Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/632 DELLA COMMISSIONE, 13 aprile 2021

G.U.U.E. 19 aprile 2021, n. L 132

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione(Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2022/1322)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 aprile 2021

Applicabile dal: 21 aprile 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell'Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare.

2) Conformemente al regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi devono essere presentate ad un posto di controllo frontaliero per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento (UE) 2017/625 impone alla Commissione di stabilire elenchi di animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale compresi prodotti derivati, prodotti compositi, fieno e paglia da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2).

4) Al fine di agevolare i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625, l'elenco stabilito nel presente regolamento dovrebbe descrivere in modo dettagliato animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a tali controlli ufficiali.

5) Il presente regolamento sostituisce interamente le norme relative ai controlli ufficiali effettuati all'ingresso nell'Unione su animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (3). Tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere abrogato.

6) Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (4) stabilisce i casi e le condizioni in cui alcune merci a basso rischio, compresi i prodotti composti, potrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e fissa norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici su dette merci. Il regolamento delegato (UE) 2021/630 sopprime le disposizioni della decisione 2007/275/CE della Commissione (5) che esentano i prodotti composti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Il presente regolamento sostituisce le restanti disposizioni della decisione 2007/275/CE relative ai prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/275/CE.

7) Dato che il regolamento delegato (UE) 2021/630 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(5)

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri (GU L 116 del 4.5.2007).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625 e indica i rispettivi codici della nomenclatura combinata.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «prodotto composto»: prodotto composto come definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

2. «setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell'allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1);

3. «piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell'allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011;

4. «peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell'allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011;

5. «prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell'allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011;

6. «pelli trattate»: pelli trattate come definite nell'allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011;

7. «lana non trattata»: lana non trattata come definita nell'allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(1)

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011).

Art. 3

Controlli ufficiali degli animali e delle merci elencati nell'allegato

Gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, i prodotti composti e il fieno e la paglia elencati nell'allegato del presente regolamento sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

Art. 4

Abrogazioni

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e la decisione 2007/275/CE sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021.

2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1322.