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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/630 DELLA COMMISSIONE, 16 febbraio 2021

G.U.U.E. 19 aprile 2021, n. L 132

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione(Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2652)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 maggio 2021

Applicabile dal: 21 aprile 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 48, lettera h), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

1) L'articolo 48, lettera h), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire i casi e le condizioni in cui alcune merci a basso rischio, compresi i prodotti composti, potrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e di fissare norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici su dette merci.

2) Il rischio che i prodotti composti comportano per la sanità pubblica e animale dipende dai tipi di ingredienti e dalle loro condizioni di magazzinaggio e imballaggio. I prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate come ingrediente e che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate comportano il rischio più basso per quanto riguarda la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti. E' il caso dei prodotti lattiero-caseari e degli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione che, per eliminare il rischio, durante la fabbricazione sono stati sottoposti a un trattamento quale la sterilizzazione o a un trattamento che prevede temperature ultra alte. I rischi per la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti sono ridotti se i prodotti composti sono imballati o sigillati in maniera sicura.

3) I trattamenti grazie ai quali i prodotti composti possono conservarsi a lungo non riducono tuttavia i rischi chimici per la sicurezza degli alimenti. Dal punto di vista della sicurezza chimica degli alimenti, alcuni prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a condizione che i prodotti trasformati di origine animale che sono ingredienti dei prodotti composti siano prodotti in stabilimenti situati in paesi terzi autorizzati per l'importazione nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale o in stabilimenti situati negli Stati membri.

4) I prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate dovrebbero essere prodotti in un paese terzo elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione (2). Il paese terzo che produce il prodotto composto dovrebbe essere provvisto di un piano di sorveglianza dei residui approvato per ciascuno degli ingredienti di origine animale contenuti nel prodotto composto, oppure dovrebbe ottenere gli ingredienti di origine animale da uno Stato membro o da un altro paese terzo elencato nella decisione 2011/163/UE in relazione a tali prodotti.

5) Considerato il basso rischio che comportano per la sanità pubblica e animale, è opportuno che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate siano esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e siano elencati nell'allegato del presente regolamento, indicando i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

6) Alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate, che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in conformità del presente regolamento e che entrano nell'Unione in provenienza da paesi terzi, dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato rilasciato dall'operatore del settore alimentare importatore.

7) Al fine di garantire che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate ed esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri in conformità del presente regolamento soddisfino le prescrizioni in materia di sanità pubblica e animale, le autorità competenti dovrebbero effettuare regolarmente controlli ufficiali, in base al rischio e con frequenza adeguata, presso il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica nell'Unione o presso i depositi o i locali dell'operatore responsabile della partita.

8) Le norme relative ai prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai controlli ufficiali da eseguire su tali prodotti composti sono sostanzialmente collegate e sono destinate a essere applicate in parallelo. E' pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

9) Per alcuni prodotti composti sono già previste esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma della decisione 2007/275/CE della Commissione (4). Poiché il presente regolamento stabilisce esenzioni per i prodotti attualmente contemplati dalla decisione 2007/275/CE, alcune disposizioni di tale decisione dovrebbero essere soppresse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e la suddetta decisione dovrebbe essere modificata di conseguenza.

10) Le prescrizioni in materia di sanità pubblica per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Analogamente, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (6) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011).

(3)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

(4)

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri (GU L 116 del 4.5.2007).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

1. i casi e le condizioni in cui i prodotti composti sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi in cui detta esenzione è giustificata;

2. l'esecuzione di controlli ufficiali specifici sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «prodotto composto»: prodotto composto come definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

2. «prodotti composti a lunga conservazione»: prodotti che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate.

Art. 3

Prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2022/887, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1674 e dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2652)

1. I seguenti prodotti composti a lunga conservazione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri:

a) i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a condizione che soddisfino le seguenti prescrizioni:

i) sono conformi alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (2);

ii) tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono conformi all'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

iii) sono identificati come destinati al consumo umano;

iv) sono imballati o sigillati in maniera sicura; e

v) sono elencati nell'allegato del presente regolamento;

b) i prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3.

2. Al momento dell'immissione in commercio, i prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono accompagnati da un attestato privato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6).

(1)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022).

(3)

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008).

(4)

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008).

(5)

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

Art. 4

Controlli ufficiali sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2022/887)

1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all'articolo 3, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in uno dei seguenti luoghi all'interno del territorio doganale dell'Unione:

a) il luogo di destinazione;

b) il punto di immissione in libera pratica nell'Unione;

c) i depositi o i locali dell'operatore responsabile della partita.

3. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 5

Modifica della decisione 2007/275/CE

La decisione 2007/275/CE è così modificata:

1) l'articolo 6 è soppresso;

2) l'allegato II è soppresso.

Art. 6

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1674)

Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 3)

In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell'Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Note relative alla tabella:

Colonna (1) - Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato» - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio [1]. La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l'ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da «ex», tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto.

Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da «ex». Ad esempio, per quanto riguarda «ex 2001 90 65», non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontalieri per i prodotti riportati nella colonna [2].

Colonna (2) - Spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l'esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Codici NC Spiegazioni
(1) (2)
1704, ex 1806 Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato bianco, non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1902 19, ex 1902 30, ex 1902 40 Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1904 10, ex 1904 20, ex 1904 90 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola). Preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1905 10, ex 1905 20, ex 1905 31, ex 1905 32, ex 1905 40, ex 1905 90 Prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, chips e snack croccanti, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2001 90 65, ex 2005 70 00, ex 1604 Olive ripiene di pesce, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2005 20 20 Chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2103 Miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2104 Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2106 Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2208 70 Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

_____________

[1] Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987).