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REGOLAMENTO (UE) 2020/1579 DEL CONSIGLIO, 29 ottobre 2020

G.U.U.E. 30 ottobre 2020, n. L 362

Regolamento che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/1069)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 ottobre 2020

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 13

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché i pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

2) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca («PCP») stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield - «MSY») entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture («TAC») dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (il «piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l"MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. E' opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2021 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti conformemente agli obiettivi del piano.

6) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM») ha stabilito che la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni 20-24 è pari soltanto al 48 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva (Blim) al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta. Pertanto, il parere scientifico formulato dal CIEM il 29 maggio 2020 nel suo parere annuale sugli stock, sconsigliava qualsiasi cattura per le aringhe del Baltico occidentale. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno pertanto adottare tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. La disposizione prevede inoltre che siano adottate ulteriori misure correttive. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo all'obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Di conseguenza, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno che le possibilità di pesca dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa per tale stock nelle sottodivisioni CIEM 20-24.

7) Per quanto riguarda lo stock del merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM ha potuto basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati rispetto a quanto possibile prima. Secondo le sue stime la biomassa del merluzzo bianco del Baltico orientale nel 2019 era al di sotto del Blim e, da allora, è diminuita ulteriormente. Il CIEM ha pertanto reiterato per il 2021 la raccomandazione di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale. Non è stato tuttavia in grado di determinare gli intervalli dei valori di mortalità per pesca. Come l'anno scorso, se le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale fossero fissate al livello indicato nel parere scientifico, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui vengono effettuate catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche del divieto di pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo l'MSY, è opportuno stabilire un TAC specifico per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale. Le possibilità di pesca devono essere fissate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139.

8) A maggio 2020 il CIEM ha fornito un parere aggiornato sui livelli di catture accessorie di merluzzo bianco nell'ambito di altre attività di pesca. E' opportuno fissare le possibilità di pesca conformemente a tale parere specifico, tranne per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, si devono adottare ulteriori misure correttive per assicurare il rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l"MSY. I pareri scientifici indicano che in particolare le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione possono arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come l'aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata. Pertanto, è opportuno mantenere l'attuale chiusura estiva della pesca nel periodo della riproduzione. I pareri scientifici indicano altresì che l'importanza relativa della pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico orientale dipende dal livello del TAC. Dato il TAC molto ridotto, i quantitativi catturati nell'ambito della pesca ricreativa sono considerati notevoli ed è pertanto opportuno mantenere il divieto di pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26 in cui il merluzzo bianco del Baltico orientale è più abbondante.

9) Per quanto concerne il merluzzo bianco del Baltico occidentale, il CIEM ha rivisto al ribasso le stime relative alla biomassa e reputa che lo stock non sia tornato al di sopra del valore di riferimento della biomassa riproduttiva al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (Btrigger). E' pertanto opportuno mantenere le misure di accompagnamento introdotte per il 2020 e fissare le possibilità di pesca a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, tenendo conto al contempo del parere del CIEM riguardo ai livelli di catture accessorie di merluzzo bianco nell'ambito di altre attività di pesca nella sottodivisione CIEM 24 per garantire la coerenza con l'approccio adottato nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale. I pareri scientifici indicano inoltre che gli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di merluzzo bianco del Baltico orientale si mescolano nella sottodivisione CIEM 24. Al fine di proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e di assicurare condizioni di parità con la relativa zona di gestione, è opportuno continuare a limitare l'utilizzo del TAC nella sottodivisione CIEM 24 alle catture accessorie di merluzzo bianco, con l'esenzione delle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241, e delle attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi fino a sei miglia nautiche dalla costa nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri, in quanto il merluzzo bianco del Baltico occidentale è predominante in tali zone costiere poco profonde. E' inoltre opportuno allineare il periodo di chiusura nella sottodivisione CIEM 24 con quello nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26 così da garantire un livello equivalente di protezione, in linea con i pareri del CIEM.

10) Di conseguenza, e al fine di assicurare condizioni di parità con le sottodivisioni CIEM 25 e 26, è opportuno continuare a vietare la pesca ricreativa per il merluzzo bianco nella sottodivisione CIEM 24 oltre le sei miglia nautiche dalla costa. Inoltre, poiché i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa contribuisce notevolmente alla mortalità complessiva per pesca dello stock e tenuto conto dello stato dello stock e della riduzione del TAC, è opportuno mantenere il limite giornaliero per pescatore. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale. Infine, tenuto conto della fragilità dello stock e del fatto che, secondo i pareri scientifici, le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione, in particolare, possono arrecare benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come un aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata, è opportuno mantenere la chiusura invernale della pesca nel periodo della riproduzione, tranne per determinate attività di pesca costiera su piccola scala e per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

11) Dalle stime del CIEM risulta che la biomassa dell'aringa del Baltico centrale ha raggiunto livelli inferiori al valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (Btrigger). E' pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.

12) Stando ai pareri del CIEM il merluzzo bianco è una cattura accessoria della pesca della passera di mare. Inoltre, lo spratto è catturato in un'attività di pesca multispecifica con l'aringa ed è una preda del merluzzo bianco. E' opportuno tenere conto di tali dinamiche interspecie per fissare le possibilità di pesca per la passera di mare e lo spratto.

13) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera, nel 2019 è stata introdotta per il salmone una flessibilità limitata all'interno della zona dalle sottodivisioni CIEM 22-31 alla sottodivisione CIEM 32. Viste le modifiche delle possibilità di pesca per i due stock in questione, è opportuno aumentare tale flessibilità.

14) L'introduzione di un divieto di pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche e di una limitazione delle catture accessorie di trota di mare al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone ha contribuito notevolmente a una riduzione sostanziale delle dichiarazioni inesatte relative alle catture di salmone, in particolare le catture di salmone dichiarate come catture di trota di mare, che in precedenza erano rilevanti. E' pertanto opportuno mantenere tale disposizione al fine di ridurre per quanto possibile le dichiarazioni inesatte.

15) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 (4) del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. E' pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

16) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (5) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più di recente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

17) Inoltre, dato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è inferiore al Blim e che nel 2021 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per questo stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo che le catture nel 2021 anno non superino il TAC fissato per il merluzzo bianco del Baltico.

18) La campagna di pesca per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 decorre dal 1° novembre al 31 ottobre. In base a nuovi pareri scientifici è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese per tali zone. Il Regno Unito non detiene alcun contingente per la busbana norvegese, ma parte del contingente è prelevata nelle acque del Regno Unito. Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (6). E' pertanto opportuno fissare un TAC preliminare per le possibilità di pesca per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Tale TAC consentirà l'inizio della campagna di pesca. Il Regno Unito sarà consultato sulle possibilità di pesca per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021. Sebbene il Regno Unito non detenga contingenti in questo stock, la risorsa è condivisa con il Regno Unito. Pertanto, consultazioni sulla gestione congiunta dello stock dovrebbero aver luogo dopo la scadenza del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020. Il regolamento sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dovrebbe essere successivamente modificato per tenere conto dell'esito di tali consultazioni, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, al fine di coprire l'intera campagna di pesca che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

19) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. E' tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(2)

Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016).

(3)

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).

(4)

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

(5)

Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996).

(6)

GU L 29 del 31.1.2020.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2021 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2020/123 (1).

(1)

Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Consiglio (1);

2) «totale ammissibile di catture» («TAC»): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;

3) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

(1)

Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009).

CAPO II

POSSIBILITA' DI PESCA

Art. 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Art. 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Art. 7

Chiusure per proteggere le zone d riproduzione del merluzzo bianco

1. E' vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1° maggio al 31 agosto.

2. Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

a) le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

b) i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

c) i pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.

3. E' vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella suddivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto.

4. Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 2 nei casi seguenti:

a) le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

b) i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle sottodivisioni 22 e 23 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e nella suddivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

c) i pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita

5. I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 4, lettere b) e c), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Art. 8

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26

1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base, salvo nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno.

2. La pesca ricreativa per il merluzzo è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.

3. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Art. 9

Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni 22-32

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nell'ambito della pesca del salmone in queste acque, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.

2. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Art. 10

Flessibilità

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Art. 11

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Modifiche del regolamento (UE) 2020/123

Nell'allegato IA, la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie: Busbana norvegese e catture accessorie connesse Trisopterus esmarkii Zona: 3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)
Periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2020 1° novembre 2020 - 31 dicembre 2020 TAC analitico
Danimarca 72 433

[1]

[3]

29 972

[1]

[6]

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania 14

[1]

[2]

[3]

6

[1]

[2]

[6]

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi 53

[1]

[2]

[3]

22

[1]

[2]

[6]

 
Unione 72 500

[1]

[3]

30 000

[1]

[6]

 
Norvegia 14 500 [4] pm     
Isole Fær Øer 5 000 [5] pm     
TAC Non pertinente    Non pertinente     

.

___________________

[1] Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

[2] Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

[3] Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

[4] Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

[5] Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

[6] Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020.».

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, salvo l'articolo 12 che si applica dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH

ALLEGATO

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1069, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021)

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico Codice alfa-3 Nome comune
Clupea harengus HER Aringa
Gadus morhua COD Merluzzo bianco
Pleuronectes platessa PLE Passera di mare
Salmo salar SAL Salmone atlantico
Sprattus sprattus SPR Spratto

.

Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia 96 321    TAC analitico.
Svezia 21 164   
   
Unione 117 485   
   
TAC 117 485  

.

Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca 221    
Germania 869  
Finlandia 0  
Polonia 205  
Svezia 280  
Unione 1 575  
TAC 1 575  

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

.

Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30)
Danimarca 2 146    
Germania 569  
Estonia 10 960  
Finlandia 21 393  
Lettonia 2 705  
Lituania 2 848  
Polonia 24 304  
Svezia 32 626  
Unione 97 551  
TAC Non pertinente

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

.

Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)
Estonia 18 216    
Lettonia 21 230  
Unione 39 446  
TAC 39 446  

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

.

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca 137 [1]  
Germania 54 [1]
Estonia 13 [1]
Finlandia 10 [1]
Lettonia 51 [1]
Lituania 33 [1]
Polonia 159 [1]
Svezia 138 [1]
Unione 595 [1]
TAC Non pertinente

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

.

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca 1 746 [2]  
Germania 854 [2]
Estonia 39 [2]
Finlandia 34 [2]
Lettonia 144 [2]
Lituania 94 [2]
Polonia 467 [2]
Svezia 622 [2]
Unione 4 000 [2]
TAC 4 000 [2] TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

.

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C)
Danimarca 5 187    
Germania 576  
Polonia 1 086  
Svezia 391  
Unione 7 240  
TAC 7 240  

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

.

Specie: Salmone atlantico Salmo salar Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F)
Danimarca 19 582 [3]  
Germania 2 179 [3]
Estonia 1 990 [3] [4]
Finlandia 24 417 [3]
Lettonia 12 455 [3]
Lituania 1 464 [3]
Polonia 5 940 [3]
Svezia 26 469 [3]
Unione 94 496 [3]
TAC Non pertinente

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

.

Specie: Salmone atlantico Salmo salar Zona: Acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.)
Estonia 911 [5]  
Finlandia 7 972 [5]
Unione 8 883 [5]
TAC Non pertinente TAC precauzionale

.

Specie: Spratto Sprattus sprattus Zona: Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C)
Danimarca 21 993    
Germania 13 933  
Estonia 25 539  
Finlandia 11 513  
Lettonia 30 845  
Lituania 11 158  
Polonia 65 460  
Svezia 42 517  
Unione 222 958  
TAC Non pertinente TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

.

___________________

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

[2] Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, è permessa la pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

[3] Numero di esemplari.

[4] Condizione speciale: fino a un massimo del 25 % e non più di 500 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

[5] Numero di esemplari.