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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 aprile 2021

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 24 aprile 2021, n. 98

Riparto parziale, per l'importo di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ulteriormente integrate dall'art. 30 del decreto-legge n. 41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, ai commi 816 e seguenti, ha istituito il canone patrimoniale, il quale, a decorrere dal 2021, ha sostituito, tra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 181;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ed in particolare l'articolo 109;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020, con il quale è stato ripartito, nella misura del 90 per cento il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020, con il quale si è provveduto al riparto:

- del Fondo istituito dall'articolo 181, comma 1-quater, del menzionato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come ridefinito dall'articolo 109, comma 1, lettera a- ter, del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

- della quota residua del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di quella incrementale del medesimo Fondo, istituita dal menzionato art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTI, in particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 137 del 2020, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

- al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;

CONSIDERATO che il comma 6 del citato articolo 9-ter prevede che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021 e che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è stato modificato dai commi 1 e 2, dell'articolo 30, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 prevedendo che:

"1. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a) pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42";

CONSIDERATA la necessità di procedere comunque alla ripartizione parziale in favore dei comuni delle assegnazioni del fondo di cui all'articolo 9 ter citato, per la somma di 82,5 milioni di euro, riferita al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e prevedere con un successivo decreto le ulteriori assegnazioni di risorse previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2021;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui al citato articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nella seduta del 25 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

1. Le risorse del Fondo istituito dall'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e ulteriormente integrate dall'articolo 30, del decreto-legge n. 41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, sono ripartite parzialmente in favore dei comuni per l'importo di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a fronte delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il predetto esonero riguarda:

- le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. I comuni sono ristorati sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato C "Nota metodologica";

- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I comuni sono ristorati sulla base degli importi di cui all'allegato B e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato C "Nota metodologica";

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi, come specificati negli Allegati A e B, sono erogati per il tramite delle stesse regioni e province autonome.

3. Con successivo decreto si provvederà al ristoro delle minori entrate così come previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come ulteriormente modificato dall'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021.

4. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2021

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

FRANCO

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE