
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DECRETO 18 agosto 2020, n. 234/Gab/ARTA
- Allegato al Comunicato Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità pubblicato nella G.U.R.S. 11 settembre 2020, n. 47
Definizione delle competenze e dell'iter procedurale per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR).
GLI ASSESSORI
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con Decreto del Presidente della Regione n. 125 del 22 gennaio 2001, con la quale la Giunta di Governo ha dettato le linee guida per l'attuazione della l.r. 10/2000;
VISTO la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, recante "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2000 n. 8;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
VISTA la legge regionale n. 9 del 12/05/2020 "Legge di Stabilità regionale 2020-2022";
VISTA la legge regionale n. 10 del 12/05/2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022";
VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area 1^/S.G. del 30 novembre 2017 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Salvatore Cordaro Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
VISTO il D.P.Reg. n. 9/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;
VISTO il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 ed in particolare l'art. 1, comma 6;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 ed in particolare l'art. 91 comma secondo;
VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104 ed in particolare l'art. 16;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015, relativa a "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 20 luglio 2020, relativa a "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 30 ottobre 2017, relativa a "Provvedimento d'urgenza per l'espletamento delle Conferenze di Servizi in materia di Servizi in materia di rifiuti ed energia che richiedono la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) dei progetti - presa d'atto";
VISTO il parere reso con nota protocollo n. 26727 del 21 novembre 2018 dall'Ufficio Legislativo e Legale che ha confermato "l'immediata vigenza delle disposizioni di nuova introduzione, nonché la circostanza che la disciplina statale introdotta col decreto legislativo n. 104/2017 già determina in modo esaustivo ogni aspetto delle funzioni in questione, anche in materia di Autorità Competente" ed al contempo ha evidenziato che nella Regione Siciliana "[...] la procedura in oggetto viene ad essere disciplinata integralmente dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente come modificato (art. 91, comma 2, della legge regionale n. 91/2015 [N.d.R. recte: legge regionale n. 9/2015]) con la rimessione automatica del PAUR all'Autorità Ambientale che disciplina il procedimento di VIA; ovvero l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, secondo l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esso già attribuite" e che "[...] la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, quali atti endoprocedimentali, recandone l'esplicazione" confermando altresì che "[...] la competenza ad emettere il PAUR, in presenza di VIA, appare in ogni caso riconducibile all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, atteso che il provvedimento unico de quo ingloba anche l'AIA, di pertinenza del Dipartimento competente di codesto Assessorato", evidenziando l'opportunità di adottare precise Direttive per lo svolgimento delle procedure in materia di V.I.A., anche per fornire ai proponenti Linee Guida chiare e trasparenti sul funzionamento del nuovo iter procedurale;
CONSIDERATO che col medesimo parere l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha chiarito che alla luce del dettato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale vigenti, per gli impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), con una capacità superiore ai 75 Mg al giorno (D. Lgs. 152/2006 - allegato VIII - Punto 5 - 5.3), nell'ipotesi di procedimenti soggetti a VIA, per Autorità Competente deve intendersi l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, atteso che il Provvedimento Unico comprende al suo interno tutti i titoli abilitativi rilasciati dalle Amministrazioni competenti, e che in relazione alle ipotesi di procedimenti non soggetti a VIA, ai fini della individuazione dell'Autorità Procedente ovvero Competente soccorre "[...] il regolamento sugli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali che assegna al Servizio 7 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e nella fattispecie dell'Unità operativa 1, il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e dell'AIA degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Parallelamente al Servizio 3 del Dipartimento dell'Energia è rimessa una generica Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di produzione di energia" assumendo rilievo sul punto la circostanza che "[...] nel settore dei rifiuti l'emissione dell'AIA è prevista per le opere di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06, il quale ingloba, al punto 5.3, lettera b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla parte terza: 1) trattamento biologico (...)";
VISTA l'integrazione di parere resa con nota protocollo n. 27538 del 30 novembre 2018 dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana con la quale è stato evidenziato che "rientra tra le facoltà di natura politico-amministrativa dell'Assessore preposto al ramo di Amministrazione individuare la struttura di massima dimensione competente, nell'ipotesi in cui dovessero sorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso Assessorato (art. 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 6/2013";
VISTA la nota protocollo n. 8984 del 4 marzo 2019 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, interessata della questione in trattazione con nota protocollo n. 1355 del 18 gennaio 2019 dagli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione, ha rimesso all'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ogni valutazione in merito alla prospettata ripartizione delle competenze tra i due Dipartimenti dell'Assessorato in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU, valutando di acquisire il preliminare apprezzamento della Giunta di regionale, condividendo quanto rappresentato dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dall'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente in ordine alla insussistenza di un conflitto di competenze tra i diversi rami dell'Amministrazione regionale (Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento regionale dell'Ambiente e Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità), evidenziando al contempo che "in ipotesi di autorizzazioni soggette a V.I.A., Autorità Competente ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 è l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, posizione questa pienamente in linea con i pareri resi dall'Ufficio Legislativo e Legale", rimettendo agli Assessori regionali per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità e per il Territorio e l'Ambiente l'adozione di specifici atti di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 da sottoporre, ove ritenuto, all'esame della Giunta regionale, in ordine all'applicazione dell'art. 27 bis, comma settimo, D. Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, con nota protocollo n. 2277/GAB del 6 marzo 2019 e relativi atti acclusi, l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha trasmesso alla Giunta di Governo, per le conseguenti determinazioni, la proposta finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed adeguatezza dell'amministrazione, ed in attuazione dell'art. 5, comma secondo, del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6, nel Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la struttura di massima dimensione titolata all'emissione delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), siano essi o meno soggetti a VIA; con la conseguenza che: a) in caso di autorizzazioni soggette a VIA Autorità Competente ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 sarà l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente; il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sarà competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'AIA degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; il Dipartimento regionale dell'Energia sarà competente al solo rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia di cui al D. Lgs. 387/2003; b) in caso di autorizzazioni non soggette a VIA, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sarà Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'AIA degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, residuando al Dipartimento regionale dell'Energia, all'interno del procedimento autorizzatorio, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia di cui al D. Lgs. 387/2003; prevedendo, per economia procedimentale ed ai fini del rispetto dei termini del procedimento, che la ridistribuzione delle citate competenze potrà trovare attuazione: con riferimento ai progetti soggetti a VIA alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e per le quali non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi; con riferimento ai progetti non soggetti a VIA a quelle istanze per le quali non sia ancora stato avviato il procedimento con indizione della conferenza di servizi a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza medesima;
CONSIDERATO che con la medesima nota protocollo 2277/GAB del 6 marzo 2019 l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riferimento al soggetto competente ad emanare il provvedimento di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, in un'ottica di semplificazione e velocizzazione dell'operato Amministrativo, ha sottoposto, di concerto con l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, alla Giunta di Governo la proposta finalizzata a: a) prendere atto dell'intervenuto superamento della Deliberazione n. 498 del 30 ottobre 2017, provvedendo alla sua revoca; b) determinare che la struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, sia l'Assessorato Territorio Ambiente, già individuato quale Autorità Unica Ambientale con delibera di Giunta di Governo n. 48 del 26 febbraio 2015, e cui fa già capo il provvedimento di valutazione di impatto ambientale; c) determinare che il provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 è il titolo comprensivo di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, quali atti endoprocedimentali, recandone l'indicazione specifica ed ingloba al suo interno anche i provvedimenti conclusi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 3 assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
VISTA la nota protocollo n. 986 del 12 marzo 2019 con la quale l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente ha condiviso, per gli aspetti di propria competenza, la proposta formulata alla Giunta regionale dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la nota protocollo n. 2277/GAB del 6 marzo 2019;
VISTA la Delibera n. 128 del 25 marzo 2019 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la proposta formulata dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità relativa alla individuazione dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente per gli impianti di produzione di energia e/o biometano dal recupero della FORSU ed alla ridistribuzione delle competenze interne all'Assessorato regionale dell'energia e sei servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e del Soggetto competente ad emanare il Provvedimento di cui all'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006;
RILEVATO che con la medesima Delibera la Giunta regionale ha: a) dato mandato all'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di emanare apposito decreto di attuazione della medesima deliberazione inerente la ridistribuzione delle competenze interne ai propri Dipartimenti, stabilendo altresì le modalità operative di dettaglio cui i medesimi dovranno attenersi anche al fine di disporre il trasferimento diretto delle istanze, per scongiurare ogni aggravio procedimentale a carico dell'utenza; b) dato mandato agli Assessori regionali per il territorio e per l'ambiente e per l'energia e per i servizi di pubblica utilità di emanare di concerto apposito decreto di attuazione della Deliberazione n. 128 del 25 marzo 2019, in coerenza con il contenuto della richiamata nota protocollo n. 2277/GAB del 6 marzo 2019 dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; c) revocato la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 30 ottobre 2017;
VISTO il parere n. 93/2019 del 3 luglio 2019, con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel pronunciarsi sulla richiesta di parere formulata dall'On.le Presidente della Regione Siciliana con note presidenziali n. 6333/Gab del 4 aprile 2019 e n. 10235 dell'11 giugno 2019 ha confermato la correttezza del percorso ricostruttivo seguito dall'Amministrazione regionale, conclusosi con l'adozione della sopra citata Delibera di Giunta n. 128/2019;
VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
RITENUTO di dover semplificare e velocizzare le attività dell'Amministrazione relative al rilascio del Provvedimento Unico Autorizzatorio regionale disciplinato dall'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per tutti i progetti - di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dipartimento regionale dell'Energia - sottoposti a VIA, disciplinandole in conformità ai principi richiamati nella Delibera di Giunta n. 128/2019;
Decretano:
La struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, è l'Assessorato Territorio Ambiente, già individuato quale Autorità Unica Ambientale con delibera di Giunta di Governo n. 48 del 26 febbraio 2015, e ribadito con Delibera di Giunta n. 307 del 20 luglio 2020, cui fa già capo il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
Il Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 è il titolo comprensivo di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, quali atti endoprocedimentali, recandone l'indicazione specifica ed ingloba al suo interno anche i provvedimenti conclusi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 3 assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
Il Rappresentante unico del Dipartimento, previsto dall'art. 14 ter del D. Lgs. 241/1990, in tutti i casi di procedimento finalizzato all'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 è il Responsabile del relativo procedimento o suo delegato.
Il Responsabile del procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) nell'individuare il soggetto responsabile dell'istruttoria deve tenere conto dell'organizzazione di cui la Regione si è dotata per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle richiamate in materia di valutazione di impatto ambientale.
Di seguito viene definito l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dipartimento regionale dell'Energia assoggettabili al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006.
Al fine di agevolare la lettura di quanto di seguito previsto, si precisa che:
- per DRA si intende il Dipartimento regionale dell'Ambiente;
- per TUA si intende il Decreto Legislativo 152/2006;
- per PAUR si intende il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- per VIA si intende la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- per Dipartimento si intendono il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ovvero il Dipartimento regionale dell'Energia.
ITER PROCEDURALE
A) AVVIO DELLA PROCEDURA
1. Il proponente presenta al DRA, attraverso l'apposito portale ambientale, l'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1 del TUA, nell'ambito del PAUR, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso, nonché l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2, TUA, il quale reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Contestualmente il proponente presenta al Dipartimento, secondo le modalità dal medesimo previste, l'istanza e la documentazione a corredo ai soli fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza di detto Dipartimento.
3. Il DRA, entro 15 giorni dalla presentazione, verifica la procedibilità dell'istanza esclusivamente ai fini della procedura di VIA, controllando la presenza della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori e di tutta la documentazione indicata dal proponente, necessaria per il prosieguo della procedura, comunicandone l'esito a tutte le amministrazioni ed enti interessati.
B) PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE - INTEGRAZIONE - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 2, COMMA 1, L.R. 7/2019.
1. Il DRA, effettuata la verifica preliminare di cui al terzo capoverso di cui al precedente punto A), pubblica nel proprio Portale, per le sole amministrazioni potenzialmente interessate e/o comunque competenti per il rilascio dei titoli abilitativi e puntualmente indicati dal proponente, la documentazione depositata dallo stesso per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
2. Il DRA, collaziona le richieste di integrazione della documentazione pervenute dagli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ivi incluse quelle del Dipartimento, le trasmette al proponente, al quale viene concesso un termine perentorio non superiore a 30 giorni per il riscontro; non appena pervenuta, la documentazione integrativa da parte del proponente, il DRA la pubblica nel portale ambientale, dandone esplicito avviso al Dipartimento ed a tutti gli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessate e/o responsabili del rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
3. Il Dipartimento, in esito alla comunicazione di procedibilità esclusivamente ai fini della VIA del DRA, entro 25 giorni da detta comunicazione, verificata la completezza e l'adeguatezza della documentazione, comunica a mezzo pec al proponente e all'Autorità competente l'avvio del procedimento di competenza ovvero l'improcedibilità per carenza della documentazione prevista dalla normativa di riferimento, rimanendo in attesa di ricevere, entro i successivi 30 giorni, la documentazione integrativa.
4. Conclusa l'attività di cui al precedente punto 3, gli esiti della valutazione di cui all'art. 7, lettera a), L.R. 7/2019 inerente il riscontro dei presupposti e dei titoli di legittimazione per l'emanazione del provvedimento di competenza verrà comunicato dal Dipartimento attraverso una nota istruttoria trasmessa a mezzo pec al DRA nella sua qualità di Autorità procedente.
5. Laddove l'esito dell'attività di cui al precedente punto sia negativa stante la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il DRA, in qualità di Autorità Procedente emetterà il provvedimento espresso a rilevanza esterna redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, 2° periodo della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 e il procedimento di PAUR si intenderà concluso.
C) CONSULTAZIONE PUBBLICA
1. Conclusa positivamente la fase di cui al precedente punto B), il DRA comunica a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento o competenti per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, l'ammissibilità dell'istanza ai fini del PAUR, e pubblica sul Portale ambientale l'avviso al pubblico e rende accessibile l'istanza e l'intera documentazione depositata a corredo dal proponente, come eventualmente modificata durante la fase precedente. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, per la durata di 60 gg, il pubblico interessato può presentare osservazioni.
2. Al termine della fase di consultazione pubblica, e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dal comma 5 dell'Art. 27 bis del TUA, il DRA in qualità di autorità competente e anche il Dipartimento, tramite, il DRA, possono sulla base delle osservazioni pervenute dal pubblico e pubblicate sul Portale, richiedere al proponente chiarimenti, integrazioni, approfondimenti o modifiche progettuali. Il proponente dovrà produrre le consequenziali correzioni al progetto entro il termine di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 180 giorni complessivi, previa richiesta motivata. Entro detto termine il proponente trasmetterà al DRA il progetto opportunamente modificato che verrà pubblicato sul portale ambientale.
3. Il DRA ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni, di cui al superiore punto 2, siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente trasmetta un nuovo avviso al pubblico i cui termini per l'ulteriore consultazione sono ridotti della metà
D) CONFERENZA DI SERVIZI - DECRETO DI PAUR
1. Conclusa la fase di cui al precedente punto C), il DRA indice e convoca la Conferenza di Servizi per la determinazione del PAUR che ha una durata massima di 120 giorni e vede la partecipazione attiva di tutte le Amministrazioni ed Enti che rilasciano i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Il DRA inoltra, anche per conto del Dipartimento, le richieste di chiarimenti e approfondimenti progettuali, redige i verbali delle Conferenze e ne cura la notifica.
2. Nel corso delle sedute della suddetta Conferenza di Servizi vengono rilasciati i titoli abilitativi da parte delle Amministrazioni ed Enti convocati, necessari al Dipartimento per completare la propria istruttoria ed emanare il provvedimento di competenza.
3. Resta di competenza del Dipartimento, nell'ambito del proprio procedimento, l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. nonché del protocollo di legalità sottoscritto in data 23/5/2011
4. Entro 90 giorni dall'indizione della Conferenza di Servizi, completata l'istruttoria tecnica della Commissione tecnica specialistica, il DRA predispone il provvedimento di VIA a firma dell'Autorità ambientale curandone la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e la notifica a tutte le amministrazioni ed enti convocati in Conferenza di servizi.
5. Successivamente alla notifica del provvedimento di VIA, il Dipartimento conclusa la propria istruttoria, adotta il provvedimento di propria competenza che fa parte integrante e sostanziale del PAUR.
6. Nella penultima seduta della Conferenza di servizi vengono acquisiti dalle amministrazioni ed enti competenti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, la cui efficacia sarà subordinata all'emanazione del finale provvedimento di PAUR.
7. Nei successivi trenta giorni viene convocata la Conferenza di Servizi Decisoria nel corso della quale il Dipartimento produce e rilascia il proprio titolo abilitativo necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto. La decisione è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
8. Nel corso della Conferenza di Servizi non possono essere richieste integrazioni o approfondimenti che comportino la necessità di una nuova consultazione del pubblico.
9. Il PAUR, comprensivo di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché di tutti i necessari allegati, è predisposto dal DRA nella forma del Decreto Assessoriale, è pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 4, della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 ss.mm.ii. sul sito dell'Autorità competente, del Dipartimento e, per estratto, sulla GURS.
10. Le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi di propria competenza sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dal Dipartimento con le modalità previste dalle disposizioni di settore.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e dell'Assessorato regionale dell'Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.
Palermo, 18 agosto 2020
L'Assessore
ALBERTO PIEROBON
L'Assessore
SALVATORE CORDARO