
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 22 marzo 2021
G.U.R.S. 2 aprile 2021, n. 14
Provvedimenti urgenti per la prevenzione in Sicilia della Rinopolmonite equina da Herpes Virus Equino (EHV-1). Modifica D.D.G. n. 198 del 12 marzo 2021.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di Polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
Vista la decisione della Commissione n. 262/2015 UE del 17 febbraio 2015 [N.d.R. recte: regolamento della Commissione n. 262/2015 UE del 17 febbraio 2015], recante "Disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 settembre 2011, concernente "Approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi" in attuazione al D.M. 29 dicembre 2009;
Visto il D.Lgs 16 febbraio 2011, n. 29, recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg. CE n. 504/08";
Vista l'ordinanza 1 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2013), recante "Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi e successive integrazioni";
Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, concernente "Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2017", in particolare l'articolo 13, concernente "Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al Regolamento UE 2016/429 e al Regolamento UE 2015/262";
Vista la circolare n. 16804 del 15 ottobre 2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, riportante "Trasporto di equidi per competizione sportiva o finalità ludiche";
Visto il D.M. 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", che prevede che la compilazione della "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" sia effettuata esclusivamente in modalità informatica, con la generazione del modello 4 la dalla BDN degli equidi;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 33 del 17 luglio 2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il D.P.Reg. n. 2762 del 18 giugno 2020, con il quale, vista la delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, è stato conferito, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2003, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, a decorrere dal 16 giugno 2020 per la durata di anni tre;
Vista la nota prot. n. 9544 dell'8 marzo 2021, con cui questo Dipartimento ha fornito alle AA.SS.PP. le prime indicazioni operative e con cui, in particolare, è stata disposta una prima visita clinica presso le aziende di questa regione che, a partire dall'1 febbraio 2021, hanno introdotto equini di provenienza extra-regionale;
Visto il D.D.G. n. 198 del 12 marzo 2021, Provvedimenti urgenti per la prevenzione in Sicilia della Rinopolmonite equina da Herpes Virus Equino (EHV-1), con cui fino al 31 marzo 2021, allo scopo di evitare l'ingresso e la diffusione della malattia nel territorio della Regione siciliana, è stato vietato, a scopo cautelativo e precauzionale, l'ingresso di equidi provenienti da territori extra-regionali nonché lo svolgimento di ogni manifestazione ippico-sportiva;
Considerato che l'infezione da Herpes Virus Equino (EHV-1 o Rinopolmonite equina), già rilevata in diversi Paesi europei, rappresenta un problema rilevante sotto il profilo sanitario e che il D.D.G. n. 198 del 12 marzo 2021, in precedenza citato, è stato adottato a tutela della salute e del benessere del patrimonio equino isolano;
Visto il parere dell'Unità di crisi regionale per emergenze veterinarie, espresso nella seduta del 18 marzo 2021;
Tenuto conto che tutti gli equidi di provenienza extraregionale, entrati a partire dall'1 febbraio 2021, sono stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole e che i sospetti di malattia avanzati nel territorio regionale non sono stati confermati;
Considerato che il controllo della malattia si basa su azioni di profilassi diretta e indiretta, mediante l'ausilio di prodotti immunizzanti;
Considerato che il divieto temporaneo degli ingressi di equini in Sicilia ed il divieto di svolgimento di concentramenti di equidi, secondo il parere dell'Unità di crisi regionale per le emergenze veterinarie, possono essere ridefiniti alla luce dell'attuale situazione epidemiologica regionale;
Ritenuto di potere permettere l'ingresso in Sicilia di equidi vaccinati da almeno tre settimane e non oltre sei mesi e di consentire, nel rispetto delle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza COVID-19, lo svolgimento di mercati, fiere, esposizioni ed ogni altro concentramento di equidi, ivi comprese le manifestazioni ippiche e le attività previste presso le stazioni di monta pubbliche e private, a condizione che gli equidi partecipanti siano stati vaccinati da almeno 21 giorni e non oltre 6 mesi oppure che gli stessi, qualora non vaccinati, siano stati sottoposti a visita clinica veterinaria con esito favorevole, certificata da un medico veterinario pubblico o privato, da effettuarsi entro e non oltre 48 ore prima della movimentazione;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla parziale modifica del D.D.G. n. 198 del 12 marzo 2021;
Decreta:
Articolo Unico
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, le disposizioni previste dal D.D.G. n. 198 del 12 marzo 2021 sono così modificate:
Allo scopo di evitare l'ingresso e la diffusione della Rinopolmonite equina da Herpes Virus Equino (EHV-1), nel territorio della Regione siciliana, fino al 31 marzo 2021, è consentito:
1) l'ingresso di equidi vaccinati da almeno 21 giorni e da non oltre 6 mesi;
2) lo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni ed ogni altro concentramento di equidi, ivi comprese le manifestazioni ippiche e le attività previste presso le stazioni di monta pubbliche e private, alle seguenti condizioni:
a. che gli equidi siano stati vaccinati da almeno 3 settimane e da non oltre 6 mesi;
b. che gli equidi non vaccinati siano stati sottoposti a visita clinica veterinaria con esito favorevole, certificata da un medico veterinario pubblico o privato, da effettuarsi entro e non oltre 48 ore prima della movimentazione;
c. che gli organizzatori di fiere, mercati, esposizioni e ogni altro concentramento di equidi, ivi comprese le manifestazioni ippiche e le attività presso le stazioni di monta pubbliche e private, curino la predisposizione di un registro degli animali partecipanti e l'acquisizione della documentazione sanitaria-veterinaria.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.
Il presente decreto viene pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e trasmesso alle Aziende sanitarie provinciali della Regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, alle Prefetture della Sicilia, al Ministero della salute, alle altre Regioni e Province autonome, al Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi.
Palermo, 22 marzo 2021.
DI LIBERTI