
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.
DECRETO PRESIDENZIALE 18 dicembre 2020, n. 39
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 22 gennaio 2021, n. 3
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70], che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) del 28 febbraio 2013, n. 10;
Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9", pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) del 5 dicembre 2014, n. 51;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) dell'1 luglio 2016, n. 28;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, legge regionale n. 9/2015";
Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) del 17 luglio 2019, n. 33;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 35 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, con il quale è abrogata la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il comma 2 dell'art. 35 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale n. 10/1991 approvati, rispettivamente, (...omissis...) con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 29, con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2012, n. 30, (...omissis...)";
Visto il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento.";
Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni.";
Visto il D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 29, di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l'agricoltura" pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) dell'1 giugno 2012, n. 22;
Visto il D.P.Reg. 5 aprile 2012, n. 30, di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura" pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) dell'1 giugno 2012, n. 22;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014 e la nota n. 125694 del 9 ottobre 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale forniscono, alla luce del citato parere, ulteriori indirizzi operativi per l'aggiornamento delle Tabelle "A e "B", allegate ai regolamenti già adottati dai singoli Dipartimenti regionali;
Vista in particolare la parte del sopracitato parere in cui l'Ufficio legislativo e legale suggerisce ai tre nuovi Dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (ex Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari) di attendere l'entrata in vigore del nuovo regolamento di rimodulazione per formalizzare in un'unica soluzione la revisione dei procedimenti di competenza dei rispettivi Dipartimenti con la relativa tempistica;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 1564/GAB del 30 maggio 2019, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea invita i dirigenti generali dei Dipartimenti di specifica competenza alla ricognizione per l'individuazione dei termini dei procedimenti tenendo conto delle criticità nel frattempo rilevate, in particolare per i procedimenti sulla spesa comunitaria;
Preso atto dell'avvenuta revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura e dei relativi tempi di conclusione, svolta in linea ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Vista la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;
Vista la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Considerato che relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla Tabella "B" sussistono le motivazioni previste dal comma 4 dell'art. 2 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;
Viste le relazioni a firma del dirigente generale pro tempore del Dipartimento regionale dell'agricoltura, trasmesse all'Assessore regionale per l'agricoltura pro tempore con nota prot. n. 49021 del 5 ottobre 2017 e con nota prot. n. 42121 del 29 agosto 2019, con le quali si motiva la ragione che ha reso necessaria la revisione dei procedimenti amministrativi di competenza e, per quelli inseriti nella tabella "B", viene data giustificazione per la previsione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;
Vista la nota prot. n. 134541 del 6 dicembre 2018, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B" per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Visto il parere n. 10778/343.4 del 14 maggio 2019 reso dall'Ufficio legislativo e legale;
Visto il parere numero affare 00314/2019, trasmesso con nota prot. n. 00247/2019 del 18 dicembre 2019 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza di Sezione del 10 dicembre 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 10 settembre 2020;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
Emana
il seguente regolamento:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. l procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, come indicato nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa.
In caso di mancata inclusione di un procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in assenza, nel termine di trenta giorni.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, ha formale e documentata notizia del presupposto da cui sorge l'obbligo di provvedere all'avvio del procedimento.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, della richiesta o della proposta.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.
4. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato, con indicazione delle ragioni del differimento, non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.
5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione fissato dall'avviso o bando.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Ufficio competente, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione dell'istanza o domanda, è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente la data di presentazione e il numero di protocollo di presa in carico della stessa. Per le istanze o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
Le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 vengono fornite agli interessati all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento che l'amministrazione attua così come previsto dai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 2.
4. Ove l'istanza o domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I termini di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, dall'obbligo di provvedere, con ogni sollecitudine, all'adozione di un provvedimento espresso e fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia di competenza dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.
4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia di competenza del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine.
5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.
6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.
7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.
Norme finali, entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento è reso altresì accessibile nel sito istituzionale della Regione siciliana.
3. I termini previsti nelle nuove tabelle A e B si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data continuano ad applicarsi i termini previsti nelle previgenti tabelle A e B.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 18 dicembre 2020.
MUSUMECI
Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea BANDIERA
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica GRASSO
Ammesso alla registrazione della Corte dei conti l'11 gennaio 2021, n. 2.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 12 febbraio 2025, n. 7.