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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2020, n. 102

G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322

Misure temporanee di deroga al provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 102).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, in particolare l'art. 141 rubricato «Risarcimento del terzo trasportato», l'art. 148 rubricato «Procedura di risarcimento» e l'art. 150 rubricato «Disciplina del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra le imprese nell'ambito del risarcimento diretto;

Visto l'art. 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1-bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012, n. 27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'istituto e, in particolare, l'art. 9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa;

Considerato che la decretazione d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un forte impatto sul sistema produttivo del paese, nonchè sulla circolazione veicolare, sulla incidenza e sulla distribuzioni territoriale dei sinistri con ricadute sull'attività assuntiva, liquidativa e gestionale delle imprese di assicurazione che esercitano sul territorio nazionale l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

Adotta

il seguente provvedimento:

Art. 1

Criteri di calcolo degli incentivi per la «dinamica del costo»

1. Ai fini del calcolo dei valori degli incentivi di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per la determinazione della «variazione del costo dei danni alle cose» di, i costi medi sono calcolati, secondo le modalità descritte nell'allegato 1, facendo riferimento ai pagamenti per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente considerando i sinistri CID dell'intero territorio nazionale, per i quali il totale dei pagamenti sia interno all'intervallo individuato dai percentili di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli esercizi 2020 e 2021.

Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'istituto.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 dicembre 2020

p. Il direttorio integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

VISCO