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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1322 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 2022

G.U.U.E. 29 luglio 2022, n. L 200

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 agosto 2022

Applicabile dal: 18 agosto 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali (1)), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (2) stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

2) Gli articoli 3, 5 e 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (4) prevedono prescrizioni per l'importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o del sistema armonizzato ("codici SA") di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Tali disposizioni sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione (5). Il regolamento delegato (UE) 2022/887 chiarisce quali sono i codici applicabili aggiungendo i codici mancanti ed eliminando i codici non più pertinenti. E' pertanto opportuno aggiungere le voci e i codici NC 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 e 3002 49 00 negli elenchi di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 al fine di evitare ambiguità in merito alle partite di merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (6) ha modificato i codici NC e le descrizioni delle merci, compresi i sottoprodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 dovrebbe rispecchiare tali modifiche.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021).

(3)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione, del 28 marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 154 del 7.6.2022)

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021).

Art. 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN