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N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 5 marzo 2021.

PRESIDENZA

DECRETO 4 novembre 2020

G.U.R.S. 13 novembre 2020, n. 57

Autorizzazione idraulica unica (art. 93, regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e ss.mm.ii.) - Misure di semplificazione per il rilascio dell'Autorizzazione idraulica unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua.

N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 5 marzo 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904);

Visto lo Statuto speciale della Regione siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;

Visto la legge regionale 23 aprile 1956, n. 31;

Visto la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto l'articolo 3 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, che ha istituito l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa "il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006";

Visto il decreto presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, che, nel funzionigramma allegato (sostituito dal corrispondente funzionigramma di cui all'allegato A al decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12), individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;

Visto il decreto presidenziale 22 maggio 2019, n. 3169, con il quale è stato conferito l'incarico di segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che sostituisce il funzionigramma allegato al sopra citato D.P. n. 4/2019;

Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 55 del 7 agosto 2019, con il quale, è stata istituita l'autorizzazione idraulica unica che dovrà essere oggetto di qualunque istanza che gli utenti vorranno inoltrare per la realizzazione di opere che interessino alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle relative concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale;

Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 68 del 12 settembre 2019, con il quale sono state meglio chiarite il campo di applicazione della predetta autorizzazione idraulica unica e le modalità di rilascio della stessa;

Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 68 dell'11 novembre 2019 di modifica e integrazione al D.S.G. n. 55 del 7 agosto 2019 e al D.S.G. n. 68 del 12 settembre 2019, con il quale è stata estesa dell'esonero dalla richiesta di autorizzazione idraulica unica anche agli interventi, della stessa tipologia, da eseguirsi da parte dei proprietari di opere di attraversamento di corsi d'acqua in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e così come chiarito dalla direttiva di questa Autorità di bacino n. 5750 del 17 settembre 2019;

Considerato che, alla luce dell'applicazione oramai consolidata dell'A.I.U. si rende necessario semplificare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche uniche per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua, con linee tecnologiche o con infrastrutture lineari a rete, nei casi in cui le stesse non interessino direttamente la sezione idraulica del corso d'acqua;

Visto il documento "Misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua" predisposto da questa Autorità di bacino, che fa parte integrante del presente decreto;

Ritenuto di dovere semplificare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche uniche per fattispecie indicate dal citato documento;

Ai termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 5 marzo 2021.

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono approvate le "Misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua" che fanno parte integrante del presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 5 marzo 2021.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel sito della Regione siciliana, Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, 4 novembre 2020.

GRECO

N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 5 marzo 2021.