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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/220 DELLA COMMISSIONE, 3 febbraio 2015

G.U.U.E. 19 febbraio 2015, n. L 46

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2476)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 19 febbraio 2015

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicazione si veda quanto espressamente previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

______________________________________________________________________

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5 ter, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009 per allinearlo alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico risultante da tale allineamento, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati e atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le norme vigenti stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009. E' dunque opportuno abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 283/2012 (3) e (UE) n. 730/2013 (4) della Commissione.

2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009, è necessario stabilire soglie di dimensione economica. Tali soglie devono variare a seconda degli Stati membri e in alcuni casi anche in funzione della circoscrizione della rete di informazione contabile agricola (RICA), in modo da tener conto delle loro diverse strutture agricole.

3) A norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 i dati devono essere raccolti sulla base di un piano di selezione delle aziende contabili (piano di selezione). Ai fini del piano di selezione è necessario che il campo di osservazione sia stratificato sulla base delle circoscrizioni RICA elencate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e in base alle classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica.

4) Per fornire un campione rappresentativo di aziende contabili per il suddetto campo di osservazione stratificato, occorre fissare il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA.

5) E' opportuno che il piano di selezione sia predisposto prima dell'inizio del corrispondente esercizio contabile, in modo da consentire alla Commissione di verificarne il contenuto prima che sia utilizzato per la selezione delle aziende contabili.

6) Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009 applicabili ai fini della RICA, occorre fissare norme di esecuzione relative alla tipologia unionale delle aziende agricole.

7) L'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende devono essere determinati sulla base di un criterio economico. E' opportuno utilizzare a tal fine la produzione standard di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009. La produzione standard deve essere stabilita per prodotto e in linea con l'elenco delle attività produttive utilizzato per le indagini sulla struttura delle aziende agricole di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A tale riguardo, è necessario stabilire una corrispondenza fra le attività produttive contenute nelle indagini sulla struttura aziendale e le rubriche della scheda aziendale della RICA.

8) Considerata l'importanza crescente, in termini di reddito, delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è necessario inserire nella tipologia unionale una variabile di classificazione che rifletta la rilevanza delle altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.

9) E' inoltre necessario stabilire norme per la trasmissione alla Commissione delle produzioni standard e dei dati necessari al loro calcolo.

10) Il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 (6) della Commissione stabilisce i principali gruppi di dati contabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1217/2009 e stabilisce norme generali per la raccolta di tali dati. I dati contabili raccolti sulla base della scheda aziendale compilata ai fini di una constatazione attendibile dei redditi delle aziende agricole devono essere uniformi, quanto a natura, definizione e forma di presentazione, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate. E' pertanto necessario stabilire il modello della scheda aziendale, oltre ai metodi e alle scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione. I dati raccolti sulla base della scheda aziendale devono tenere conto anche della riforma della politica agricola comune del 2013.

11) Al fine di garantire la gestione uniforme e tempestiva dei dati contabili forniti, le schede aziendali debitamente compilate devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile tramite l'organo di collegamento designato da ogni Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009. E' opportuno che la procedura di trasmissione dei dati contabili alla Commissione sia resa agevole e sicura. Pertanto, occorre disporre che l'organo di collegamento trasmetta le pertinenti informazioni direttamente alla Commissione tramite il sistema informatico da essa predisposto ai fini di detto regolamento e prevedere ulteriori modalità a tal riguardo. E' opportuno fissare i termini per la presentazione di tali dati alla Commissione tenendo conto dei tempi di trasmissione dei dati fatti registrare in passato dagli Stati membri.

12) Per essere considerate ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria le schede aziendali trasmesse alla Commissione devono essere debitamente compilate.

13) Nel regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissato un limite per Stato membro del numero totale di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento dell'Unione. Dovrebbe essere ammessa una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione RICA, purché sia rispettato il numero totale di aziende contabili stabilito nel regolamento (CE) n. 1217/2009 per lo Stato membro interessato.

14) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1217/2009 prevede che gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, devono coprire l'importo totale delle retribuzioni forfettarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse alla Commissione entro il termine previsto. Il numero di schede aziendali debitamente compilate per le quali è versata la retribuzione forfettaria non dovrebbe superare il numero massimo di aziende contabili.

15) Per contribuire a migliorare i processi di gestione dei dati della scheda aziendale, agli Stati membri che trasmettono le schede aziendali debitamente compilate in anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione dovrebbe essere versata una retribuzione forfettaria maggiorata.

16) Poiché l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento è prevista a decorrere dall'esercizio contabile 2015, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale esercizio contabile.

17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 328 del 15.12.2009.

(2)

Regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 340 del 17.12.2013).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 283/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale a decorrere dall'esercizio contabile 2012 nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola (GU L 92 del 30.3.2012).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 730/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 203 del 30.7.2013).

(5)

Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008).

(6)

Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

CAPO 1

CAMPO DI OSSERVAZIONE E PIANO DI SELEZIONE

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

Art. 1

Soglia di dimensione economica

Le soglie di dimensione economica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono fissate nell'allegato I del presente regolamento.

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Art. 2

Numero di aziende contabili

Il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA), di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

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Art. 3

Piano di selezione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/2323, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2129 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2280)

1. I modelli e i metodi relativi alla forma e al contenuto dei dati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, il piano di selezione di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, approvato dal comitato nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento non oltre due mesi prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui esso si riferisce.

La Finlandia e la Croazia sono autorizzate a rivedere il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2016. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2016.

L'Austria, la Bulgaria e la Danimarca rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2017. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2017.

La Germania, la Grecia, l'Ungheria, la Romania e la Finlandia rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2018. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2018.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

CAPO 2

TIPOLOGIA UNIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

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Art. 4

Classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari

I metodi di calcolo delle classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la loro corrispondenza con le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali di cui al medesimo articolo sono stabiliti nell'allegato IV del presente regolamento.

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Art. 5

Dimensione economica dell'azienda

Il metodo di calcolo della dimensione economica dell'azienda, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e le classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.

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Art. 6

Coefficiente di produzione standard e produzione standard totale dell'azienda

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1975)

1. Il metodo di calcolo per determinare il coefficiente di produzione standard di ogni attività produttiva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la procedura di raccolta dei dati corrispondenti sono stabiliti negli allegati IV e VI del presente regolamento.

Il coefficiente di produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 è determinato per le variabili vegetali e animali elencate nell'allegato IV, parte B.I, del presente regolamento e per ciascuna unità geografica di cui all'allegato VI, punto 2, lettera b), del presente regolamento.

2. La produzione standard totale di un'azienda si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione standard di ciascuna variabile vegetale e animale per il numero di unità corrispondenti.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

Art. 7

Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda

Le altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono definite nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento. La loro rilevanza è espressa sotto forma di fascia percentuale. Le fasce percentuali sono indicate nella parte C dell'allegato VII del presente regolamento.

Il metodo di stima della rilevanza delle attività lucrative di cui al primo comma è stabilito nelle parti B e C dell'allegato VII del presente regolamento.

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Art. 8

Comunicazione delle produzioni standard e dei dati per la loro determinazione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le produzioni standard e i dati per determinarle, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1217/2009, per il periodo di riferimento dell'anno N entro il 31 dicembre dell'anno N+ 3.

2. Per la presentazione dei dati di cui al paragrafo 1 gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione (Eurostat) per tale scopo.

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CAPO 3

SCHEDA AZIENDALE E TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE

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Art. 9

Modello di scheda aziendale

Il modello per la presentazione dei dati contabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1217/2009 e le relative istruzioni sono stabiliti nell'allegato VIII del presente regolamento.

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Art. 10

Metodi e termini di trasmissione dei dati alla Commissione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1652 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2499, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2499)

1. Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione dall'organo di collegamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009 mediante il sistema informatico di trasmissione e di verifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1217/2009. Le informazioni necessarie sono scambiate per via elettronica sulla base dei modelli messi a disposizione dell'organo di collegamento tramite lo stesso sistema.

2. Gli Stati membri sono informati delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico di cui al paragrafo 1 tramite il comitato per la rete d'informazione contabile agricola.

3. Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione entro il 15 dicembre successivo alla fine dell'esercizio contabile in questione.

Tuttavia la Germania può trasmettere le schede aziendali alla Commissione fino a 15 settimane dopo il termine di cui al primo comma.

4. Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione una volta che i dati contabili di cui all'articolo 9 siano stati introdotti nel sistema informatico di trasmissione e di verifica di cui al paragrafo 1 e dopo che i relativi controlli informatizzati siano stati eseguiti e che l'organo di collegamento abbia confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

CAPO 4

RETRIBUZIONE FORFETTARIA

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

Art. 11

Schede aziendali debitamente compilate

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1975)

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 una scheda aziendale è debitamente compilata se il suo contenuto è conforme ai fatti e se i dati contabili in essa riportati sono elaborati e presentati in conformità al modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Gli uffici contabili e i servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili sono responsabili della debita compilazione tempestiva delle schede aziendali affinché gli organi di collegamento possano presentarle entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

Art. 12

Numero di schede aziendali ammissibili

(integrato dall'art. 1 de Reg. (UE) 2018/1794)

Il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e presentate per Stato membro, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, che sono ammissibili al pagamento di una retribuzione forfettaria non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell'allegato II del presente regolamento.

Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione RICA, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20% il numero fissato per la circoscrizione RICA di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro considerato non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell'allegato II del presente regolamento.

Tuttavia, le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RICA con un numero di schede aziendali trasmesse superiore a quello stabilito per tale circoscrizione nell'allegato II non sono considerate ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro presenta meno dell'80% del numero di aziende contabili richiesto.

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Art. 13

Pagamento della retribuzione forfettaria

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1975)

L'importo totale della retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è versato in due rate:

a) il 50% dell'importo totale calcolato sulla base dell'importo fissato all'articolo 14, primo comma, del presente regolamento è versato all'inizio di ogni esercizio contabile per il numero di aziende contabili fissato nell'allegato II del presente regolamento;

b) l'importo rimanente è versato dopo la verifica, da parte della Commissione, che le schede aziendali sono debitamente compilate.

L'importo rimanente di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è calcolato moltiplicando la retribuzione forfettaria per scheda aziendale calcolata sulla base dell'articolo 14 del presente regolamento, per il numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili a norma dell'articolo 12 del presente regolamento e sottraendo il pagamento di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.

La retribuzione forfettaria concorre ai costi della debita compilazione delle schede aziendali e dei miglioramenti della tempistica, dei processi, dei sistemi e delle procedure di consegna dei dati e della qualità complessiva delle schede aziendali, in particolare da parte degli uffici contabili e dei servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili a tale riguardo.

La retribuzione forfettaria versata agli Stati membri per il numero ammissibile di schede aziendali debitamente compilate trasmesse alla Commissione diventa una risorsa dello Stato membro e non più dell'Unione.

La copertura dei costi relativi alla costituzione e al funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento è responsabilità degli Stati membri.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

Art. 14

Importo della retribuzione forfettaria

(modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2017, n. L 91, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2280, modificato dall'art. 1 de Reg. (UE) 2018/1794, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1975 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2499, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2499)

1. La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 180 EUR per scheda aziendale.

2. Se la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale.

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CAPO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Art. 15

Abrogazioni

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 283/2012 e (UE) n. 730/2013 della Commissione sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, essi continuano ad applicarsi agli esercizi contabili anteriori all'esercizio contabile 2015.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

Art. 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

ALLEGATO I

(modificato dall'allegato del Reg. (UE) 2016/2129, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/2280, dall'allegato del Reg (UE) 2019/1975, dall'allegato I del Reg. (UE) 2022/2499, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2499 e dall'allegato I del Reg. (UE) 2023/2476, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/2476)

SOGLIA DI DIMENSIONE ECONOMICA DEL CAMPO DI OSSERVAZIONE (ARTICOLO 1)

Stato membro/circoscrizione RICA

Soglia (in EUR)

Belgio

25.000

Bulgaria

4.000

Repubblica ceca

15 000

Danimarca

25 000

Germania

25.000

Estonia

4.000

Irlanda

8.000

Grecia

4.000

Spagna

8.000

Francia (ad eccezione di La Réunion e Antilles françaises)

25 000

Francia (solo La Réunion e Antilles françaises) 

15 000

Croazia

4.000

Italia

8.000

Cipro

4.000

Lettonia

4.000

Lituania

4.000

Lussemburgo

25.000

Ungheria

8 000

Malta

4.000

Paesi Bassi

25.000

Austria

15.000

Polonia

4.000

Portogallo

4.000

Romania

4.000

Slovenia

4.000

Slovacchia

25.000

Finlandia

15 000

Svezia

15.000

[Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)

25.000] (voce soppressa) (1)

[Regno Unito (solo Irlanda del Nord)

15.000] (voce soppressa) (1)

(1)

Voce soppressa dall'allegato I del Reg. (UE) 2022/2499, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2499.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

ALLEGATO II

(modificato dall'allegato del Reg. (UE) n. 2015/2323, dall'allegato del Reg. (UE) 2016/2129, dalla Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2017, n. L 91, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/2280, dall'allegato del Reg. (UE) 2019/1975, dall'allegato I del Reg. (UE) 2022/2499, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2499 e dall'allegato I del Reg. (UE) 2023/2476, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/2476)

NUMERO DI AZIENDE CONTABILI (ARTICOLO 2)

Numero di riferimento

Nome della circoscrizione RICA

Numero di aziende contabili per esercizio contabile

BELGIO

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

-

343

Wallonie

480

Totale Belgio

1.200

BULGARIA

831

Северозападен, (Severozapaden)

393

832

Северен централен (Severen tsentralen)

377

833

Североизточен (Severoiztochen)

347

834

Югозападен (Yugozapaden)

222

835

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

482

836

Югоизточен (Yugoiztochen)

482

Totale Bulgaria

2.202

745

REPUBBLICA CECA

1 282

370

DANIMARCA

1 600

GERMANIA

015

Schleswig-Holstein

662

030

Niedersachsen

1.307

040

Bremen

-

050

Nordrhein-Westfalen

1.010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1.190

090

Bayern

1.678

100

Saarland

90

110

Berlin

-

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Totale Germania

8.800

755

ESTONIA

658

380

IRLANDA

900

GRECIA

450

Μακεδονία - Θράκη (Macedonia-Tracia)

1.700

460

Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου (Epiro-Peloponneso-Isole ionie)

1.150

470

Θεσσαλία (Tessaglia)

600

480

Στερεά Ελλάς - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη (Sterea Ellas, Isole dell'Egeo, Creta)

1.225

Totale Grecia

4.675

SPAGNA

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1.504

580

Canarias

230

Totale Spagna

8.700

FRANCIA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie 

270

133

Haute-Normandie

170

134 

Centre 

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne 

340

141

Nord-Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne 

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin 

220

192

Rhône-Alpes 

480

193 

Auvergne 

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Corse

170

207

La Réunion

160

208

Antilles françaises

120 

Totale Francia

7 600

CROAZIA

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Totale Croazia

1.251

ITALIA

221

Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Lombardia

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Veneto

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Liguria

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbria

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Campania

667

303

Calabria

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400

320

Sicilia

706

330

Sardegna

547

Totale Italia

11.106

740

CIPRO

500

770

LETTONIA

1.000

775

LITUANIA

1.000

350

LUSSEMBURGO

450

UNGHERIA

764

E'szak-Magyarország

180

767

Alföld 

1 200

768

Dunántúl

570

Totale Ungheria

1 950

780

MALTA

536

360

PAESI BASSI

1.500

660

AUSTRIA

1.800

POLONIA

785

Pomorze i Mazury

1.860

790

Wielkopolska i Śląsk

4.350

795

Mazowsze i Podlasie

4.490

800

Małopolska i Pogórze

1.400

Totale Polonia

12.100

PORTOGALLO

615

Norte e Centro

1.233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Totale Portogallo

2.300

ROMANIA

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

Bucuresti-Ilfov

79

Totale Romania

5.100

820

SLOVENIA

908

810

SLOVACCHIA

562

FINLANDIA

670

Etelä-Suomi

324

675

Pohjanmaa, Sisä-and Pohjois-Suomi

326

Totale Finlandia

650

SVEZIA

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Totale Svezia

1.025

[REGNO UNITO

411

England - North Region

420

412

England - East Region

650

413

England - West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Totale Regno Unito

2.500] (voce soppressa) (1)

(1)

Voce soppressa dall'allegato I del Reg. (UE) 2022/2499, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2499.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

ALLEGATO III

MODELLI E METODI PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI SELEZIONE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1)

I dati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono comunicati alla Commissione in base alla seguente struttura:

A. SCHEDA INFORMATIVA

1.

Informazioni generali

1.1.

Esercizio contabile

1.2.

Stato membro

1.3.

Nome dell'organo di collegamento

1.4.

L'organo di collegamento fa parte dell'amministrazione pubblica (sì/no)?

.

.

2.

Base del piano di selezione

2.1.

Fonte della popolazione totale di aziende

2.2.

Anno della popolazione di aziende

2.3.

Anno della produzione standard

2.4.

Definizione del campo di osservazione

.

.

3.

Modalità di stratificazione del campo di osservazione

3.1.

Creazione di poli per tipo di azienda agricola

3.2.

Creazione di poli per classe di dimensione dell'azienda agricola

3.3.

Criteri nazionali supplementari utilizzati per la stratificazione del campo di osservazione

3.3.1.

E' applicato un criterio di stratificazione supplementare?

3.3.2.

Il criterio nazionale supplementare è utilizzato ai fini della selezione nazionale del campione?

3.3.3.

Il criterio nazionale supplementare è utilizzato ai fini della ponderazione nazionale dei dati sulla popolazione?

3.3.4.

Il criterio nazionale supplementare è utilizzato ai fini della selezione delle aziende contabili per la RICA UE?

3.3.5.

In caso di utilizzo ai fini della selezione UE, giustificare la scelta e precisare le implicazioni per la rappresentatività del campo di osservazione della RICA UE.

3.4.

Regole per la creazione dei poli

3.5.

Copertura del campione

.

.

4.

Metodi per determinare la percentuale di selezione e le dimensioni del campione per ciascuno strato

.

- ripartizione proporzionale

- ripartizione ottimale

- ripartizione proporzionale e ripartizione ottimale combinate

- altro metodo

.

.

5.

Modalità di selezione delle aziende contabili

.

- selezione casuale

- selezione non casuale

- selezione casuale e selezione non casuale combinate

- altro metodo

.

.

6.

Modalità di ulteriore aggiornamento eventuale del piano di selezione

.

.

7.

Durata probabile di validità del piano di selezione

.

.

8.

Ripartizione delle aziende nel campo di osservazione secondo la tipologia unionale delle aziende agricole (corrispondente almeno ai tipi principali)

.

.

9.

Numero di aziende contabili da selezionare per ogni strato

.

.

10.

Informazioni aggiuntive non comprese nei punti precedenti

.

.

11.

Il piano di selezione è stato approvato dal comitato nazionale, il (data)

B. TABELLE RELATIVE AL PIANO DI SELEZIONE

I dettagli sulla popolazione di riferimento e sul campione costituito per l'esercizio contabile corrispondente sono forniti in base ai modelli delle tabelle riportate di seguito, che sono parte integrante della documentazione relativa al piano di selezione.

Tabella 1 Regole per la creazione di poli applicate per la selezione delle aziende campione della RICA UE

Struttura della tabella

Numero colonna

Descrizione colonna

1

Codice della circoscrizione RICA (v. allegato II)

2

Poli di classi di orientamento tecnico-economico (v. allegato IV)

3

Poli di classi di dimensione economica (v. allegato V)

Tabella 2 Copertura del campione

Struttura della tabella

Numero colonna

Descrizione colonna

1

Classi di dimensione economica (conformemente all'allegato V)

2

Limiti inferiori delle classi di dimensione economica (in EUR)

3

Limiti superiori delle classi di dimensione economica (in EUR)

4

Numero di aziende della popolazione rappresentata

5

Percentuale cumulativa inversa del numero di aziende della popolazione rappresentata

6

Superficie agricola utilizzata (ha) della popolazione rappresentata

7

Percentuale cumulativa inversa della superficie agricola utilizzata rappresentata

8

Produzione standard totale della popolazione rappresentata

9

Percentuale cumulativa inversa della produzione standard totale rappresentata

10

Numero di unità di bestiame adulto della popolazione rappresentata

11

Percentuale cumulativa inversa del numero di unità di bestiame adulto rappresentato

Tabella 3 Distribuzione delle aziende agricole nella popolazione

Struttura della tabella

Numero colonna

Descrizione colonna

1

Codice - classe di orientamento tecnico-economico principale

2

Descrizione - classe di orientamento tecnico-economico principale

3

Classe di dimensione economica - 1

4

Classe di dimensione economica - 2

5

Classe di dimensione economica - 3

6

Classe di dimensione economica - 4

7

Classe di dimensione economica - 5

8

Classe di dimensione economica - 6

9

Classe di dimensione economica - 7

10

Classe di dimensione economica - 8

11

Classe di dimensione economica - 9

12

Classe di dimensione economica - 10

13

Classe di dimensione economica - 11

14

Classe di dimensione economica - 12

15

Classe di dimensione economica - 13

16

Classe di dimensione economica - 14

17

Classe di dimensione economica - totale

Tabella 4 Piano di selezione

Struttura della tabella

Numero colonna

Descrizione colonna

1

Circoscrizione RICA - codice RICA UE

2

Circoscrizione RICA - Nome

3

Tipo di azienda agricola - codice nazionale

4

Tipo di azienda agricola - codice RICA UE

5

Classe di dimensione economica - codice nazionale

6

Classe di dimensione economica - codice RICA UE

7

Classe di dimensione economica - descrizione (dimensione in EUR)

8

Numero di aziende da selezionare (A)

9

Numero di aziende della popolazione (B)

10

Peso medio (B)/(A)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

(1)

Il presente allegato è modificato dall'allegato del Reg. (UE) 2016/2129, dall'allegato del Reg. (UE) 2019/1975 e sostituito dall'allegato I del Reg. (UE) 2020/1652. Per le modifiche si rimanda art. 2 del Reg. (UE) 2022/2499, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2499.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

ALLEGATO V

DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE E CLASSI DI DIMENSIONE ECONOMICA (ARTICOLO 5)

A. DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA

La dimensione economica di un'azienda è misurata come la produzione standard totale dell'azienda espressa in EUR

B. CLASSI DI DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Le aziende agricole sono classificate per classi di dimensione, i cui limiti figurano in appresso.

Classi

Limiti in EUR

I

meno di 2.000

II

da 2.000 a meno di 4.000

III.

da 4.000 a meno di 8.000

IV

da 8.000 a meno di 15.000

V

da 15.000 a meno di 25.000

VI

da 25.000 a meno di 50.000

VII

da 50.000 a meno di 100.000

VIII

da 100.000 a meno di 250.000

IX

da 250.000 a meno di 500.000

X

da 500.000 a meno di 750.000

XI

da 750.000 a meno di 1.000.000

XII

da 1.000.000 a meno di 1.500.000

XIII

da 1.500.000 a meno di 3.000.000

XIV

pari o superiore a 3.000.000

Le classi II e III o III e IV, IV e V, o da III a V, VI e VII, VIII e IX, X e XI e da XII a XIV o da X a XIV possono essere raggruppate.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

ALLEGATO VI

(modificato dall'allegato del Reg. (UE) 2016/2129 e sostituito dall'allegato del Reg. (UE) 2019/1975)

COEFFICIENTI DI PRODUZIONE STANDARD (SOC) DI CUI ALL'ARTICOLO 6

1. DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO DEI SOC

a) La produzione standard (standard output, SO), il coefficiente di produzione standard (standard output coefficient, SOC) e la SO totale dell'azienda sono definiti conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

b) Periodo di produzione

Il SOC corrisponde a un periodo di produzione di 12 mesi.

Per i prodotti vegetali e animali il cui periodo di produzione è inferiore o superiore a12 mesi si calcola un SOC corrispondente alla crescita o alla produzione di un anno (12 mesi).

c) Dati di base e periodo di riferimento

Il SOC è calcolato sulla base della produzione per unità e del prezzo «franco azienda» di cui alla definizione di SOC contenuta nell'allegato IV. A tale scopo, i dati di base sono rilevati negli Stati membri per il periodo di riferimento stabilito all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione (1).

d) Unità

1) Unità fisiche

a) I SOC per le variabili relative alle produzioni vegetali sono determinati in base alla superficie espressa in ettari.

b) Per la coltivazione dei funghi i SOC sono determinati in base alla produzione lorda dell'insieme dei raccolti successivi annui e sono espressi per 100 m2 di superficie degli strati. Ai fini del loro utilizzo nell'ambito della RICA, i SOC così determinati sono divisi per il numero di raccolti successivi annui da comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

c) I SOC per le variabili relative alle produzioni animali sono determinati per capo.

d) Fanno eccezione il pollame, per il quale il SOC è determinato sulla base di 100 capi, e le api, per le quali il SOC è determinato per alveare.

2) Unità monetarie e arrotondamento

Gli elementi di base per la determinazione dei SOC e le SO calcolate sono espressi in euro. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, i SOC sono convertiti in euro applicando i tassi di cambio medi per il periodo di riferimento di cui al punto 1, lettera c), del presente allegato. Questi tassi di cambio medi sono calcolati in base ai tassi di cambio ufficiali pubblicati dalla Commissione (Eurostat).

Se necessario, i SOC possono essere arrotondati al più vicino multiplo di 5 EUR.

2. DISAGGREGAZIONE DEI SOC

a) Secondo le variabili relative alle produzioni vegetali e animali

I SOC sono determinati per tutte le variabili agricole corrispondenti alle rubriche per l'applicazione dei SOC di cui all'allegato IV, tabella B.I, del presente regolamento.

b) Ripartizione secondo criteri geografici

- I SOC sono calcolati almeno sulla base di unità geografiche utilizzabili per le indagini sulla struttura delle aziende agricole (IFS) e per la RICA. Tali unità geografiche sono tutte basate sulla nomenclatura delle unità amministrative territoriali per le statistiche (NUTS) come indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali unità sono descritte come un raggruppamento delle regioni del livello 3 della NUTS. Le zone soggette a vincoli naturali non sono considerate unità geografiche.

- Per le variabili che non sono pertinenti nella regione interessata non è calcolato alcun SOC.

3. RILEVAMENTO DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DEI SOC

a) I dati di base necessari per determinare i SOC sono rinnovati almeno ogni volta che un'indagine europea sulla struttura delle aziende agricole è effettuata sotto forma di censimento a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1091.

b) Quando l'indagine IFS può essere condotta sotto forma di indagine campionaria a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1091, l'aggiornamento dei SOC è effettuato:

i) rinnovando i dati di base in modo analogo a quello previsto alla lettera a),

ii) oppure applicando un coefficiente di variazione per mezzo del quale i SOC sono attualizzati al fine di tenere conto, per ogni variabile e ogni regione, delle variazioni, stimate dagli Stati membri, relative alle quantità prodotte per unità e ai prezzi rispetto all'ultimo periodo di riferimento, conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014.

4. ESECUZIONE

Gli Stati membri provvedono a raccogliere i dati di base necessari per il calcolo dei SOC, a calcolare i medesimi e a convertirli in euro nonché a rilevare i dati necessari per l'eventuale applicazione del metodo di attualizzazione, in conformità alle disposizioni del presente allegato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le metodologie di raccolta e di calcolo applicate e, se necessario, forniscono spiegazioni al fine di armonizzare la metodologia di calcolo dei SOC in tutti gli Stati membri.

5. CASI PARTICOLARI

Di seguito sono fissate modalità particolari per il calcolo dei SOC relativi a determinate variabili e per il calcolo della SO totale dell'azienda.

a) Terreni a riposo

Nel calcolo della SO totale dell'azienda si tiene conto del SOC relativo ai terreni a riposo solo quando l'azienda presenta altri SOC positivi.

b) Orti familiari

Dato che i prodotti degli orti familiari sono generalmente destinati al consumo familiare e non alla vendita, i relativi SOC sono considerati pari a zero.

c) Patrimonio zootecnico

Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico, le variabili sono suddivise per categoria di età. La produzione corrisponde al valore della crescita dell'animale nel periodo trascorso nella categoria. In altri termini, corrisponde alla differenza tra il valore dell'animale quando lascia la categoria e il suo valore quando entra nella stessa (definito anche valore di sostituzione).

d) Bovini di meno di 1 anno

I SOC determinati per i bovini di meno di un anno sono presi in considerazione ai fini del calcolo della SO totale dell'azienda solo se, all'interno di quest'ultima, il numero di detti bovini è superiore al numero delle vacche. In tal caso sono presi in considerazione solo i SOC relativi al numero eccedente di bovini di meno di un anno. Per i bovini di meno di un anno esiste un solo SOC indipendentemente dal sesso dell'animale.

e) Altri ovini e altri caprini

Il SOC determinato per gli altri ovini è preso in considerazione ai fini del calcolo della SO totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene fattrici ovine.

Il SOC determinato per gli altri caprini è preso in considerazione ai fini del calcolo della SO totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene capre riproduttrici.

f) Lattonzoli

Il SOC determinato per i lattonzoli è preso in considerazione ai fini del calcolo della SO totale dell'azienda solo se nell'azienda non sono presenti scrofe da riproduzione.

g) Foraggio

Se nell'azienda non sono presenti erbivori (ossia bovini, ovini o caprini), il foraggio (ossia tuberi, piante raccolte verdi, pascoli e prati) è considerato destinato alla vendita e quindi parte della produzione di seminativi.

Se nell'azienda sono presenti erbivori, il foraggio è considerato destinato alla loro alimentazione e quindi parte della produzione di erbivori e foraggio.

(1)

Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).

(2)

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

ALLEGATO VII

(modificato dall'allegato del Reg. (UE) 2016/2129)

ALTRE ATTIVITA' LUCRATIVE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA (ARTICOLO 7)

A. DEFINIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' LUCRATIVE (AAL) DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

Le attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma distinte dalle sue attività agricole, comprendono tutte le attività diverse dal lavoro agricolo direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa. Si tratta di attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.) o dei suoi prodotti.

Il termine "attività lucrative" designa, in questo contesto, il lavoro attivo ed esclude quindi gli investimenti di carattere puramente finanziario. La cessione in locazione di terreni o altre risorse agricole dell'azienda per attività diverse senza partecipare alle stesse non è considerata un'AAL, ma parte dell'attività agricola dell'azienda.

E' considerata AAL qualsiasi trasformazione di prodotti dell'azienda, tranne se la trasformazione è considerata parte dell'attività agricola. La produzione di vino e di olio d'oliva sono considerate attività agricole se la proporzione di vino o di olio d'oliva acquistata all'esterno è irrilevante.

E' considerata AAL qualsiasi trasformazione nell'azienda di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato. E' irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda o acquistata da terzi. Sono comprese la lavorazione della carne, la caseificazione, ecc.

B. STIMA DELL'IMPORTANZA DELLE ALTRE ATTIVITA' LUCRATIVE (AAL) DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

La parte delle AAL direttamente collegate all'azienda nella produzione della stessa è stimata come la parte delle AAL direttamente collegate al fatturato dell'azienda nella somma del fatturato complessivo della stessa e dei pagamenti diretti da essa ricevuti a titolo del regolamento (UE) n. 1307/2013 [1]:

RAPPORTO = (Fatturato della AAL direttamente collegate all'azienda) / ((Fatturato complessivo dell'azienda (attività agricole + AAL direttamente collegate all'azienda))

C. CLASSI DI IMPORTANZA DELLE AAL DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

Le aziende sono classificate in classi in funzione della quota di AAL direttamente collegate all'azienda rispetto alla produzione della stessa, secondo i limiti indicati di seguito:

Classi

Fasce percentuali

I

Dallo 0% al 10% (quota marginale)

II

Da più di 10% al 50% (quota media)

III.

Da più del 50% a meno del 100% (quota significativa)

__________________________
[1] Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (UE) 2024/2746, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia ai sensi del medesimo art. 24, il presente continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'allegato del Reg. (UE) 2015/2323, all'allegato del Reg. (UE) 2016/2129, alla Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2017, n. L 91, all'allegato del Reg. (UE) 2017/2280, all'allegato del Reg. (UE) 2019/1975, all'allegato II del Reg. (UE) 2020/1652, all'art. 2, all'allegato I e allegato II del Reg. (UE) 2022/2499, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2022/2499 e all'allegato I e all'allegato II del Reg. (UE) 2023/2476, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2023/2476.