
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 16 aprile 2021, n. 262
- Allegato al Comunicato Assessorato del Territorio e dell'Ambiente pubblicato nella G.U.R.S. 21 maggio 2021, n. 22
Annullamento del decreto 26 marzo 2021 e modifica ed integrazione della composizione della Commissione tecnica regionale di acustica.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 2, comma 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che istituisce la figura del Tecnico competente in acustica e ne definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle Regioni;
VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
VISTO il D.A. n. 151/GAB del 24/09/2008 che, per la valutazione delle prestazioni rese dai richiedenti, istituisce apposita Commissione di valutazione;
VISTO il D.A. n. 41/GAB dell'8 marzo 2011 con il quale all'art. 3 si stabiliscono i criteri per la presentazione delle istanze;
VISTO il D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), della legge 30 ottobre 2014, n. 161". (G.U.R.I. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017);
VISTO il Capo VI del D.Lgs. 17/02/2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161" che stabilisce i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della Legge n. 447/1995;
VISTO l'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017 che istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione del tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o Province autonome;
VISTO l'art. 22 del D.Lgs. 42/2017 che stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 21;
VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 42/2017 che istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (di seguito TTNC);
VISTO l'art. 24 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 42/2017 che modifica il comma 7 dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilendo che: "La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica".
VISTO l'art. 28, comma 6 del D.Lgs. 42/2017, che dispone l'abrogazione del D.P.C.M. 31 marzo 1998 a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso;
VISTO il punto 3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 42/2017, che assegna alle Regioni i compiti di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del decreto, da parte dei soggetti che intendono iscriversi nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017, nonché la verifica della conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica, allo schema di cui all'allegato 2, parte B, ed della conformità dei corsi di aggiornamento professionale ai quali gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 dovranno partecipare ai sensi dell'allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 42/2017;
VISTO il documento del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento del 24/05/2019, prot. n. 9286 "Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017", "Altri indirizzi sull'applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica" e "Documento operativo per istruttoria (check list)".
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente al dott. Giuseppe Battaglia;
VISTO il D.D.G. n. 58 del 09 febbraio 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Maurici l'incarico ad interim di Dirigente Responsabile del "Servizio 2 Pianificazione Ambientale";
VISTO il D.D.G. n. 37 del 04/02/2019 che istituisce la Commissione tecnica regionale di acustica per l'adempimento dei compiti della Regione Siciliana di cui al D.Lgs. n. 42/2017;
VISTO il D.D.G. n. 344 del 20/05/2019 che integra la Commissione tecnica regionale di acustica, già istituita con D.D.G. n. 37 del 04/02/2019;
VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27 giugno 2019 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state assegnate al Servizio 2 le funzioni inerenti la Legge quadro n. 447/1995 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.D.G. n. 731 del 02 settembre 2019 di approvazione dell'organigramma del personale del Dipartimento dell'Ambiente, alla data del 31.08.2019;
CONSIDERATO che in seguito all'approvazione del nuovo organigramma con D.D.G. n. 731 del 02 settembre 2019, i componenti della Commissione rappresentanti del Dipartimento Ambiente sono stati assegnati ad altro incarico;
VISTO il D.D.G. n. 876 del 18 settembre 2020 con cui è stata modificata la Commissione Tecnica Regionale di acustica;
VISTO il D.D.G. n. 175 del 26 marzo 2021 con cui è stata modificata / integrata la Commissione Tecnica Regionale di acustica;
PRESO ATTO della presenza un refuso nell'articolato del D.D.G. n. 175 del 26 marzo 2021;
RITENUTO pertanto, di dovere annullare e sostituire il D.D.G. n. 175 del 26 marzo 2021;
RITENUTO che, in seguito al collocamento in quiescenza del Presidente della Commissione arch. Rosario Lazzaro, al fine di garantire le attività della stessa, per l'espletamento dei compiti della Regione previsti dal punto 3 allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, di dovere procedere alla nomina del nuovo Presidente, individuando il dott. Giuseppe Maurici, attuale Dirigente responsabile ad interim del Servizio 2 Dipartimento Ambiente.
Decreta:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Decreto, che annulla e sostituisce il D.D.G. n. 175 del 26 marzo 2021;
La composizione della Commissione Tecnica Regionale di acustica di cui al D.D.G. 749 del 13 settembre 2019, istituita per i compiti di cui al D.Lgs. 42/2017, è modificata ed integrata come di seguito specificato:
- Dott. Giuseppe Maurici - Presidente, Dirigente responsabile ad interim S.2 - D.R.A;
- Arch. Giantonio Lisciandrello - Componente, Funzionario direttivo S. 2 - D.R.A;
- Ing. Francesco Rosario Lipari - Componente supplente Istruttore direttivo S. 2 - D.R.A;
- Dott. Massimo Russo - Componente, ARPA Sicilia;
- Dott. Giuseppe Pistone - Componente supplente, ARPA Sicilia;
- Prof. Ing. Vincenzo Franzitta - Componente, Professore Associato dell'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici, S.S.D. ING- IND/11;
- Prof. Daniele Milone - Componente supplente, Ricercatore dell'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici, S.S.D. ING-IND/11;
- Prof. Luigi Marletta - Componente, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Catania - Fisica Tecnica Ambientale;
- Prof. Alberto Fichera - Componente supplente, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Catania, Fisica Tecnica Industriale;
- Prof. Ing. Santi Maria Cascone - Componente, rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania;
- Prof. Ing. Santo Magrì - Componente supplente, rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania;
- Ing. Dario Tomasini - Componente, rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo;
- Ing. Duilio Castiglia - Componente supplente, rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo;
- Prof. Giuseppe Cannistraro - Componente, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Messina;
- Prof. Antonio Piccolo - Componente supplente, Professore Associato dell'Università degli Studi di Messina;
- Prof. Antonio Messineo - Componente, Professore Ordinario di Fisica tecnica ambientale - S.S.D.Ing.Ind - Università degli Studi di Enna "Kore";
- Prof. Dario Ticali - Componente supplente, Professore Associato di Strade, ferrovie e aeroporti - S.S.D.ICAR/04 dell'Università degli Studi di Enna "Kore";
La Commissione Tecnica Regionale di Acustica è istituita per l'adempimento dei compiti della Regione di cui al punto 3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42, per la valutazione del possesso dei requisiti dei richiedenti di cui all'art. 22 del citato decreto, nonché per la verifica della conformità dei corsi abilitanti alla qualifica di tecnico competente in acustica, allo schema di cui all'Allegato 2, parte B dello stesso decreto;
La Commissione verifica la conformità dei corsi di aggiornamento professionale a cui gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 dovranno partecipare, ai sensi dell'allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 42/2017;
La Commissione, altresì, verifica relativamente al periodo transitorio, l'idoneità dei requisiti posseduti dai candidati di cui al comma 2 dell'art. 22 del decreto, tenendo conto anche dei criteri stabiliti dal D.A. n. 41/GAB dell'8 marzo 2011;
Possono partecipare alla Commissione con funzione consultiva altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno;
La partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica regionale di acustica non prevede rimborsi spese, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;
Il presente Decreto non necessita del visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 100/99 [N.d.R. recte: legge regionale 10/99], in quanto rientra tra gli atti non assoggettati all'esame delle Ragionerie Centrali, di cui alla circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 3/2005;