
DECRETO PRESIDENZIALE 18 dicembre 2020, n. 37
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 22 gennaio 2021, n. 3
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al "Procedimento per l'emanazione dei Regolamenti regionali";
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l'articolo 11;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
Visto il D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4, recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia";
Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nell'articolo 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";
Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 2, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;
Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 2, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;
Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica prot. n. 34577 del 6 aprile 2020 in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 gg e non maggiori di 150 giorni, di cui all'allegato B);
Visto il parere prot. n. 7580 del 28 aprile 2020 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione formulato sullo schema di Regolamento di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
Visto il parere n. 134/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 16 giugno 2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 12 novembre 2020;
Emana
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di seguito denominata Autorità di bacino, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Autorità di bacino abbia contezza della notizia circa la sussistenza dei presupposti per avviare il procedimento.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità di bacino, della richiesta o della proposta.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data di scadenza stabilita, nei predetti avvisi o bandi, per la presentazione delle istanze.
3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla competente struttura, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da leggi o da regolamenti per l'adozione del provvedimento.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, secondo quanto stabilito da leggi o regolamenti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Termine finale del procedimento
1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I tempi di cui al comma 1, riferibili, esclusivamente, alle sole fasi procedurali di competenza dell'Autorità di bacino, costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto dai precedenti commi.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Autorità di bacino abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso il sito istituzionale dell'Autorità di bacino.
6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
7. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.
8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio- assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Autorità di bacino deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
9. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 29 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.
Norme finali
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 18 dicembre 2020.
MUSUMECI
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica GRASSO
Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 30 dicembre 2020, n. 15.