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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2021

- Allegato al Comunicato Salute pubblicato nella G.U.R.I. 20 febbraio 2021, n. 43

Nomina dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento REACH di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007.

IL MINISTRO

VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, e modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modificazioni;

VISTO decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali" ed in particolare, l'articolo 5-bis, che prevede che con decreto del Ministro della salute, designato quale autorità nazionale competente, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, è approvato il piano di attività riguardante i compiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 1907/2006 e l'utilizzo delle relative risorse;

VISTO il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche europee, concernente il "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12, e in particolare, l'articolo 7, che istituisce presso il Ministero della 0001609-15/01/2021-DGPRE-MDS-A - Allegato Utente 1 (A01) salute il "Comitato tecnico di coordinamento REACH", definendone la composizione e le funzioni e prevedendo che i componenti, nominati con decreto del Ministro della salute, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente titolare è nominato un supplente;

VISTO il decreto del Ministero della salute 3 agosto 2016 recante "Nomina dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento REACH di cui all'articolo 7, del predetto decreto 22 novembre 2007, e successive modificazioni, con durata in carica c di tre anni;

VISTO l'accordo ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee d'indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH), (Rep. atti n. 181/CSR), come modificato dall'accordo ai sensi del medesimo articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2017, concernente il sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, (Rep. atti n. 213/CSR);

VISTO l'accordo ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR), concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale, in applicazione a quanto previsto all'allegato A, paragrafo 10, dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) nell'ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare, l'articolo 6, comma 1;

RITENUTO necessario, ai fini dell'implementazione sul territorio nazionale del predetto regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), di ricostituire il Comitato tecnico di coordinamento REACH;

VISTA la nota protocollo n. 14626 del 17/05/2019, con cui la Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha richiesto alle varie amministrazioni ed enti partecipanti al predetto Comitato tecnico di coordinamento REACH, di designare i rispettivi rappresentanti;

PRESO ATTO delle designazioni trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 161192 del 09/09/2020; dal Ministero dello sviluppo economico con la nota prot. n. 25892 del 31/07/2020; dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota prot. n. 17076 del 26/10/2020; dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche europee con la nota prot. n. 6591 del 23/07/2020; dall'Istituto superiore di sanità con la nota prot. n. n. del 30/07/2020; dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con la nota prot. n. 32654 del 09/10/2020 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con nota del 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 98/CSR);

RITENUTO di designare il dott. Giovanni Rezza, Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria, incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 09/05/2020, foglio 1255, come componente titolare con funzioni di presidente e il dott. Mariano Alessi, dirigente medico delle professionalità sanitarie presso la medesima Direzione generale, come componente supplente;

RAVVISATA pertanto, la necessità di ricostituire l'indicato Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7, del decreto interministeriale 22 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1

Composizione e durata del Comitato tecnico di coordinamento REACH

1. Sono nominati componenti del Comitato tecnico di coordinamento REACH di cui all'articolo 7, del decreto interministeriale 22 novembre 2007, citato in premessa:

a) dott. Giovanni Rezza, Ministero della salute - membro titolare con funzioni di Presidente;

b) dott. Mariano Alessi, Ministero della salute - membro supplente;

c) dott. Carlo Zaghi, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - membro titolare;

d) dott.ssa Susanna Lupi, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - membro supplente;

e) ing. Silvia Grandi, Ministero dello sviluppo economico - membro titolare;

f) dott.ssa Francesca Giannotti, Ministero dello sviluppo economico - membro supplente;

g) dott. Gianluca Palamara, Ministero dell'economia e delle finanze- membro titolare;

h) dott.ssa Raffaella Fiorentino, Ministero dell'economia e delle finanze- membro supplente;

i) dott. Roberto Mari, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - membro titolare;

l) ing. Simona Roca, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - membro supplente;

m) dott.ssa Rosa Draisci, Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore - Istituto superiore di sanità - membro titolare;

n) dott. Leonello Attias, Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore - Istituto superiore di sanità - membro supplente;

o) ing. Alessandro Bratti, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - membro titolare;

p) ing. Pietro Paris, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - membro supplente;

q) dott. Celsino Govoni, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - membro titolare;

r) dott. Arcangelo Saggese Tozzi, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - membro supplente.

2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 durano in carica tre anni.

Art. 2

Componenti della Segreteria tecnico - scientifica

1. La Segreteria tecnico - scientifica del Comitato tecnico di coordinamento REACH è così di seguito composta:

a) dott.ssa Chiara Giuliari, Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria;

b) dott. Antonio Ciro Mario La Porta, Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria distaccato dall'Istituto superiore di sanità;

c) dott.ssa Luigia Scimonelli, Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria distaccata dall'Istituto superiore di sanità.

2. I componenti della Segreteria tecnico-scientifica di cui al comma 1, coadiuvano il Presidente o, in caso di impedimento, il membro supplente di cui all'articolo 1, comma 1, nelle sue funzioni.

Art. 3

Gruppi di lavoro

1. Il Comitato tecnico di coordinamento REACH per la trattazione di specifiche tematiche, istituisce al suo interno i seguenti gruppi di lavoro:

a) formazione ed informazione;

b) supporto ai comitati ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche);

c) confronto con le imprese;

d) comitato ex articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

e) supporto alle attività di enforcement armonizzate;

f) nanomateriali;

g) coordinamento della rete dei laboratori.

2. Il Comitato tecnico di coordinamento REACH per la trattazione di peculiari tematiche, ove ritenuto necessario, può istituire nuovi gruppi di lavoro in aggiunta all'elenco di cui al comma 1.

3. Ogni gruppo di lavoro, laddove necessario, può istituire sottogruppi di lavoro.

Art. 4

Partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento REACH dei referenti nazionali presso l'ECHA

1. Alle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento REACH possono partecipare i referenti nazionali presenti nel consiglio di amministrazione, nei comitati e nel forum dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e nel comitato permanente della Commissione europea di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Art. 5

Consulenti ed esperti

1. Il Comitato tecnico di coordinamento REACH per la trattazione di specifiche tematiche, ove ritenuto necessario, può avvalersi: di consulenti ed esperti che lo assistono su questioni scientifiche, tecniche o regolamentari; di istituti tecnico - scientifici nazionali ed internazionali; di amministrazioni centrali e locali; di enti pubblici e privati.

Art. 6

Obblighi di riservatezza

1. I soggetti di cui al presente decreto sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento REACH non spetta alcun compenso, gettone o indennità.

2. Le eventuali spese di missione dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento REACH non sono a carico delle Amministrazioni/Enti di provenienza.

3. Al funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento REACH si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 15 gennaio 2021

Il Ministro

ROBERTO SPERANZA