
DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2021, n. 613
G.U.R.S. 14 dicembre 2021, n. 57
Art. 10, comma 4, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Modifica dei decreti presidenziali n. 611 del 12 novembre 2020 e n. 621 del 25 novembre 2020, relativi alle misure inerenti agli interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa e alla concentrazione e patrimonializzazione dei consorzi fidi.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(su proposta dell'Assessore per l'economia)
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965, n. 60;
VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modificazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013, e successive modifiche e integrazioni.";
VISTA la Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 del 20/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii.;
VISTA legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;
VISTI in particolare gli articoli 5 comma 2, 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23, prevede che nell'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso articolo, "La misura di cui al comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei consorzi fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.";
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 611/2020 del 12 novembre 2020 che disciplina l'attuazione della misura di cui all'articolo 10, comma 4 della medesima legge regionale a valere sul Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, istituito presso Irfis FinSicilia S.p.A., limitatamente ai finanziamenti a fondo perduto in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 620/2020 del 25 novembre 2020 che disciplina l'attuazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale n. 9/2020 a valere sul Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito, istituito presso IRFIS FinSicilia S.p.A., limitatamente ai finanziamenti a fondo perduto in favore delle agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 621/2020 del 25 novembre 2020 con il quale sono state stabilite le disposizioni attuative relative agli interventi per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, novellato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23;
VISTA la Deliberazione n. 172 del 21 aprile 2021, concernente "Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 10, comma 4. Disposizioni attuative. Individuazione Centro di Responsabilità", con la quale è stata approvata l'individuazione dell'IRFIS FinSicilia S.p.A. quale Centro di Responsabilità delle misure di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dovere apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nei suddetti decreti n. 611/2020 del 12 novembre 2020, n. 620/2020 e n. 621/2020 del 25 novembre 2020 e, precisamente:
- di modificare il comma 3 dell'articolo 1 del decreto presidenziale n. 611/2020 del 12 novembre 2020, inerente all'individuazione del centro di responsabilità amministrativa;
- di modificare il comma 3 dell'articolo 1 del decreto presidenziale n. 621/2020 del 25 novembre 2020 nella parte in cui sono stabilite le quote della dotazione finanziaria da destinare rispettivamente alle operazioni di concentrazione e alle operazioni di patrimonializzazione;
- di modificare ii comma 3 dell'articolo 2 del decreto presidenziale n. 621/2020 del 25 novembre 2020 nella parte in cui sono stabilite le percentuali della dotazione finanziaria destinata alle operazioni di concentrazione;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 328 del 29 luglio 2021 con la quale sono state apprezzate le suddette proposte di modifica ai decreti n. 611/2020 del 12 novembre 2020 e n. 621/2020 del 25 novembre 2020;
Decreta:
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 611/2020 del 12 novembre 2020 è sostituito dal seguente:
"3. Il centro di responsabilità amministrativa è individuato nell'IRFIS FinSicilia S.p.A."
1. Al decreto del Presidente della Regione n. 621/2020 del 25 novembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
- Il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"3. La dotazione finanziaria degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è fissata in euro 20.000.000 (ventimilioni) ed è così destinata:
a) una quota pari al 70% della dotazione (euro quattordicimilioni) è prioritariamente destinata alle operazioni di concentrazione di cui al successivo articolo 2, comma 2;
b) la restante quota del 30% (euro seimilioni) è destinata alla patrimonializzazione dei Consorzi Fidi."
- Il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"3. Una quota pari al 50% della dotazione finanziaria indicata al superiore articolo 1, comma 3, lettera a), pari ad euro 7000.000, è destinata alle operazioni per le quali il soggetto risultante dalla concentrazione, ove non già iscritto, possegga i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Dlgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e ne ottenga l'iscrizione entro 12 mesi dall'accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso. La residua quota del 50% della dotazione finanziaria indicata al superiore articolo 1, comma 3, lettera a), pari ad euro 7.000.000, è destinata alle operazioni per le quali il soggetto risultante dalla concentrazione, ove non già iscritto, possegga i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 112 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e ne ottenga l'iscrizione entro 12 mesi dall'accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso.''
1. Resta fermo quant'altro stabilito nei suddetti decreti del Presidente della Regione n. 611/2020 del 12 novembre 2020 e n. 621/2020 del 25 novembre 2020.
2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 26 novembre 2021.
MUSUMECI
ARMAO