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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 27 ottobre 2020

G.U.R.S. 6 novembre 2020, n. 56

Calendario venatorio 2020/2021 - Modifiche. 

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita " I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTO il D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e il relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto avente ad oggetto " Calendario venatorio 2020/2021", con il quale sono stati regolamentati i periodi e le specie per le quali è consentito il prelievo con l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2020/2021;

VISTO il D.A. n. 83/GAB del 26 agosto 2020 di parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e del relativo allegato "A";

VISTA l'Ordinanza T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 00994/2020 del 24-26 settembre 2020 in parziale accoglimento del ricorso proposto da Legambiente Sicilia, APS. Associazione Italiana per il WORD Fund For Nature (WWF ITALIA) O.N.L.U.S., Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) UDV, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto n. 80\Gab del 6 agosto 2020 e relativo All. "A" emesso dall'Assessore della Regione Sicilia, avente ad oggetto l'adozione del calendario venatorio 2020\21;

VISTO il D.A. n. 102/GAB del 28 settembre 2020 di parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e del relativo allegato "A";

VISTA l'Ordinanza n. 2222/2020 del 16-26 ottobre 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione II) con la quale viene dichiarata l'inefficacia del D.A. n. 102/GAB del 28 settembre 2020 e confermata la sospensione di cui all'Ordinanza n. 944/2020.

RITENUTO di dovere dare immediata esecuzione all'Ordinanza n. 2222/2020 dei 16-26 ottobre 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione II);

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art. 2

Il D.A. 102/Gab. del 28/09/2020 è dichiarato inefficace;

Art. 3

E' sospesa l'efficacia del calendario venatorio 2020/2021 nella parte in cui autorizza l'apertura della caccia al Coniglio selvatico a decorrere dal 20 settembre;

Art. 4

L'attività venatoria nei confronti della specie Beccaccia (Scolopax rusticola) si conclude il 31/12/2020;

Art. 5

Il prelievo venatoria della Volpe (Vulpes vulpes) è consentito dal 01/10/2020 al 31/01/2021 nelle forme già previste dal Decreto n. 80/Gab del 06/08/2020;

Art. 6

Non è consentito il prelievo venatorio delle specie Pavoncella (Vanellus vanellus) e Moriglione (Aythya ferina) per la stagione 2020/2021;

Art. 7

Non è consentita la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna (Perdix perdix) e Fagiano (Phasianus colchicus) nelle aziende agro-venatorie;

Art. 8

Il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, trova immediata applicazione su tutto il territorio della Regione Siciliana compresi i siti della Rete Natura 2000 e nelle isole minori (cfr.: SIC/ZPS: D.A. N. 89/Gab; D.A. N. 93/Gab; D.A. N. 94/Gab; D.A. N. 95/Gab; Isole: D.A. N. 90/Gab; D.A. N. 91/Gab; D.A. N. 92/Gab; D.A. N. 96/Gab; D.A. N. 97/Gab);

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul proprio sito web istituzionale.

Palermo, 27 ottobre 2020.

BANDIERA