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DECRETO PRESIDENZIALE 12 novembre 2020

G.U.R.S. 27 novembre 2020, n. 59

Art. 10, comma 4, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Misura inerente agli interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa.

TESTO COORDINATO (al D.P. 613/2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(su proposta dell'Assessore per l'economia)

Visto lo Statuto della Regione;

Visto, in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio, nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

Visto l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965, n. 60;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, con cui, in attuazione dell'art. 49, comma 1, legge regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

Vista la comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 maggio 2020, n. 28;

Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 2, 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1,4 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

Considerato che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23, prevede che nell'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso articolo, "la misura di cui al comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei consorzi fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto";

Ritenuto di dovere stabilire specifiche disposizioni in ordine alle finalità previste dal citato comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ed, in particolare, per quanto attiene alla misura inerente agli interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa;

Decreta:

Art. 1

Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P. 613/2021)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, il presente decreto disciplina l'attuazione della misura di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale a valere sul Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, istituito presso Irfis FinSicilia S.p.A., limitatamente ai finanziamenti a fondo perduto in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa.

2. Previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 2, la dotazione finanziaria prevista dal legislatore regionale per gli operatori economici di cui al precedente comma 1, pari a complessivi 10.000.000 di euro, è così destinata:

- 40% ai quotidiani cartacei;

- 7% a iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità;

- 25% ad iniziative editoriali on line;

- 25% ad emittenti radiotelevisive;

- 3% alle agenzie di stampa.

3. Il centro di responsabilità amministrativa è individuato nell'IRFIS FinSicilia S.p.A.

4. L'Irfis FinSicilia S.p.A. cura la gestione del Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nonché delle presenti disposizioni attuative e provvede alla predisposizione ed all'emanazione dei singoli avvisi, previo assenso dell'Assessore regionale per l'economia.

Art. 2

Requisiti di ammissibilità e criteri per la determinazione dell'agevolazione

1. I destinatari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono le imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, le emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa.

2. I requisiti di ammissibilità sono:

a) la produzione di un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Per notiziario regionale si intende un settore specifico delle informazioni prodotte dedicato a fatti, notizie e opinioni relative alla Sicilia;

b) avere un collaboratore attivo sul territorio della Regione da almeno 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di agevolazione. Per collaboratore attivo si intende una persona avente un rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione continuativa professionale con l'impresa richiedente;

c) la registrazione dell'impresa istante presso un Tribunale;

d) avere un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;

e) avere la sede legale in Sicilia. Limitatamente alle agenzie di stampa anche solo la sede operativa in Sicilia;

f) avere prodotto, nel corso dell'anno 2019:

- in caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidiane, almeno 180 edizioni giornaliere o, se di diversa periodicità, almeno quattro numeri;

- in caso di iniziative editoriali on line, di emittenti radiotelevisive e di agenzie di stampa, notiziari per almeno 90 giorni.

Art. 3

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di finanziamenti a fondo perduto utilizzabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare istanza per le agevolazioni unicamente a valere sulle risorse destinate dal superiore articolo 1, comma 2, alla propria categoria di riferimento. Anche nel caso in cui l'attività del soggetto richiedente rientri in più di una categoria, l'istanza potrà essere presentata per una sola di queste.

3. A seguito della ricognizione delle istanze presentate, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, saranno distribuite tra tutti i soggetti richiedenti, per ciascuna categoria, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

4. La misura dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa avente diritto sarà determinata - con modalità che saranno definite negli avvisi di cui al comma 4 del precedente articolo 1 - sulla base dei seguenti parametri generali, facendo riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2020 al momento della presentazione dell'istanza:

- presenza di un direttore responsabile, iscritto all'Ordine dei giornalisti;

- numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti;

- dati di diffusione (Ads, Audipress, Audiweb, Auditel, Corecom);

a cui si aggiungono:

- per le imprese operanti nel settore dell'editoria cartacea: numero delle province in cui vengono distribuiti i prodotti editoriali;

- per le imprese operanti nel settore dell'editoria on line: numero delle province in relazione alle quali sono forniti servizi informativi.

5. L'importo dell'agevolazione non può, in nessun caso, essere superiore al 75% del fatturato registrato dal soggetto richiedente nell'anno 2019.

6. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 4

Presentazione delle istanze

1. L'Irfis FinSicilia S.p.A disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto. Soltanto per comprovate esigenze istruttorie l'Irfis-FinSicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta all'atto della presentazione dell'istanza.

Art. 5

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del comma 4 del precedente articolo 3, Irfis FinSicilia S.p.A., entro venti giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, adotta il provvedimento di concessione del finanziamento a fondo perduto e il provvedimento è notificato all'indirizzo pec del beneficiario. L'Irfis-FinSicilia S.p.A., entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, dispone l'erogazione del finanziamento, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.

2. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, l'Irfis FinSicilia S.p.A. respinge l'istanza di finanziamento, notificando il relativo provvedimento all'indirizzo pec dell'istante.

3. I beneficiari hanno l'obbligo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali del personale giornalistico per almeno 12 mesi dalla liquidazione del finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni ricevute.

Art. 6

Procedure di gestione

1. L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso l'Irfis FinSicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione del Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

2. Con riferimento alle commissioni e ai costi da riconoscersi all'Irfis FinSicilia per la gestione della misura di cui al presente decreto si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la gestione della misura di cui al presente decreto l'Irfis FinSicilia S.p.A. terrà specifiche evidenze contabili.

4. L'Irfis FinSicilia S.p.A. è onerata di produrre semestralmente all'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale delle finanze e del credito, un report sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto - a partire dall'istruttoria e sino all'erogazione del finanziamento - con l'indicazione dei soggetti beneficiari, distinti per tipologia, e degli importi a ciascuno erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese a carico del fondo.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni inderogabili dell'ordinamento statale concernenti le dichiarazioni di status, i requisiti, le condizioni personali ed ogni altra situazione soggettiva. L'autocertificazione antimafia è elemento imprescindibile per l'accesso alla misura disciplinata dalle presenti disposizioni attuative. Costituisce, altresì, elemento imprescindibile l'acquisizione, anch'essa in forma di autocertificazione, di specifica attestazione del destinatario volta ad escludere l'omissione di denuncia alle competenti Autorità circa eventuali richieste estorsive da parte di organizzazioni o soggetti criminali verificatesi nel triennio precedente alla data di presentazione dell'istanza; evento questo che è ostativo per l'accesso alla misura e che dà luogo al recupero del finanziamento eventualmente erogato. Nella stessa autocertificazione andranno, altresì, accettati espressamente gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione ostativa/decadenziale. Quanto sopra, in uno con l'impegno a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dei benefici della misura attivata, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali e ad accettare espressamente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale.

2. Con circolare dell'Assessore regionale per l'economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.

3. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 12 novembre 2020.

MUSUMECI