Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

G.U.R.I. 22 aprile 2021, n. 96

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

TESTO COORDINATO (alla legge 9 ottobre 2023, n. 137 e con annotazioni alla data 5 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.]

[3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.] (comma abrogato) (1)

[4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonchè ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.] (comma abrogato) (1)

Art. 2

Misure relative agli spostamenti

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, modificato dall'art. 5-octies, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonchè per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.

2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-sexies. Su tutto il territorio nazionale non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.]

Art. 2

Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, integrato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, modificato dall'art. 3-quinquies, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 e abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)

[1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID- 19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonchè dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purchè in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.]

Art. 2

Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie (1)

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(1)

Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, a decorrere dal 1° aprile 2022; successivamente  la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52 al predetto art. 14, comma 1, ha soppresso la parola 2-ter, annullando l'abrogazione.

Art. 2

Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022 e abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)

[1. Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID- 19 di cui all'articolo 9.]

Art. 3

Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi comprese modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24,  convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonchè nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonchè negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; (1)

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'O.M. Salute 15 giugno 2022 e dell'art. 11, comma 2, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonchè degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui alla lettera annotata.

Art. 3

Corsi di formazione

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.]

Art. 4

Attività dei servizi di ristorazione (1)

(modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.]

(1)

Si rimanda alla C.M. Interno 7 maggio 2021, n. 15350.

Art. 4

Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.]

Art. 5

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)  (1)

[1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale [, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2] (parole soppresse) (2). In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, [l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito [esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e] (parole soppresse) (3) la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonchè delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonchè, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito [esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,] (parole soppresse) (4) con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

[2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.] (comma abrogato) (5)

3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.]

[4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.] (comma abrogato) (5)

Art. 5

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, integrato dall'art. 4, comma 1, lett. d), del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone [e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro] (parole soppresse) (1). Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre.]

(1)

Parole soppresse dall'art. 2, comma 1, del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, a decorrere dall'11 ottobre 2021, ai sensi del comma 2, del predetto art. 2.

Art. 6

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. [E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.] (periodo soppresso) (1)

3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.]

(1)

Periodo soppresso dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Art. 6

Impianti nei comprensori sciistici

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.]

Art. 7

Fiere, convegni e congressi

(modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. (1)

[2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.] (comma abrogato) (2)

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.]

(1)

Per l'adozione del "Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici", si rimanda all'O.M. Salute 28 maggio 2021.

Art. 8

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

(modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Rimane consentita in ogni caso l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.]

Art. 8

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, integrato dall'art. 34, comma 9-bis, lett. a), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.] [e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto] (parole soppresse) (1).

[2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.] (comma abrogato) (2)

Art. 8

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.]

Art. 9

Certificazioni verdi COVID-19 (1) (2)

(integrato e modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, integrato dall'art. 34, comma 9-bis, lett. b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, modificato e integrato dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4, comma 1, lett. e), del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, integrato dall'art. 01, comma 1, e dall'art. 5-bis, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, dall'art. 3, comma 1, dall'art. 3-bis, comma 1, e dall'art. 5-bis, comma 2, lett. c), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, integrato dall'art. 2-bis, comma 1, e dall'art. 2-quater, comma 1, lett. a), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 e modificato dall'art. 7-bis, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 19 maggio 2022, n. 52) (3)

1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2;

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis);

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo [, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato] (parole soppresse) (4)In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perchè in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.

9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonchè tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. [Nelle more dell'adozione del predetto decreto] (parole soppresse) (5) Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). (6)

10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonchè all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

(1)

Si vedano, in tema, le Delibere Garante protezione dati personali 23 aprile 2021, n. 156 e 25 maggio 2021, n. 207.

(2)

In materia di certificazioni verdi COVID-19, si rimanda all'art. 34, comma 9-quater, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e all'art. 42, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

(3)

Ai sensi dall'art. 3, comma 2, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 3, di modifica del presente, si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

(6)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.P.C.M. 17 giugno 2021.

Art. 9

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base

(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, integrato e modificato dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, integrato dall'art. 8, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, dall'art. 5, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 e modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022) (1) (2)

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

[1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.] (comma abrogato) (3)

[1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche volte ad accertare che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.] (comma abrogato) (3)

[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone salvo quanto previsto al comma 2-bis.] (comma abrogato) (4)

[2-bis. Nelle zone gialla, arancione e rossa, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.] (comma abrogato) (4)

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. (5)

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. [Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento.] (periodo soppresso) (6) [In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.] (periodo soppresso) (6)

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 1, di modifica del presente, si applicano dall'11 ottobre 2021.

(2)

Ai sensi dall'art. 4, comma 2, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 4, di modifica del presente, si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.
Inoltre, ai sensi dall'art. 5, comma 2, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5, di modifica del presente, si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021.

(3)

Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, lett. b), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022.

(5)

In attuazione del comma annotato si rimanda ai D.P.C.M. 4 febbraio 2022.

Art. 9

.1 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato

(introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 e modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. [Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento.] (periodo soppresso) (1) [In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.] (periodo soppresso) (1)

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

(1)

Periodo soppresso dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022.

Art. 9

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

(introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 e abrogato dall'art. 5-ter, comma 1, lett. a), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

[1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicenbre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonchè gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonchè delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.

5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.]

Art. 9

.1 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo

(introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, modificato e integrato dall'art. 5-ter, comma 1, lett. b), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 e modificato dall'art. 6, comma 3, dall'art. 8, comma 8, lett. a), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

1. Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter.2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 9

.2 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore

(introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, modificato e integrato dall'art. 5-ter, comma 1, lett. c), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 e modificato dall'art. 6, comma 4, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

1. Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. [Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.] (periodo soppresso) (1)

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.

3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1.

(1)

Periodo soppresso dall'art. 8, comma 8, lett. b), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022.

Art. 9

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto

(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, integrato e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, modificato e integrato dall'art. 5-quater, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 e modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022) (1)

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

[2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.] (comma abrogato) (2)

[2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.] (comma abrogato) (2)

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.

3-bis. Le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge [e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale] (parole soppresse) (3), il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 [, 2-bis] (parole soppresse) (4) e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

(1)

Ai sensi dall'art. 4, comma 2, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 4, di modifica del presente, si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

(2)

Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, lett. b), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022.

(3)

Parole soppresse dall'art. 6, comma 5, lett. d), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022.

(4)

Parole soppresse dall'art. 6, comma 5, lett. e), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022.

Art. 9

.1 Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

(introdotto dall'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 e abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

[1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021.]

Art. 9

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico

(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, modificato dall'art. 5-quinquies, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 e dall'art. 6, comma 6, dall'art. 8, comma 8, lett. c), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonchè degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonchè dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. (1)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. (1)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonchè per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(1)

Per l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i soggetti di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 4-quinquies, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.

Art. 9

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, modificato e integrato dall'art. 5-sexies, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 e dall'art. 6, comma 7, dall'art. 8, comma 8, lett. d), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonchè i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. (1)

2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonchè ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia. (1)

5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.

8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

(1)

Per l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i soggetti di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 4-quinquies, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.

Art. 9

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato

(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, integrato dall'art. 4, comma 1, lett. c-bis), del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, modificato dall'art. 5-septies, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 e dall'art. 6, comma 8, dall'art. 8, comma 8, lett. e), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022) (1)

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonchè dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. (2)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. (2)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purchè il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonchè per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

(1)

Ai sensi dall'art. 4, comma 2, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 4, di modifica del presente, si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

(2)

Per l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i soggetti di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 4-quinquies, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.

Art. 9

Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro

(introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. (1)

(1)

Si rimanda alle CC.MM. Interno 11 ottobre 2021 e 12 ottobre 2021, recanti chiarimenti in merito al possesso o meno della certificazione verde COVID-19.

Art. 9

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

(introdotto dall'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165)

1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Art. 10

Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis:

1) al secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies";

3) al quarto periodo, le parole: "in un livello di rischio o" sono soppresse;

b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: "in un livello di rischio o scenario" sono sostituite dalle seguenti: "in uno scenario";

c) al comma 16-quater, le parole: "in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies";

d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

"16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto";

e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: "in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies";

f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente: "16-septies. Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.

3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decretolegge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Commercio al dettaglio di mobili per la casa".

Art. 10

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; (1)

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonchè imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

(1)

In attuazione della lettera annotata, per l'adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", si rimanda alle OO.MM. Salute 29 maggio 2021, 2 dicembre 2021 e 1 aprile 2022; per l'adozione del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica", si rimanda all'O.M. Salute 11 novembre 2021; per l'adozione delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", si rimanda all'O.M. Salute 1 aprile 2022; per l'adozione delle "Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri", si rimanda all'O.M. Salute 9 maggio 2022.

Art. 10

Isolamento e autosorveglianza

(introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022, modificato dall'art. 7-quater, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137)

[1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 [e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto] (parole soppresse) (1).

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative del comma 1. [La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.] (periodi soppressi) (2)]

Art. 10

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

(introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022 e modificato dall'art. 11, comma 1, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) fino al 30 settembre 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

[1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;] (numero abrogato) (1)

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 30 settembre 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.

Art. 11

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

(integrato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e modificato e integrato dall'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 giugno, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970. I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese.

Art. 11

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "tutela della salute" sono inserite le seguenti: "e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "telelavoro" sono aggiunte le seguenti: "e del lavoro agile";

b) al terzo periodo, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";

c) al quarto periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

Art. 11

Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti".

Art. 11

Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11

Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 4-bis del decreto- legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3-quater, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 11

Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 13, comma 6, del decretolegge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: "è espletata" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata".

2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefìci a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2021".

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11

Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis".

Art. 11

Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11

Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 11

Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 11

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica".

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".

Art. 11

Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico- ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Art. 11

Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11

Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021".

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato".

Art. 11

Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, modificato dall'art. 6, comma 3-ter, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 e dall'art. 6, comma 1, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87)

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2023, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti".

Art. 11

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e modificato dall'art. 1, comma 28-ter, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° luglio 2022.

Art. 11

Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 11

Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 e abrogato dall'art. 42-bis, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

[1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.]

Art. 12

Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri

(modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è inserito il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

Art. 12

Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

Art. 12

Voucher taxi

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200- bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato di amministrazione presunto, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.

Art. 13

Sanzioni

(modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, lett. f), del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, modificato e integrato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. d), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, integrato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 e modificato dall'art. 11, comma 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24,  convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a decorrere dal 1° aprile 2022) (1)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, [10-ter, comma 2,] (parole soppresse) (2) e 10-quater, nonchè delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 1, di modifica del presente, si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 13

Clausola di salvaguardia

(introdotto dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

SPERANZA, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO 1

(soppresso dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

[(ART. 9 - Certificazioni verdi COVID-19)

TABELLA

CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

disease or agent targeted: COVID-19;

Tipo di Vaccino

vaccine/prophylaxis;

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

vaccine medicinal product;

Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino

vaccine marketing authorization holder or manufacturer;

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato

number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;

Data dell'ultima somministrazione effettuata;

date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;

Stato membro di vaccinazione

Member State of vaccination;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19

disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;

Data del primo test positivo

date of first positive test result;

Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione

Member State of test;

Struttura che ha rilasciato il certificato

certificate issuer;

Validità del certificato dal .. al:

certificate valid from ... until;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

3. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

disease or agent targeted: COVID-19;

Tipologia di test effettuato

the type of test;

Nome del test

test name;

Produttore del test

test manufacturer;

Data e orario della raccolta del campione del test

date and time of the test sample collection;

Data e orario del risultato del test

date and time of the test result production;

Risultato del test

result of the test;

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

testing center or facility;

Stato membro in cui è effettuato il test

Member State of test;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.]

ALLEGATO 2

(integrato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87)

(ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1

Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

2

Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

3

Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Permanenza in servizio del personale sanitario

[4

Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale] (1)

5

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

6

Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

7

Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

8

Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

9

Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

10

Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

11

Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

12

Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

13

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

14

Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

15

Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari

16

Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

17

Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

18

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

19

Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

20

Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga piani terapeutici

21

Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

22

Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali

23

Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Sorveglianza sanitaria

24

Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Disposizioni in materia di lavoro agile

25

Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

26

Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Edilizia scolastica

26-bis 

Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 - Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

.