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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2020

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 11 dicembre 2020, n. 61

Piano regionale di controllo sui prodotti fitosanitari per gli anni 2020-2021.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i;

VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.L.vo del 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;

VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;

VISTO l'articolo 3 del regolamento (CE) N. 882/2004 che stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi, con frequenza appropriata e tenendo altresì conto dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

VISTO il Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";

VISTO l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente agli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;

VISTO il D.P. Reg. n. 2762 del 18 giugno 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/ 120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTA la convenzione prot./DASOE/n. 63822 e prot. IZS/n. U/0011105 del 28/08/2019, stipulata tra il Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri" con la quale sono state stabilite le modalità di collaborazione per l'espletamento di analisi specialistiche sui campioni di formulati commerciali di fitofarmaci e coadiuvanti prelevati nell'ambito dell'esecuzione del presente Piano;

CONSIDERATO che l'Accordo Stato Regioni dell'8 aprile 2009 "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per gli anni 2009-2013", risulta essere ormai scaduto e come concordato nella riunione del gruppo di lavoro sul piano di controlli sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei fitosanitari tenutasi il 19 ottobre 2020 presso il Ministero, si intende prorogare e aggiornare per l'anno in corso e per il 2021 le attività già in essere;

VISTA la nota Prot. 0037911 - 28/10/2020 - DGISAN - MDS - P, con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni e alle P.A., il Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari - Indirizzi operativi per l'anno 2020-2021;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre la programmazione per il Piano regionale di controllo sui prodotti fitosanitari per gli anni 2020 - 2021, che tenga conto degli indirizzi operativi nazionali;

RITENUTO necessario procedere nel merito:

Decreta:

Art. 1

Il Piano

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è approvato il "Piano regionale di controllo sui prodotti fitosanitari per gli anni 2020 - 2021" costituito dall'allegato 1 (Indirizzi generali per le attività di controllo sui prodotti fitosanitari), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto, e dagli allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e dalle tabelle 1 e 2, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Controlli sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, nel rispetto delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute, assicureranno una puntuale esecuzione dell'attività di controllo.

L'esecuzione dei controlli e l'attività di campionamento è effettuata dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle A.S.P. della Sicilia.

Per i criteri relativi alle attività di controllo e ispezione si dovrà fare riferimento all'allegato 2, del "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2020-2021". Tali attività saranno svolte presso:

- Rivendite o depositi di fitosanitari, grossisti o distributori, presso gli importatori di importazioni parallele (ove presenti) e officine di produzione. Saranno eseguiti, altresì, controlli sui titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Le ispezioni possono essere condotte predisponendo una check-list come da tabelle 1, 2, 3, e 4 dell'allegato 2 al "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2020-2021".

I controlli ufficiali, presso gli operatori, sono effettuati a mezzo ispezione e a mezzo controllo materiale con campionamento finalizzato al controllo analitico dei prodotti fitosanitari per la verifica della conformità del contenuto di sostanze attive, coformulati e impurezza di cui alla vigente normativa.

Il numero di ispezioni dovrà essere compreso, per l'anno 2020, tra il 10 e il 20% e per l'anno 2021 essere almeno pari al 25% del numero di operatori presenti sul territorio di competenza.

I controlli presso le rivendite saranno preferibilmente orientati su quelle che commercializzano prodotti definiti per uso professionale, più pericolosi secondo la classificazione del Reg. CE 1272/2008, su quelle che vendono grossi volumi di fitosanitari, su quelle non controllate o riscontrate irregolari nell'anno 2019, che hanno più addetti alla vendita e che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

I controlli presso i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, potranno essere eseguiti indirettamente presso i rivenditori, stoccatori, grossisti oppure, direttamente, ove presenti nel territorio di competenza, presso le loro sedi amministrative o legali secondo le indicazioni contenute nella tabella 2 dell'allegato 2 al "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2020-2021".

I controlli sulle officine di produzione, ove presenti nel territorio di competenza, saranno effettuati verificando i requisiti indicati nella tabella 4 dell'allegato 2 al "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2020-2021".

La conformità dell'etichetta applicata sulla confezione del prodotto fitosanitario sarà verificata confrontando l'etichetta autorizzata dal Ministero della Salute e presente nella banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia consultabile al seguente indirizzo web: http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet.

Art. 3

Controllo analitico dei prodotti fitosanitari

Il controllo analitico dei prodotti fitosanitari campionati durante l'attività di controllo, volto ad accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato, dovrà essere effettuato tenendo in considerazione le indicazioni riportate nell'allegato 4 del "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2020-2021".

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato assicurerà le analisi di laboratorio.

Art. 4

Controlli prodotti fitosanitari all'utilizzazione

L'esecuzione dei controlli è effettuata dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle A.S.P. della Sicilia.

I controlli dovranno essere effettuati presso i siti di utilizzazione secondo quanto specificato alla lettera e) dell'allegato 1, ed in particolare secondo le indicazioni riportate nell'allegato 3 del "Programma controlli sui prodotti fitosanitari 2020-2021".

La verifica interessa il corretto impiego dei prodotti fitosanitari anche attraverso i controlli documentali e di identità e i controlli materiali. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla conformità dei magazzini di stoccaggio fitofarmaci alla normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2014) e alle modalità di esecuzione dei trattamenti. Inoltre, nell'ambito delle attività di controllo dovrà essere verificato il possesso dell'autorizzazione all'acquisto (D.Lgs n. 150/2012 e D.D.G. n. 6402/2014).

I controlli dovranno coprire almeno lo 0,1% delle aziende agricole che insistono sul territorio di competenza secondo un criterio di priorità basato sulla categorizzazione del rischio per il consumatore.

Saranno, pertanto, oggetto di ispezione: le aziende agricole maggiormente produttrici di alimenti, le aziende agricole con maggior numero di dipendenti, le aziende agricole che utilizzano con più frequenza i fitosanitari (che hanno acquistato grossi quantitativi di fitosanitari o con depositi ad essi dedicati, aziende che non aderiscono a disciplinari, aziende che praticano agricoltura biologica), le aziende risultate non conformi in annate precedenti, le aziende i cui alimenti sono stati, in precedenza, oggetto di allerta, aziende situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

In sede di ispezione dovrà essere verificato:

- che le aziende effettuino, a campione, il controllo dei residui di fitofarmaci che hanno utilizzato (allegato I parte A punto 9 del Reg. (CE) n. 852/2004), secondo la valutazione del rischio e con frequenza indicata nel piano di autocontrollo aziendale o, se indicato, secondo le norme di buona prassi agricola adottate;

- la validità dei registri dei trattamenti con relativi supporti documentali.

Art. 5

Modalità, tempistica e rendicontazione

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, devono essere trasmessi dalle AA.SS.PP. compilando i format predisposti dal Ministero della Salute (nota DGISAN n. 12160 del 27/03/2018), all'Assessorato regionale della Salute - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le A.S.P. conferiranno i campioni di prodotti fitosanitari prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale al laboratorio incaricato (I.Z.S. Sicilia) entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento.

L'I.Z.S. Sicilia trasmetterà, all'Assessorato regionale della Salute - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E, i risultati analitici dei campioni di prodotti fitosanitari, utilizzando il file excel - allegato 2 - alla nota DGISAN n. 12160 del 27 marzo 2018.

Art. 6

Risultati

L'Assessorato regionale della Salute - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E., al fine di rendere disponibili i dati e le informazioni sui controlli, procederà, previa verifica ed elaborazione, all'inoltro degli stessi entro il 31 marzo dell'anno successivo al controllo, al Ministero della Salute, al fine di consentire alla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione l'elaborazione, la verifica e la trasmissione dei risultati alla Commissione europea entro il 31 agosto dell'anno successivo al controllo.

Art. 7

Referenti

I referenti regionali per l'attuazione del presente piano sono:

- il Dirigente del Servizio 7 - Sicurezza Alimentare - Dr.ssa Daniela Nifosì (d.nifosi@regione.sicilia.it - 091.7079377);

- il Dirigente della U.O.B. 7.2 - Igiene degli Alimenti di Origine non Animale - Dr.ssa Francesca Mattina (francesca.mattina@regione.sicilia.it - 091.7079339).

Art. 8

Pubblicità (1)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, c. 5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss. mm. ii., sul sito web istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, 26 novembre 2020.

DI LIBERTI

(1)

N.d.R.: L'articolo 7 come risultante in G.U.R.S. è corretto in art. 8.