Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/608 DELLA COMMISSIONE, 14 aprile 2021

G.U.U.E. 15 aprile 2021, n. L 129

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 5 maggio 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 90, primo comma, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e le condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce prescrizioni relative al modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di partite degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione e norme per il rilascio di tale certificato, sia in formato cartaceo che elettronico. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (4), il sistema Traces è l'elemento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) che consente di effettuare l'intero processo di elaborazione dei certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce pertanto un modello di certificato ufficiale compatibile con il sistema Traces.

3) Le prescrizioni in materia di certificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono coerenti con le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (5) relative ai certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6) abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 a decorrere dal 21 aprile 2021, modificando e chiarendo nel contempo le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali stabilite in tale regolamento di esecuzione.

4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 in particolare opera una distinzione tra i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, i certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema. Il suddetto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre prescrizioni linguistiche relative ai certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di introduzione nell'Unione. Nell'ottica di allineare i certificati ufficiali per le diverse categorie di merci e garantire la coerenza con le nuove prescrizioni in materia di certificazione nei certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno modificare l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

5) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell'Unione.

6) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi («RASFF»), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

7) In particolare a causa dell'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda la contaminazione da Salmonella rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF durante tale periodo, è opportuno aumentare dal 20 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sul pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile.

8) A causa dell'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sui peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia.

9) A causa dell'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle arachidi provenienti dall'India.

10) I peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia sono già elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Per le partite di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF nel primo semestre del 2020 indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce esistente relativa ai peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia dovrebbe quindi essere modificata per comprendere tutti i peperoni della specie Capsicum.

11) Per le bacche di Goji provenienti dalla Cina elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari e per le uve secche provenienti dalla Turchia elencate nel medesimo allegato a causa del rischio di contaminazione da ocratossina A, le informazioni disponibili per il secondo semestre del 2019 e il primo semestre del 2020 indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione. Poiché un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti, è opportuno sopprimere le voci relative agli stessi dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

12) Per le arachidi provenienti dal Brasile elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e si è mantenuta a livelli bassi nel primo semestre del 2020. E' pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle arachidi provenienti dal Brasile dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 10 %.

13) Per le arachidi provenienti dalla Cina elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020. E' pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle arachidi provenienti dalla Cina dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 10 %. Considerando il volume degli scambi del prodotto in questione, tale frequenza è sufficiente a garantire un livello di monitoraggio adeguato.

14) Per le nocciole provenienti dalla Turchia elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, la frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri è diminuita nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020. E' pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle nocciole provenienti dalla Turchia dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 5 %. Considerando il volume degli scambi del prodotto in questione, tale frequenza è sufficiente a garantire un livello di monitoraggio adeguato.

15) I prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dal Bangladesh sono elencati nell'allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. L'importazione nell'Unione di tali prodotti è pertanto vietata dal giugno 2014. Il Bangladesh ha fornito garanzie scritte presentando, il 27 luglio 2020, un nuovo piano d'azione con misure riguardanti tutte le fasi della catena di produzione, che la Commissione ha giudicato soddisfacenti. A seguito di tale valutazione è opportuno sopprimere la voce relativa ai prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) originari o provenienti dal Bangladesh dall'allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserirla nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione e fissare la frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 %.

16) Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione microbiologica o chimica dei semi di sesamo, nella colonna «Codice NC» delle tabelle degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere il codice NC per i semi di sesamo tostati nelle righe relative ai «Semi di sesamo (Alimenti)».

17) La parte II del modello di certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce le informazioni sanitarie che il certificatore deve fornire nella compilazione del certificato. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno chiarire che le informazioni sanitarie per gli alimenti o i mangimi di origine non animale possono contenere più di una certificazione, laddove tale certificazione è obbligatoria a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 in combinato disposto con l'allegato II del medesimo regolamento.

18) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I, II, II bis e IV di tale regolamento di esecuzione.

19) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche l'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 31 dell'1.2.2002.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Certificato ufficiale

1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell'allegato IV («certificato ufficiale»).

2. Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) il certificato ufficiale è rilasciato dall'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine;

b) il certificato ufficiale reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

c) il certificato ufficiale reca la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

d) se il certificato ufficiale contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;

e) il certificato ufficiale è costituito da una delle seguenti opzioni:

i) un unico foglio;

ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

f) se il certificato ufficiale è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera e), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina reca il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

g) il certificato ufficiale è presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

h) il certificato ufficiale è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia;

i) il certificato ufficiale è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione;

j) il certificato ufficiale è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera i), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati ufficiali siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

4. La firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, di cui al paragrafo 2, lettera c), sono di colore diverso da quello del testo stampato.

5. Il paragrafo 2, lettere da c) a g), e il paragrafo 4 non si applicano ai certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione [*1].

6. Il paragrafo 2, lettere d), e) ed f), non si applica ai certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.

7. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione [*2].

8. Il certificato ufficiale è compilato in base alle note figuranti nell'allegato IV.

___________

[*1] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019)."

[*2] Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).»;"

2. gli allegati I, II, II bis e IV sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN