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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2020, n. 101

G.U.R.I. 28 dicembre 2020, n. 320

Modifiche al provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020. (Provvedimento n. 101).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017, concernente la digitalizzazione delle istanze e delle comunicazioni relative al RUI, in modifica al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 44, comma 4, che prevede l'obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di attestare, mediante comunicazione presentata all'IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura;

Visto il provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 e, in particolare, l'art. 4, comma 13, che abroga l'art. 44, commi 4 e 5, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e l'art. 7, che prevede l'entrata in vigore del provvedimento al 31 marzo 2021;

Considerato che il presente provvedimento riveste i caratteri di indifferibilità e urgenza derivanti dalla necessità di ridurre gli oneri organizzativi a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi in conseguenza dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19;

Adotta

il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche all'art. 6 del provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020

1. All'art. 6 (Disposizioni transitorie), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1. bis Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del registro applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 13 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021».

Art. 2

Pubblicazione ed entrata in vigore

2. II presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

per il direttorio integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

VISCO