
DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 15 ottobre 2020, n. 1
G.U.R.S. 23 ottobre 2020, n. 54
Istituzione della Struttura tecnica di supporto del Commissario delegato ex ordinanza n. 25/2020 ed individuazione del Soggetto attuatore del Commissario delegato e coordinatore della Struttura tecnica di supporto.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(n. q. di Commissario delegato ex ordinanza n. 25/2020)
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare l'art. 32 che dispone che "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" e che "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
Visto il D.L. n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;
Vista la legge n. 30 del 16 marzo 2017;
Visto il "Codice della Protezione Civile" di cui al D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2020;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Viste le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 659 dell'1 aprile 2020, recanti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020;
Vista la nota prot. n. 2619/GAB del 29 febbraio 2020 e la nota prot. n. 6102/DGPROGS del 2 marzo 2020, con le quali il Ministero della Salute ha invitato gli Assessorati della Salute di tutte le Regioni e Province Autonome a voler trasmettere la ricognizione dei posti letto, del fabbisogno di attrezzature e della formazione, nonché l'elenco delle strutture inserite nella rete nazionale per il trattamento delle gravi insufficienze respiratorie, ai fini della pronta attivazione di un numero supplementare di posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere del S.S.R. siciliano;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, pubblicata in G.U. n. 143 del 6 giugno 2020;
Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020;
Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;
Visto il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020;
Visto il Dpcm 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 198 del'8 agosto 2020;
Visto il Dpcm del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il Dpcm del 13 ottobre 2020;
Considerato che l'articolo 122 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, tra le altre cose che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020", con il compito di attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria "organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale", e in raccordo con le Regioni e le aziende sanitarie "provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva";
Considerato altresì, che l'art. 2 del citato D.L. n. 34/2020, rubricato "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", ai commi 11 e 12 dispone tra le altre cose che: "Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma" (comma 11) e che "Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario" (comma 12);
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 550 del 19 giugno 2020, recante "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 614 dell'8 luglio 2020, recante "Modifiche al D.A. 550 del 19/06/2020 "Riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";
Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 [N.d.R. recte: D.A. 614 del 8/07/2020] da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";
Visto il decreto del Ministro della Salute, con il quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana di cui ai sopra citati Decreti Assessoriali;
Vista la nota prot. n. 21722 del 30 settembre 2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, ai sensi del sopra richiamato art. 2 co. 12 del D.L. n. 34/2020, ha chiesto di provvedere in qualità di "Commissario Delegato", all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, corredata:
a) della pianificazione operativa degli interventi, successivamente integrato con il relativo cronoprogramma;
b) dell'impegno a coprire con proprie risorse le eventuali spese eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della Salute per tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente disponibili;
c) dell'impegno ad osservare condizioni e oneri posti a carico del Commissario straordinario, del Ministro della Salute o dei "beneficiari finali" della Banca Europea degli Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli artt. 3, 4 e 6 del Contratto di Progetto, sottoscritto il 30 luglio 2020;
Vista l'Ordinanza n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha nominato il Presidente della Regione Siciliana "Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della Salute";
Preso atto che conseguentemente all'adozione dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020, al Presidente della Regione Siciliana è stato delegato l'esercizio dei poteri di cui all'art. 122, co. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari per l'attuazione delle operazioni indicate nel Piano;
Considerato che diversi interventi del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera sono finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato, siccome programmati dall'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, per il tramite dei Dipartimenti dallo stesso funzionalmente dipendenti e delle Aziende e degli Enti del S.S.R.;
Considerato che il Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati, in uno studio del 23 novembre 2010 dedicato alle Ordinanze di protezione civile, ha osservato che l'elemento qualificante dei cc.dd. "Soggetti Attuatori" consiste nella facoltà, espressamente attribuita loro dal provvedimento originario di nomina, di esercitare, sotto la supervisione ed il controllo del Commissario, gli stessi poteri straordinari e derogatori, di guisa che le iniziative, organizzative o di altra natura, che il Soggetto Attuatore assume in via autonoma non trovano la propria legittimazione nell'instaurazione di un rapporto di delegazione organica tra il Commissario e il Soggetto Attuatore ma, piuttosto, secondo un differente fenomeno giuridico di immedesimazione;
Considerato in definitiva che, in applicazione di quanto previsto dal vigente ordinamento nazionale e regionale di protezione civile, alla stessa stregua di quanto già disposto nel corso del perdurante stato di emergenza dal Presidente della Regione-Soggetto Attuatore ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e del DCDPC n. 626 del 27 febbraio 2020 con disposizioni n. 1 del 5 marzo 2020 e n. 2 del 13 marzo 2020, è necessario dotare l'Ufficio del Commissario Delegato di una Struttura Tecnica di Supporto per il compimento delle attività previste dall'Ordinanza n. 25/2020, che opererà con le procedure in deroga consentite dalla legge e nel vigente quadro di semplificazione, e di un Preposto-Coordinatore della suddetta Struttura,
Dato atto che la Struttura Tecnica di Supporto opererà in raccordo con il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 e con il Dipartimento regionale della Protezione Civile e - per le attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione - del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, potendo altresì avvalersi delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale interessati dai singoli interventi infrastrutturali;
Preso atto dell'imprevedibilità evolutiva dell'attuale situazione epidemiologica, del carattere particolarmente endemico dell'epidemia e dell'incremento dei casi nel territorio regionale;
Ritenuto che il descritto contesto, in specie con riferimento alla necessità di porre in essere una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura atta al contenimento ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della predetta situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che nello svolgimento delle suddette attività la Struttura Tecnica di Supporto dovrà attenersi al rispetto del compendio delle linee guida estese dall'A.N.AC. in materia di anticorruzione in sanità e del Protocollo d'Intesa stipulato in subiecta materia tra A.N.AC. e AGENAS in data 12 ottobre 2014, siccome recepiti nell'ordinamento della Regione Siciliana;
Ritenuto in definitiva, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui ampiamente esposte e motivate integrino in ogni caso ex se le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di imprescindibile tutela della sanità pubblica;
Dispone:
Individuazione della sede legale del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020
1. La sede legale del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020 è individuata presso la sede del Dipartimento regionale della Pianificazione Strategica, in (90145) Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24.
Istituzione Struttura tecnica di supporto del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020
1. E' istituita la Struttura Tecnica di Supporto del Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020.
2. La Struttura Tecnica di cui al comma 1 si avvale, per le finalità esposte in premessa, e segnatamente per la realizzazione degli interventi contemplati dal piano regionale approvato con decreto del Ministro della Salute, secondo le indicazioni di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 ottobre 2020, delle competenti Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e, quale struttura preposta all'attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione, del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica, nonché del personale e delle strutture dell'Amministrazione regionale e, ove necessario, di personale competente esterno all'Amministrazione.
3. La Struttura tecnica opera altresì in raccordo con il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 nonché con il Dipartimento regionale della Protezione Civile.
Individuazione del Soggetto Attuatore del Commissario delegato e Coordinatore della Struttura tecnica di supporto
1. E' individuato, quale Soggetto Attuatore del Commissario delegato e Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto, l'Ing. Salvatore D'Urso, nato a Catania il 18 agosto 1953, Dirigente Generale in quiescenza della Regione Siciliana, in possesso delle necessarie esperienza e competenza.
2. L'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza n. 25/2020 è attribuita alla responsabilità e alla competenza del nominato Soggetto Attuatore. Le funzioni di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione permangono in capo al Commissario Delegato al quale pertanto, con cadenza mensile, il Soggetto Attuatore è tenuto a rendere apposita relazione documentata sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione delle attività.
3. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, il Dipartimento regionale della Protezione Civile, il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 e le Aziende e gli Enti del S.S.R. sono individuati quali strutture regionali all'interno delle quali, con separati provvedimenti, il Soggetto Attuatore potrà individuare il personale tecnico-amministrativo che opererà a supporto della Struttura Tecnica nonché, ove necessario, di personale competente esterno all'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di cui all'ordinanza n. 25/2020 e successive disposizioni emergenziali.
Durata
1. Il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato, Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto, individuato dalla presente disposizione resta in carica fino alla conclusione del dichiarato stato di emergenza, e pertanto fino al 31 gennaio 2021, fatta salva l'ulteriore estensione del suddetto periodo emergenziale da parte del Governo nazionale.
Pubblicazione
1. La presente Disposizione - che verrà notificata agli interessati e pubblicata in G.U.R.S. nonché sul sito istituzionale della Regione Siciliana e, infine, trasmessa per gli adempimenti di legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e ai Prefetti territorialmente competenti - ha validità fino all'adozione di nuovo provvedimento.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 15 ottobre 2020.
MUSUMECI