
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 11 novembre 2020
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 20 novembre 2020, n. 289
Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO, in particolare, l'art. 106 del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e città metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;
VISTO il precedente decreto interministeriale del 16 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 luglio 2020, n. 182, con il quale si è provveduto alla definizione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse iniziali del fondo;
VISTO il precedente decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020, il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse iniziali del fondo;
VISTO l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che incrementa la dotazione dello stesso fondo di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020 di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;
CONSIDERATO che il menzionato art. 39, comma 1, dispone che le risorse incrementali del fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse già disposto con il decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'erogazione di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, a valere delle risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, tenuto conto della perdurante situazione emergenziale sanitaria ed economica;
CONSIDERATO, ancora, che le restanti somme saranno ripartite con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare comunque entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse già disposto con il decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 e con il presente decreto;
CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso art. 39, comma 1, prevede che tutte le risorse dello specifico fondo attribuite ai comuni, alle province ed alle città metropolitane istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, comprensive dell'incremento disposto dall'art. 39, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie;
VISTA l'allegata nota metodologica in cui sono definiti, altresì, i criteri e le modalità di riparto dell'acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 ottobre 2020;
Decreta
Criteri e modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo
1. I criteri e le modalità di riparto di un acconto delle risorse incrementali del fondo istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 400 milioni di euro, - comparto comuni - ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, sono individuati nell'allegato A "Nota metodologica comuni".
2. I criteri e le modalità di riparto di un acconto delle risorse incrementali del fondo istituito dal menzionato articolo 106, comma 1, pari a 100 milioni di euro - comparto province e città metropolitane - ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, sono i seguenti:
a) 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di scuole - secondaria di secondo grado, a.s. 2019/2020 (Fonte: Ministero Istruzione);
b) 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di alunni - secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 (Fonte: Ministero Istruzione).
Riparto del fondo
1. Per l'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, da attribuire a titolo di acconto sulla base dei criteri di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono attribuite:
- per un importo complessivo pari a 400 milioni di euro ai comuni, nelle misure indicate nell'allegato B;
- per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro alle province ed alle città metropolitane, nelle misure indicate nell'allegato C.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2020
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
GUALTIERI
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE