 del presente regolamento, gli articoli da 3 a 18 e da 27 a 43 del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2019 e 2020.

Art. 41

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Informazioni sulle azioni nazionali di adattamento in applicazione dell'articolo 4

1. Circostanze nazionali, effetti, vulnerabilità, rischi e capacità di adattamento [1] 

1.1 Circostanze nazionali pertinenti per le azioni di adattamento:

a) caratteristiche biogeofisiche;

b) demografia;

c) economia e infrastrutture.

1.2 Quadro di monitoraggio e modellizzazione del clima:

a) principali attività di monitoraggio e modellizzazione del clima e principali proiezioni e scenari climatici;

b) principali approcci, metodologie e strumenti, e relative incertezze e difficoltà. 

1.3 Valutazione degli effetti climatici, della vulnerabilità e dei rischi, compresa la capacità di adattamento:

a) rassegna dei pericoli climatici osservati tra quelli che figurano nella tabella 1 [2] e pressioni esistenti [3];

b) individuazione dei principali pericoli climatici futuri tra quelli che figurano nella tabella 1 e settori chiave interessati [4];

Tabella 1 - Classificazione dei pericoli legati al clima [5]

  Temperatura Venti Acque Massa solida
Cronici Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) Cambiamento del regime dei venti Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) Erosione costiera 
    Variabilità idrologica e/o delle precipitazioni Degrado del suolo (compresa la desertificazione)
Variabilità della temperatura    Acidificazione degli oceani Erosione del suolo
Scongelamento del permafrost    Intrusione salina Soliflusso 
    Innalzamento del livello del mare    
    Cambiamenti della banchisa    
    Carenza idrica   
Acuti Ondata di calore Ciclone Siccità Valanga
Ondata di freddo/gelata Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia) Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) Frana
Incendio di incolto Tromba d'aria Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda, improvvisa) Subsidenza 
    Peso della neve e del ghiaccio    
    Collasso di laghi glaciali   

.

c) per ciascun settore chiave interessato, rassegna dei seguenti aspetti classificati in base a una valutazione qualitativa (alta/media/bassa/non applicabile) eventualmente corredata di una spiegazione [6]:

i. effetti osservati dei pericoli principali, compresi i cambiamenti in termini di frequenza ed entità;

ii. probabilità che si verifichino i pericoli principali e di esservi esposti in scenari climatici futuri, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia di modellizzazione del clima;

iii. vulnerabilità, compresa la capacità di adattamento;

iv. rischio di potenziali effetti futuri.

2. Quadri giuridici e strategici e disposizioni istituzionali 

2.1 Quadri giuridici e strategici e regolamentazione, comprese le strategie nazionali di adattamento, i piani nazionali di adattamento [7] ed eventuali piani settoriali di adattamento.

2.2 Rassegna delle disposizioni istituzionali e governance a livello nazionale per:

a) valutare la vulnerabilità e i rischi climatici;

b) pianificare, attuare, monitorare, valutare e rivedere le politiche di adattamento [8];

c) integrare gli effetti dei cambiamenti climatici e la resilienza nelle procedure di valutazione ambientale;

d) raccogliere, detenere e riutilizzare i dati pertinenti (come quelli sulle perdite causate dalle catastrofi legate al clima), e accedervi;

e) integrare gli effetti dei cambiamenti climatici e la pianificazione dell'adattamento nei quadri di gestione del rischio di catastrofi e viceversa [9]. 

2.3 Rassegna delle disposizioni istituzionali e governance a livello subnazionale [10]:

a) obblighi giuridici e documenti strategici;

b) reti o altre forme di collaborazione esistenti in materia di adattamento tra le autorità nazionali;

c) esempi di buone pratiche di reti o altre forme di collaborazione esistenti in materia di adattamento tra le autorità locali e regionali.

3. Strategie, politiche, piani e obiettivi di adattamento 

3.1 Priorità di adattamento 

3.2 Sfide, lacune e ostacoli all'adattamento [11] 

3.3 Sintesi delle strategie, delle politiche, dei piani e degli sforzi nazionali, mettendo in rilievo gli obiettivi a medio e lungo termine, le azioni previste [12], il bilancio e il calendario [13]

3.4 Rassegna del contenuto delle strategie, delle politiche, dei piani e degli sforzi subnazionali 

3.5 Rassegna degli sforzi per integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche, nei piani e nei programmi settoriali, comprese le strategie di gestione del rischio di catastrofi e i relativi piani d'azione 

3.6 Coinvolgimento dei portatori di interessiRassegna delle misure previste dalle politiche di adattamento a livello nazionale ed esempi di buone pratiche a livello subnazionale per coinvolgere:

a) i portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici;

b) il settore privato [14].

4. Monitoraggio e valutazione delle azioni e dei processi di adattamento 

4.1 Metodologia di monitoraggio e valutazione [15] dei seguenti aspetti:

a) riduzione degli effetti, della vulnerabilità e dei rischi climatici, e aumento della capacità di adattamento;

b) attuazione delle azioni di adattamento. 

4.2 Stato di attuazione delle misure pianificate di cui ai punti da 3.3 a 3.6, compresa una panoramica dell'attuazione a livello subnazionale e dei finanziamenti esborsati per aumentare la resilienza climatica. Le informazioni da comunicare sul finanziamento riguardano:

a) la spesa stanziata per l'adattamento al clima, ivi compresa la gestione del rischio di catastrofi;

b) nella misura del possibile, la quota di spesa usata per sostenere l'adattamento al clima [16] in ciascun settore [17]. 

4.3 Valutazione dei progressi per quanto riguarda [18]:

a) la riduzione degli effetti, della vulnerabilità e dei rischi climatici;

b) l'aumento della capacità di adattamento;

c) l'adempimento delle priorità di adattamento;

d) l'eliminazione degli ostacoli all'adattamento. 

4.4 Passi intrapresi per esaminare e aggiornare:

a) la valutazione della vulnerabilità e la valutazione del rischio;

b) le politiche, le strategie, i piani e le misure nazionali di adattamento. 

4.5 Rassegna delle buone pratiche per quanto riguarda i passi intrapresi per esaminare e aggiornare piani, politiche, strategie e misure subnazionali di adattamento.

5. Cooperazione, buone pratiche, sinergie, esperienze e insegnamenti tratti in materia di adattamento 

5.1 Buone pratiche e insegnamenti tratti, anche a livello subnazionale [19] 

5.2 Sinergie delle azioni di adattamento con altri quadri e/o convenzioni internazionali, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 

5.3 Cooperazione con gli Stati membri dell'Unione, cooperazione internazionale e cooperazione con le organizzazioni regionali e internazionali [20] al fine di:

a) condividere informazioni e rafforzare le conoscenze scientifiche, le istituzioni e le conoscenze in materia di adattamento;

b) migliorare l'azione di adattamento a livello subnazionale, nazionale, macroregionale e internazionale, compresi l'area, la portata e il tipo di cooperazione.

6. Qualsiasi altra informazione relativa agli effetti dei cambiamenti climatici e all'adattamento 

6.1 Dati essenziali di recapito dell'organizzazione e del coordinatore nazionale 

6.2 Siti web e social media usati per comunicare le azioni di adattamento a livello nazionale e subnazionale, come opportuno 

6.3 Relazioni e pubblicazioni principali a livello nazionale e subnazionale 

6.4 Qualsiasi altra informazione utile

__________________

[1] «Capacità di adattamento» come definita nella quinta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC AR5): «l'abilità dei sistemi, delle istituzioni, degli esseri umani e di altri organismi di adattarsi ai danni potenziali, sfruttare le opportunità o far fronte alle conseguenze».

[2] L'elenco non è esaustivo.

[3] Lo Stato membro comunica le pressioni ambientali, economiche e sociali esistenti che possono risentire in modo significativo dai cambiamenti climatici: ad esempio, perdita di biodiversità, raccolti scarsi, povertà energetica, disoccupazione, migrazione.

[4] Lo Stato membro sceglie i settori chiave tra i seguenti: agricoltura e alimentazione, biodiversità (compresi gli approcci basati sugli ecosistemi), edifici, zone costiere, protezione civile e gestione delle emergenze, energia, finanza e assicurazioni, silvicoltura, sanità, ambiente marino e pesca, trasporti, gestione urbana, gestione delle risorse idriche, TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), pianificazione territoriale, imprese, industria, turismo, sviluppo rurale, altro [specificare].

[5] Se del caso, lo Stato membro considera anche gli effetti secondari di questi pericoli, ad esempio gli incendi boschivi, la diffusione di specie invasive e malattie tropicali, gli effetti a cascata e i pericoli che si presentano contemporaneamente.

[6] L'analisi di cui ai punti da i) a iv) si fonda sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia di vulnerabilità e analisi dei rischi del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e sugli ultimi orientamenti della Commissione per rendere a prova di clima i progetti finanziati dall'Unione.

[7] Lo Stato membro comunica il titolo, l'anno di adozione e lo stato [sostituito/adottato/completato e presentato per adozione/in fase di elaborazione] di ogni strategia e piano nazionale di adattamento.

[8] Tra gli aspetti da considerare: il processo decisionale, la pianificazione e il coordinamento delle strategie, delle politiche, dei piani e degli obiettivi di adattamento, le questioni trasversali, l'adeguamento delle priorità e delle attività di adattamento, l'attuazione delle azioni di adattamento, ivi compresa l'agevolazione di azioni volte a evitare, ridurre al minimo e affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

[9] Ivi compreso l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013).

[10] Nel presente allegato con il termine «subnazionale» s'intende il livello locale e regionale.

[11] Ivi compresi gli ostacoli istituzionali, di governance e di altro genere che limitano la capacità di adattamento individuati nella valutazione della vulnerabilità.

[12] Ivi comprese le soluzioni basate sulla natura e le azioni che apportano benefici complementari in termini di mitigazione e altri benefici complementari di rilievo.

[13] Nelle sintesi figurano anche gli sforzi volti a sviluppare resilienza e a evitare, ridurre al minimo e affrontare le conseguenze negative dei cambiamenti climatici; vi figura anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle prospettive di genere.

[14] Lo Stato membro fornisce una rassegna delle informazioni disponibili sui piani, sulle priorità, sulle azioni e sui programmi del settore privato, sui partenariati pubblico/privato e su altre iniziative e/o progetti privati di adattamento rilevanti.

[15] Lo Stato membro comunica informazioni sugli approcci, i sistemi utilizzati, la trasparenza e gli indicatori.

[16] Gli investimenti supplementari che rendono un progetto (che sarebbe stato comunque realizzato) resiliente al clima.

[17] Lo Stato membro comunica gli investimenti nelle azioni di adattamento suddivisi per i seguenti settori: agricoltura e alimentazione, biodiversità (compresi gli approcci basati sugli ecosistemi), edifici, zone costiere, protezione civile e gestione delle emergenze, energia, finanza e assicurazioni, silvicoltura, sanità, ambiente marino e pesca, trasporti, gestione urbana, gestione delle risorse idriche, TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), pianificazione territoriale, imprese, industria, turismo, sviluppo rurale, altro [specificare].

[18] In base alla metodologia di monitoraggio e valutazione indicata al punto 4.1.

[19] Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulle buone pratiche e sugli insegnamenti tratti nei seguenti settori, secondo il caso: attività e metodologie di modellizzazione del clima; valutazione degli effetti, della vulnerabilità e dei rischi climatici, compresa la capacità di adattamento; disposizioni istituzionali e governance a livello nazionale; modifiche delle politiche e della regolamentazione; meccanismi di coordinamento; priorità di adattamento; ostacoli all'adattamento; obiettivi a lungo e medio termine, impegni assunti, sforzi, strategie, politiche e piani di adattamento; sforzi per integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nell'elaborazione delle politiche, dei piani e dei programmi settoriali; integrazione delle prospettive di genere nell'adattamento al clima; integrazione delle conoscenze autoctone, tradizionali e locali nell'adattamento al clima; coinvolgimento dei portatori di interessi; comunicazione dei rischi climatici; monitoraggio e valutazione; rafforzamento della ricerca e delle conoscenze scientifiche; riduzione e gestione del rischio di catastrofi, soluzioni innovative di adattamento e meccanismi innovativi di finanziamento.

[20] Tranne le informazioni sul sostegno ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato VIII, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024.

ALLEGATO IV

Informazioni metodologiche qualitative in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2

Modello 1 - Informazioni metodologiche qualitative, se del caso, e altre informazioni sulle definizioni e le metodologie

1. Finanziamento per il clima

 

.

2. Nuovo e supplementare

 

.

3. Paese in via di sviluppo

 

.

4. Di base/generale

 

.

5. Specifico per il clima

 

.

6. Strumenti finanziari, ad es. sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, strumenti di capitale, garanzia, assicurazione, altro (specificare)

 

.

7. Fonte di finanziamento (aiuto pubblico allo sviluppo, altre forme di finanziamento pubblico, altro)

 

.

8. Stato (impegnato e fornito)

 

.

9. Sostegno mobilitato, ad es. i) stabilire un chiaro nesso causale tra intervento pubblico e finanziamenti privati mobilitati laddove non sarebbe stato possibile procedere con l'attività, o procedere con l'attività su ampia scala, senza l'intervento della parte; ii) fornire informazioni sul punto di misurazione (ad es. punto di impegno, punto di esborso) dei finanziamenti privati mobilitati grazie all'intervento pubblico, in relazione, per quanto possibile, al tipo di strumento o meccanismo impiegato per la mobilitazione; iii) fornire informazioni sui limiti usati per stabilire quali finanziamenti siano stati mobilitati dall'intervento pubblico)

 

.

10. Settore, sottosettore

 

.

11. Tipo di sostegno (mitigazione del clima/adattamento al clima/attività trasversali)

 

.

12. Finanziamento pubblico/finanziamento privato (ad es. segnatamente in caso di soggetti o fondi misti)

 

.

13. Applicazione dei marcatori di Rio (coefficienti)

 

.

14. Determinazione dell'equivalente in sovvenzione del sostegno fornito e del sostegno mobilitato quando sono state comunicate informazioni sull'equivalente in sovvenzione

 

.

15. Metodologie usate per determinare le cifre del sostegno mobilitato

 

.

16. Com'è stato evitato il doppio conteggio tra le risorse dichiarate «impegnate» o « fornite» e le risorse utilizzate in conformità dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi dalla parte acquirente per conseguire il contributo determinato a livello nazionale

 

.

17. Descrizione dei sistemi e processi utilizzati per individuare, tener traccia e riferire in merito al sostegno impegnato, fornito e mobilitato attraverso interventi pubblici

 

.

18. Descrizione dei sistemi nazionali e delle disposizioni istituzionali per fornire informazioni sul sostegno pianificato, anche sulle attività pianificate riguardanti progetti di trasferimento di tecnologie o progetti di sviluppo di capacità che ricevono fondi pubblici per i paesi in via di sviluppo nel quadro della convenzione UNFCC

 

.

19. Se disponibile, descrizione dei sistemi nazionali e delle disposizioni istituzionali per fornire sostegno al trasferimento di tecnologie e al rafforzamento delle capacità, comprese informazioni sulle ipotesi di base, le definizioni e le metodologie utilizzate per fornire informazioni sul sostegno al trasferimento di tecnologie e al rafforzamento delle capacità

 

.

20. Informazioni sui canali e sugli ostacoli incontrati, sulle misure adottate per superarli e sugli insegnamenti tratti

 

.

21. Informazioni sul modo in cui si cerca di assicurare che il sostegno impegnato, fornito e mobilitato attraverso interventi pubblici sia in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi

 

.

22. Informazioni sul modo in cui il sostegno impegnato, fornito e mobilitato è diretto ad aiutare i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, anche ad assisterli nei loro sforzi per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima

 

.

23. Informazioni sul modo in cui le informazioni fornite esprimono una progressione rispetto ai livelli precedenti del supporto fornito e dei finanziamenti mobilitati a norma dell'accordo di Parigi

 

.

24. Modo in cui si cerca di garantire che il sostegno fornito e mobilitato attraverso interventi pubblici fornisca una risposta efficace alle esigenze e alle priorità delle parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione dell'accordo di Parigi, quali individuate in strategie e strumenti sviluppati a livello nazionale quali relazioni biennali sulla trasparenza, contributi determinati a livello nazionale e piani nazionali di adattamento

 

.

25. Informazioni sulle azioni e sui piani di mobilitazione dei finanziamenti supplementari per il clima nell'ambito dello sforzo mondiale per mobilitare finanziamenti per il clima da un'ampia gamma di fonti, comprese informazioni sul rapporto tra l'intervento pubblico cui ricorrere e i finanziamenti privati mobilitati

 

.

26. Informazioni su quanto comunicato in merito ai finanziamenti multilaterali, ivi compreso: i) se il finanziamento multilaterale comunicato si basa sul contributo in entrata della parte a beneficio di un'istituzione multilaterale e/o sulla sua quota nel flusso in uscita dell'istituzione multilaterale; ii) se e in che modo il finanziamento multilaterale è stato indicato come specifico per il clima e in che modo è stata calcolata la quota specifica per il clima, incluso, ad esempio, usando norme internazionali esistenti; iii) se il finanziamento multilaterale è stato indicato come di base/generale, fermo restando che l'importo effettivo del finanziamento per il clima in cui confluirebbe dipende dalle scelte di programmazione delle istituzioni multilaterali; iv) se e in che modo il finanziamento multilaterale è stato attribuito alla parte comunicante.

 

.

ALLEGATO V

Informazioni disponibili sul sostegno pianificato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3

^Tabella - Informazioni disponibili sul sostegno pianificato

Anno/periodo Beneficiario (a) Titolo di attività/programma/progetto Importo previsto da erogare (b) Tipo di sostegno Trasferimento di tecnologie / Rafforzamento delle capacità (c) Informazioni supplementari (d) 
  Mondiale/ Regione/ Paese      Mitigazione/ Adattamento/ Attività trasversali T/ C/ Entrambi/ N.P.  

.

Note

(a) Lo Stato membro fornisce informazioni sul paese beneficiario/sulla regione beneficiaria al livello di disaggregazione voluto.

(b) Ove possibile, lo Stato membro indica l'importo del sostegno da fornire in valuta nazionale (raccomandato per fornire il valore nominale sulla base di un impegno).

(c) Lo Stato membro indica «T» se l'attività concorre a obiettivi di sviluppo e trasferimento di tecnologie, «C» se concorre a obiettivi di rafforzamento delle capacità, «Entrambi» se l'attività è trasversale e «N.P.» se questa voce non è pertinente.

(d) Fornire informazioni supplementari, quali un link alla pertinente documentazione del programma, una descrizione del progetto o le informazioni disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 5, dell'accordo di Parigi.

Modello 1 - Informazioni disponibili sul sostegno pianificato per attività/programma/progetto da usare qualora lo Stato membro non possa compilare la tabella 1

Titolo dell'attività/programma/progetto

 

.

1. Anno

 

.

2. Beneficiario (a)

 

.

3. Importo che si prevede di fornire (b)

 

.

4. Tipo di sostegno

 

.

5. Trasferimento di tecnologie/Rafforzamento della capacità (c)

 

.

6. Informazioni supplementari (d)

 

.

Note

(a) Lo Stato membro fornisce informazioni sul paese beneficiario/sulla regione beneficiaria al livello di disaggregazione voluto.

(b) Ove possibile, lo Stato membro indica l'importo del sostegno da fornire in valuta nazionale (raccomandato per fornire il valore nominale sulla base di un impegno).

(c) Lo Stato membro indica «T» se l'attività concorre a obiettivi di sviluppo e trasferimento di tecnologie, «C» se concorre a obiettivi di rafforzamento delle capacità, «Entrambi» se l'attività è trasversale e «N.P.» se questa voce non è pertinente.

(d) Fornire informazioni supplementari, quali un link alla pertinente documentazione del programma, una descrizione del progetto o le informazioni disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 5, dell'accordo di Parigi.

ALLEGATO VII

Rassegna delle informazioni da comunicare sugli inventari di gas a effetto serra in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 [1] [2]

[Articolo del] presente regolamento Informazioni da fornire nella relazione sull'inventario nazionale (National inventory report, NIR) (contrassegnare) Informazioni da fornire in un allegato separato della NIR (contrassegnare la casella corrispondente) Riferimento ad un capitolo della NIR o di un allegato separato (specificare)
Articolo 9 - Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli Obbligatorio Non pertinente Capitolo della NIR sui ricalcoli e i miglioramenti
Articolo 10 - Comunicazione delle informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni, allegato VIII, tabella 1 Obbligatorio Obbligatorio Capitolo della NIR sui ricalcoli e i miglioramenti
Articolo 10 - Comunicazione delle informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni, allegato VIII, tabella 2 Non pertinente Obbligatorio   
Articolo 12, paragrafo 1 - Comunicazione delle informazioni sull'incertezza Non pertinente Obbligatorio   
Articolo 12, paragrafo 2 - Comunicazione delle informazioni sulla completezza Obbligatorio Non pertinente Tabella corrispondente della CRT e capitoli corrispondenti della NIR
Articolo 14, paragrafo 1 - Comunicazione di informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema per lo scambio di quote di emissioni (dati allegato XII) Non pertinente Obbligatorio   
Articolo 14, paragrafo 2 - Comunicazione di informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema per lo scambio di quote di emissioni (informazioni sotto forma di testo) Possibile Possibile Se nella NIR: sezioni corrispondenti
Articolo 15 - Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici Possibile Possibile Se nella NIR: capitolo della NIR sul piano di garanzia della qualità, controllo della qualità e verifica
Articolo 16 - Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra Possibile Possibile Se nella NIR: sezioni corrispondenti
Articolo 17 - Comunicazione delle informazioni sulla coerenza con le statistiche sull'energia Possibile Possibile Se nella NIR: sezioni corrispondenti
Articolo 18 - Comunicazione delle informazioni sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali Obbligatorio Non pertinente  Capitoli corrispondenti della NIR

.

Note

[1] Le informazioni da presentare entro il 15 gennaio sono presentate come progetti di capitoli della NIR o dei relativi allegati separati.

[2] La dicitura «possibile» significa che lo Stato membro sceglie se comunicare le informazioni nella NIR o in un suo allegato separato.

ALLEGATO VIII

Comunicazione delle informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni in applicazione dell'articolo 10

Tabella 1 - Formato per la comunicazione delle informazioni sullo stato d'attuazione di ogni raccomandazione che figura nella relazione individuale più recente sulla revisione pubblicata dall'UNFCCC, comprese le ragioni per non avere attuato la raccomandazione

Anno dell'ultima revisione dell'inventario a cura dell'UNFCCC
Categoria/tema della CRT Raccomandazione figurante nella revisione Relazione sulla revisione/paragrafo Risposta dello Stato membro/stato di attuazione Ragione della mancata attuazione Capitolo/sezione della NIR
           

.

Tabella 2 - Formato per la comunicazione delle informazioni sullo stato di attuazione di ogni raccomandazione, correzione tecnica o stima riveduta che figura nella relazione più recente sulla revisione in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione o dell'articolo 32 del presente regolamento

Anno dell'ultima revisione dell'inventario condotta nell'UE
Categoria/tema della CRT Raccomandazione, correzione tecnica o stima riveduta figurante nella revisione Relazione sulla revisione/paragrafo Risposta dello Stato membro/stato di attuazione Capitolo/sezione della NIR
         

.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024.

ALLEGATO XIII

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici in applicazione dell'articolo 15

CATEGORIE DI EMISSIONE Emissioni dell'inquinante X comunicate nell'inventario dei gas serra (in kt) [3] Emissioni dell'inquinante X comunicate a norma della direttiva (UE) 2016/2284 (NEC), versione X trasmessa (in kt) [3] Differenza assoluta in kt [1] [3] Differenza relativa in % [2] [3] Spiegazione delle differenze
Totale nazionale (escluse le attività LULUCF)            
1. Energia            
A. Combustione di combustibili (approccio settoriale)            
1. Industrie energetiche            
2. Industrie manifatturiere e costruzioni            
3. Trasporti            
4. Altri settori            
5. Altro            
B. Emissioni fuggitive da combustibili            
1. Combustibili solidi            
2. Petrolio, gas naturale e altre emissioni della produzione di energia            
2. Processi industriali e uso di prodotti            
A. Industria dei prodotti minerali            
B. Industria chimica            
C. Industria metallurgica            
D. Prodotti non energetici provenienti dai combustibili e dall'uso di solventi            
G. Fabbricazione e uso di altri prodotti            
H. Altro            
3. Agricoltura            
B. Gestione del letame            
D. Suoli agricoli            
F. Incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura            
J. Altro            
5. Rifiuti            
A. Smaltimento dei rifiuti solidi            
B. Trattamento biologico dei rifiuti solidi            
C. Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti            
D. Trattamento e scarico delle acque reflue            
E. Altro            
6. Altro           

.

Note

[1] Emissioni comunicate nell'inventario dei gas serra meno le emissioni comunicate nell'inventario NEC.

[2] Differenza in kt divisa per le emissioni comunicate nell'inventario dei gas serra.

[3] Dati da comunicare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in kt e in %.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024.

ALLEGATO XVI

Comunicazione, in applicazione dell'articolo 20, della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/841

Informazioni sui trasferimenti conclusi nell'anno X-1 [1]
Parte 1 - Panoramica dei trasferimenti conclusi nell'anno X-1
Numero di trasferimenti   
Quantità totale venduta dallo Stato membro dichiarante nell'anno X-1 (t CO2eq)   
Quantità totale acquisita dallo Stato membro dichiarante nell'anno X-1 (t CO2eq)   
Parte 2 - Informazioni relative a trasferimenti specifici
Trasferimento 1 [2]   
Quantitativo trasferito (t CO2eq)   
Periodo contabile interessato [3]   
Stato membro che effettua il trasferimento   
Stato membro acquirente   
Prezzo per t CO2eq   
Data dell'accordo di trasferimento   
Anno dell'operazione prevista nel registro   
Altre informazioni (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)   

.

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

[1] In via eccezionale, le relazioni nel primo anno di comunicazione 2023 dovrebbero coprire anche tutti i trasferimenti a norma del regolamento (UE) 2018/841 conclusi prima del 2022.

[2] Ripetere per ogni trasferimento avvenuto nell'anno X-1.

[3] Indicare il periodo contabile 2021-2025 o 2026-2030

ALLEGATO XVII

Comunicazione, in applicazione dell'articolo 21, della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842

Tabella 1 - Comunicazione, in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842

Informazioni sui trasferimenti conclusi nell'anno X-1 [1]
Parte 1 - Panoramica dei trasferimenti conclusi nell'anno X-1 
  Numero di trasferimenti   
  Totale delle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) vendute dallo Stato membro dichiarante nell'anno X-1   
  Totale delle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) acquistate dallo Stato membro dichiarante nell'anno X-1   
Parte 2 - Informazioni relative a trasferimenti specifici 
  Trasferimento 1 [2]   
  Quantità di unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA)   
  Anno fonte [3] delle AEA trasferite [4]   
  Stato membro che effettua il trasferimento   
  Stato membro acquirente   
  Prezzo per AEA   
  Data dell'accordo di trasferimento   
  Anno dell'operazione prevista nel registro   
  Altre informazioni (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)   

.

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

[1] Per trasferimento concluso si intende un accordo concluso per il trasferimento di assegnazioni di emissioni annuali tra due o più Stati membri.In via eccezionale, le relazioni nel primo anno di comunicazione 2023 dovrebbero coprire anche tutti i trasferimenti a norma del regolamento (UE) 2018/842 conclusi prima del 2022.

[2] Ripetere la parte 2 per il numero di trasferimenti conclusi nell'anno X-1 e non comunicati in precedenza in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2.

[3] L'anno del conto di adempimento addebitato dello Stato membro che effettua il trasferimento.

[4] L'anno fonte deve figurare solo nella comunicazione di uno Stato membro che effettua un trasferimento. Nella comunicazione degli Stati membri acquirenti sui trasferimenti conclusi non è necessario indicare l'anno fonte.

Tabella 2 - Comunicazione, in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842 [*1]

Informazioni sui trasferimenti conclusi, dal 1° gennaio dell'anno X, rispetto alla precedente comunicazione mensile trasmessa in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2
Parte 1 - Panoramica dei trasferimenti conclusi nel periodo cui si riferisce la comunicazione 
  Numero di trasferimenti  
Parte 2 - Informazioni relative ai trasferimenti specifici nel periodo cui si riferisce la comunicazione 
  Trasferimento 1 [1]   
  Quantità di unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA)   
  Anno fonte [2] delle AEA trasferite [3]   
  Stato membro che effettua il trasferimento    
  Stato membro acquirente   
     
  Data dell'accordo di trasferimento   
  Anno dell'operazione prevista nel registro   
  Altre informazioni (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)   

.

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

[1] Ripetere la parte 2 per il numero di trasferimenti conclusi, a partire dal 1° gennaio dell'anno X, rispetto alla precedente comunicazione mensile trasmessa.

[2] L'anno del conto di adempimento addebitato dello Stato membro che effettua il trasferimento.

[3] L'anno fonte deve figurare solo nella comunicazione di uno Stato membro che effettua un trasferimento. Nella comunicazione degli Stati membri acquirenti sui trasferimenti conclusi non è necessario indicare l'anno fonte.

[*1] I trasferimenti specifici comunicati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del presente regolamento non devono essere comunicati nella parte 2 della presente tabella per l'anno successivo.

ALLEGATO XVIII

Comunicazione delle informazioni sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità in applicazione dell'articolo 22

Tabella 1 - Informazioni sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842

Parte 1 - Panoramica dei trasferimenti che s'intende effettuare verso e da altri Stati membri [1] 
  Numero delle categorie di trasferimenti che s'intende effettuare verso altri Stati membri di cui alla parte 2   
Numero delle categorie di trasferimenti che s'intende effettuare da altri Stati membri di cui alla parte 3   
Totale delle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) che lo Stato membro dichiarante intende vendere    
  Totale delle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) che lo Stato membro dichiarante intende acquistare   
Parte 2 - Informazioni relative alle categorie specifiche dei trasferimenti che s'intende effettuare verso altri Stati membri 
  Trasferimenti che s'intende effettuare della categoria 1 [2]   
  Anno fonte [3] delle AEA che s'intende trasferire    
  Tipo di trasferimento [4]    
  Quantità di AEA che si intende trasferire    
  Prezzo minimo previsto per AEA in EUR (informazione facoltativa)    
  Altre informazioni pertinenti (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)   
Parte 3 - Informazioni relative alle categorie specifiche dei trasferimenti che s'intende effettuare da altri Stati membri    
  Trasferimenti che s'intende effettuare della categoria 1 [5]  
  Quantità di AEA che si intende acquistare   
  Anno di adempimento [6] delle AEA che si intende acquistare   
  Prezzo massimo previsto per AEA in EUR (informazione facoltativa)   
  Altre informazioni pertinenti (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)   

.

Note

[1] Somma delle categorie specifiche dei trasferimenti che s'intende effettuare comunicate nelle parti 2 e 3.

[2] Ripetere la parte 2 per il numero di categorie di trasferimenti che s'intende effettuare verso altri Stati membri (ad es. tipi e anni fonte diversi).

[3] L'anno del conto di adempimento addebitato dello Stato membro che effettua il trasferimento.

[4] Lo Stato membro distingue qui i trasferimenti in funzione dei due tipi di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842.

[5] Ripetere la parte 3 per il numero di categorie di trasferimenti che s'intende effettuare da altri Stati membri (ad es. diversi anni di adempimento).

[6] L'anno del conto di adempimento obiettivo dello Stato membro acquirente.

Tabella 2 - Informazioni sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842

Parte 1 - Informazioni sintetiche sui trasferimenti di adempimento LULUCF che s'intende effettuare [1] 
  Numero di trasferimenti di adempimento LULUCF che s'intende effettuare di cui alla parte 2   
  Totale degli assorbimenti netti previsti da utilizzare per i trasferimenti di adempimento LULUCF (t CO2eq)   
Parte 2 - Informazioni relative ai trasferimenti di adempimento LULUCF specifici che s'intende effettuare 
  Trasferimenti di adempimento LULUCF che s'intende effettuare 1 [2]  
  Anno di adempimento [3]    
  Quantità di assorbimenti netti che si intende utilizzare per i trasferimenti di adempimento LULUCF (t CO2eq)    
  Altre informazioni pertinenti  

.

Note

[1] Somma dei trasferimenti di adempimento LULUCF specifici che s'intende effettuare di cui alla parte 2.

[2] Ripetere la parte 2 per ciascuno dei trasferimenti di adempimento LULUCF che s'intende effettuare, ad es. differenziati per anno di assorbimento.

[3] L'anno del conto di adempimento obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024.

ALLEGATO XXI

Calendario relativo alla cooperazione e al coordinamento per la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1

Elemento Chi Quando Cosa
1. Trasmissione degli inventari annuali (CRT debitamente compilata ed elementi della relazione sull'inventario nazionale) da parte degli Stati membri Stati membri Ogni anno, entro il 15 gennaio Elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999
2. «Controlli iniziali» delle informazioni trasmesse dagli Stati membri Commissione (compresi DG ESTAT (Eurostat) e JRC) coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) Per la trasmissione da parte dello Stato membro, dal 15 gennaio al 28 febbraio al più tardi Controlli per verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità degli inventari degli Stati membri (da parte dell'AEA). Confronto tra i dati sull'energia forniti dagli Stati membri nella CRT e i dati sull'energia di Eurostat (approccio settoriale e di riferimento) da parte di Eurostat e dell'AEA. Controllo degli inventari degli Stati membri nel settore dell'agricoltura da parte del JRC (in consultazione con gli Stati membri). Controllo degli inventari degli Stati membri delle attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) da parte dell'AEA (in consultazione con il JRC e gli Stati membri). I risultati dei controlli iniziali saranno documentati.
3. Compilazione del progetto di inventario e di relazione sull'inventario dell'Unione (elementi della relazione sull'inventario dell'Unione) Commissione (compresi Eurostat e JRC) coadiuvata dall'AEA  Fino al 28 febbraio Progetto di inventario e di relazione sull'inventario dell'Unione (compilazione delle informazioni degli Stati membri), sulla base degli inventari degli Stati membri e, se del caso, di informazioni aggiuntive (trasmessi entro il 15 gennaio).
4. Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune Commissione coadiuvata dall'AEA 28 febbraio Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune e della messa a disposizione dei risultati.
5. Diffusione del progetto di inventario e di relazione sull'inventario dell'Unione Commissione coadiuvata dall'AEA 28 febbraio Trasmissione del progetto di inventario dell'Unione agli Stati membri il 28 febbraio. Controllo dei dati da parte degli Stati membri.
6. Trasmissione dei dati di inventario aggiornati o aggiuntivi e delle relazioni complete sugli inventari nazionali da parte degli Stati membri Stati membri Entro il 15 marzo Trasmissione dei dati di inventario aggiornati o aggiuntivi da parte degli Stati membri (per eliminare incongruenze o colmare lacune) e delle relazioni complete sugli inventari nazionali.
7. Osservazioni degli Stati membri in merito al progetto di inventario dell'Unione Stati membri Entro il 15 marzo Se necessario, fornire dati corretti e osservazioni in relazione al progetto di inventario dell'Unione.
8. Risposte degli Stati membri ai «controlli iniziali» Stati membri Entro il 15 marzo Gli Stati membri danno seguito ai «controlli iniziali», se del caso.
9. Diffusione del follow-up ai risultati dei controlli iniziali Commissione coadiuvata dall'AEA Dal 15 al 31 marzo Valutazione delle risposte degli Stati membri ai risultati dei controlli iniziali e domande di follow-up agli Stati membri.
10. Stime relative ai dati mancanti negli inventari nazionali Commissione coadiuvata dall'AEA 31 marzo La Commissione prepara le stime per i dati mancanti entro il 31 marzo dell'anno di comunicazione e le comunica agli Stati membri.
12. Osservazioni degli Stati membri sulle stime della Commissione relative ai dati mancanti Stati membri 7 aprile Gli Stati membri trasmettono le proprie osservazioni sulle stime della Commissione relative ai dati mancanti affinché la Commissione ne tenga conto.
13. Risposte degli Stati membri al seguito dato ai «controlli iniziali» Stati membri 7 aprile Gli Stati membri forniscono risposte al seguito dato ai «controlli iniziali».
14. Trasmissione da parte degli Stati membri all'UNFCCC Stati membri 15 aprile Trasmissione all'UNFCCC (con copia all'AEA).
15. Inventario annuale dell'Unione definitivo (compresa la relazione sull'inventario dell'Unione) Commissione coadiuvata dall'AEA 15 aprile Trasmissione all'UNFCCC dell'inventario annuale dell'Unione definitivo.
16. Trasmissione di eventuali documenti ripresentati dopo la fase dei controlli iniziali Stati membri In caso di ripresentazione Gli Stati membri forniscono alla Commissione eventuali documenti (CRT o relazione nazionale sull'inventario) che ripresentano al segretariato dell'UNFCCC dopo la fase dei controlli iniziali.

.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024.

ALLEGATO XXIII

Formato per la comunicazione delle informazioni sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni in applicazione dell'articolo 36

La prima relazione trasmessa a norma dell'articolo 36 fornisce una descrizione completa e contiene tutte le informazioni elencate nella tabella di seguito riportata. Per gli anni di comunicazione successivi occorre indicare solo le modifiche del sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.

Obbligo di comunicazione Campi per informazioni testuali Esempi di dettagli che potrebbero essere comunicati a titolo dell'obbligo specifico di comunicazione
Nome e recapiti dei soggetti aventi la responsabilità globale dei sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni   

- Elencare il soggetto o i soggetti responsabili e precisarne il ruolo e le responsabilità specifici. Indicare il soggetto capofila.

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative al nome e ai recapiti.

Disposizioni istituzionali per la preparazione delle relazioni in materia di politiche e misure e la preparazione delle proiezioni, nonché per la relativa comunicazione, compreso un organigramma   

- Definire la struttura generale/l'organizzazione del sistema nazionale. Elencare tutte le organizzazioni coinvolte nella preparazione della relazione su politiche e misure e delle proiezioni e nell'archiviazione delle informazioni, le loro responsabilità e interazioni.

- Fornire una descrizione dell'organigramma che illustri la struttura organizzativa del sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, comprese le interrelazioni funzionali e gerarchiche tra organizzazioni.

- Se tale descrizione del sistema nazionale è già stata fornita, comunicare e spiegare le modifiche apportate alle disposizioni istituzionali.

Disposizioni giuridiche in vigore per la preparazione delle relazioni su politiche e misure e delle proiezioni   

- Esistono disposizioni giuridiche per garantire che la comunicazione sia effettuata a dovere e/o i dati siano forniti? Indicare la legislazione in materia e il relativo campo di applicazione. 

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche apportate alle disposizioni giuridiche in vigore per la preparazione della relazione su politiche e misure e delle proiezioni.

Disposizioni procedurali e amministrative e tempistiche stabilite per la preparazione delle relazioni su politiche e misure e delle proiezioni per garantire la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate   

- Descrivere il ciclo di preparazione delle relazioni su politiche e misure e delle proiezioni.

- Riassumere le metodologie e i meccanismi che assicurano tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza delle informazioni comunicate.

- Descrivere come è assicurata la coerenza con la preparazione delle relazioni su politiche e misure, se del caso, e delle proiezioni a norma della direttiva (UE) 2016/2284.

- Facoltativo: fornire diagrammi che mostrino i processi che intervengono nel sistema nazionale. Tali diagrammi possono includere i flussi di informazioni nel sistema e i punti in cui sono applicate le misure in materia di controllo e garanzia della qualità. 

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative alle disposizioni procedurali e amministrative.

Descrizione del processo di raccolta delle informazioni   

- Fornire una sintesi del processo di raccolta delle informazioni per l'elaborazione di politiche e misure, per la valutazione delle politiche e delle misure e per lo sviluppo di proiezioni. Spiegare se e in che modo sono utilizzati processi coerenti per raccogliere e utilizzare le informazioni ai fini delle politiche e misure e delle proiezioni. 

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative al processo tramite cui sono raccolti i dati.

Descrizione dell'allineamento al sistema nazionale d'inventario   

- Fornire informazioni sull'allineamento con il sistema nazionale d'inventario dei gas serra, ad esempio circa i processi che mirano a garantire la coerenza dei dati utilizzati.

- Possibilità di precisare legami con altri sistemi di comunicazione delle informazioni sul clima, se del caso.

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative ai legami con il sistema nazionale degli inventari dei gas a effetto serra.

Descrizione dei legami con gli accordi sulle relazioni nazionali integrate per l'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999   

- Fornire una sintesi dei legami tra i processi utilizzati per raccogliere i dati relativi alle politiche e misure e alle proiezioni e i processi pertinenti per riferire in merito ai progressi nelle altre dimensioni dell'Unione dell'energia, ad es. processi volti a promuovere un uso coerente dei dati relativi all'energia per sviluppare politiche e misure e proiezioni e per una comunicazione integrata dei progressi. 

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative ai legami con i sistemi di comunicazione relativi all'energia.

Descrizione delle attività di garanzia e controllo della qualità per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni   

- Fornire una sintesi delle attività di controllo della qualità applicate per contribuire ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle relazioni su politiche e misure e delle proiezioni. Descrivere le attività di garanzia della qualità esistenti.

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative alle attività di controllo e di garanzia della qualità.

Descrizione della procedura di selezione delle ipotesi, delle metodologie e dei modelli per l'elaborazione delle proiezioni delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra   

- Descrivere la procedura di selezione delle ipotesi, delle metodologie e dei modelli utilizzati. Gli Stati membri possono comunicare anche i motivi delle loro scelte o riferimenti incrociati ad altre relazioni che forniscono tali informazioni.

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative alle procedure.

Descrizione delle procedure per la valutazione e l'approvazione ufficiali del sistema nazionale degli Stati membri in materia di politiche e misure e di proiezioni   

- Descrivere la procedura di approvazione ufficiale del sistema nazionale o le modifiche al sistema nazionale.

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative a tale procedura.

Informazioni sulle pertinenti disposizioni istituzionali amministrative e procedurali per l'attuazione nello Stato membro del contributo determinato a livello nazionale all'impegno dell'UE, o modifiche a tali disposizioni   

- Fare riferimento alle disposizioni di attuazione delle politiche e misure come mezzi di attuazione interna e alle disposizioni in materia di proiezioni nazionali riguardanti le emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo come mezzi per monitorare i progressi compiuti nello Stato membro.

- Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative a tali disposizioni.

Descrizione dell'impegno assunto dai portatori di interessi in relazione alla preparazione delle politiche e misure e delle proiezioni    - Descrivere l'impegno assunto dai portatori di interessi in relazione alla preparazione delle politiche e misure e delle proiezioni. Indicare quali portatori di interessi sono stati consultati, nonché eventuali modifiche o miglioramenti apportati.

.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 14 maggio 2024. Le tabelle 1b e 5a sono soppresse dal medesimo art. 1 del Reg. (UE) 2024/1281, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2028.