
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1652 DELLA COMMISSIONE, 4 novembre 2020
G.U.U.E. 9 novembre 2020, n. L 372
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 16 novembre 2020
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 5 ter, paragrafo 7, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (2) stabilisce i metodi e i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione. Nel 2020, a causa della pandemia di COVID-19, alcuni Stati membri stanno incontrando difficoltà amministrative di natura eccezionale che potrebbero influire sulla tempestiva presentazione alla Commissione delle schede aziendali relative all'esercizio contabile 2019. Al fine di agevolare il lavoro degli Stati membri in tali circostanze eccezionali, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di prorogare il termine per la presentazione dei dati a talune condizioni. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2019.
2) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce la corrispondenza tra le rubriche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione (3) e le schede aziendali della rete d'informazione contabile agricola (RICA). Tale allegato contiene una definizione dei termini «produzione standard» (standard output - SO) e «coefficiente di produzione standard» (standard output coefficient - SOC). Sia i termini che le abbreviazioni dovrebbero essere indicati sia in inglese che nella lingua della rispettiva versione linguistica ufficiale dell'UE. Tuttavia, al fine di facilitare il confronto e l'analisi, la sezione A. «Classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari» e la sezione B. «Tavola di concordanza e codici di raggruppamento» dell'allegato IV dovrebbero riportare unicamente le abbreviazioni inglesi (SO o SOC). Inoltre, la formulazione e la formattazione delle tabelle dell'allegato IV dovrebbero essere migliorate e rese più chiare. E' pertanto opportuno sostituire l'allegato IV con un nuovo testo.
3) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. E' opportuno aggiungere, nella tabella A del suddetto allegato, tre nuove variabili riguardanti le organizzazioni di produttori (OP). L'obiettivo di migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare è sostenuto da varie misure della politica agricola comune (PAC). La raccolta di dati sulla partecipazione degli agricoltori alle organizzazioni di produttori fornirà quindi informazioni preziose sugli effetti della PAC. Le nuove variabili proposte dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri a decorrere dall'esercizio contabile 2023. Gli Stati membri che non saranno in grado di trasmettere i dati per alcune o tutte e tre le nuove variabili potranno essere esentati se inoltreranno alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 31 maggio 2021. Su base volontaria, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere i dati relativi alle nuove variabili a decorrere dall'esercizio contabile 2021.
4) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. E' necessario migliorare la terminologia utilizzata nella tabella C e nella tabella I dell'allegato VIII. Occorre quindi sostituire tali tabelle.
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2021.
6) Il comitato per la rete d'informazione contabile agricola non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 328 del 15.12.2009.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione, del 29 novembre 2018, sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione (GU L 306 del 30.11.2018).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:
1) all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«In caso di circostanze eccezionali che possono perturbare tale trasmissione, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione sullo stato di avanzamento della raccolta e della trasmissione dei dati e propongono una soluzione per inoltrarli. Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine di cui al primo comma un'unica volta per un massimo di 3 mesi.»;
2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
3) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2021.
Tuttavia:
a) l'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda la trasmissione delle schede aziendali per l'esercizio contabile 2019;
b) l'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2023 per quanto riguarda le variabili A.OT.230.C, A.OT.231.C e A.OT.232.C aggiunte alla tabella A dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN