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N.d.R. Per la sostituzione del presente si rimanda all'art. 8, comma 5, del D.A. Salute 9 gennaio 2024, n. 20.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2021

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 4 giugno 2021, n. 24

Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture.

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L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

VISTO il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;

VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";

VISTA l'Intesa sancita nella seduta del 5 ottobre 2006 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la Salute 2006-2008 che, al punto 4.9, prevede che l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia connessa alla esigenza prioritaria di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 n. 243/CSR in attuazione dell'articolo 7, comma 1 del Patto per la Salute 2010-2012, che prevede la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;

VISTA l'intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale, e sono state definiti requisiti ed evidenze che devono essere presenti nella normativa di riferimento di ogni regione;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 gennaio 2012 [N.d.R. recte: Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012] e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;

VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 con il quale i requisiti di cui all'Allegato A all'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR sono stati integrati e raccordati con i requisiti generali di cui al D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e con la normativa di settore vigente;

VISTO in particolare l'art. 3 del DA 2 marzo 2016, n. 319, che adotta i seguenti elenchi:

"Allegato 3 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie di tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie";

Allegato 4A "Requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture sanitarie (escluse le strutture di cui all'allegato 4B)";

Allegato 4B "Requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali mono specialistiche non allocate entro strutture di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno";

che definiscono i requisiti che le strutture sanitarie devono possedere ai fini della concessione e del mantenimento, rispettivamente, dell'autorizzazione sanitaria (Allegato 3) e dell'accreditamento (Allegati 4A e 4B);

CONSIDERATO che con il D.A. 2 marzo 2016, n. 319, ai fini di un inserimento armonico nel sistema di accreditamento della Regione Siciliana, è stato effettuato il raccordo dei requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR con i requisiti previsti dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890, avendo riguardo alla coerenza interna del sistema di requisiti;

VISTA la relazione prot. 23677 del 13 maggio 2021 con oggetto "Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20-1-2012 [N.d.R. recte: Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20-12-2012] e dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR. Semplificazione del D.A. 2 marzo 2016, n. 319";

RITENUTO opportuno, al fine di facilitarne l'applicazione da parte delle strutture sanitarie e dei valutatori impegnati nelle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti, riorganizzare il sistema di requisiti generali identificando in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture;

RITENUTO opportuno, quindi, adottare elenchi separati in cui siano riportati, rispettivamente, i requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e i requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento, distinti in rapporto alle diverse tipologie di strutture;

Decreta:

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Art. 1

Finalità

Al fine di facilitare l'applicazione dei requisiti generali per la concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento e semplificare lo svolgimento delle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento, sono adottati gli elenchi allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante.

Gli elenchi allegati al presente provvedimento riorganizzano il sistema di requisiti generali definito con il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 identificando in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture.

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Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle strutture sanitarie, pubbliche e private, in ragione della complessità della struttura, secondo la seguente classificazione:

1. Strutture Non Residenziali Semplici: Studio Medico; Ambulatorio medico in cui opera un solo professionista.

2 Strutture Non Residenziali Complesse: Ambulatorio medico in cui opera più di un professionista; Poliambulatorio; Struttura di Medicina di Laboratorio; Struttura di Medicina di Laboratorio Aggregata; Strutture di Diagnostica per Immagini - Radiologia Diagnostica; Strutture di Diagnostica per Immagini - Medicina Nucleare; Strutture Non residenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche; Strutture Non Residenziali di assistenza a disabili ex art. 26 L. 833/1978, Consultorio familiare; Centro dialisi; Stabilimento termale.

3. Strutture Semiresidenziali e Residenziali: Centro diurno; Comunità terapeutica assistita (CTA); Comunità terapeutica ad alta protezione (CTAP); Residenza sanitaria assistenziale (RSA); Strutture residenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche; Strutture residenziali di assistenza a disabili ex art. 26 L. 833/1978; Comunità residenziale; Comunità alloggio; Hospice; altre strutture residenziali.

4. Cure Domiciliari: Cure Domiciliari di Base, Cure Domiciliari di I, II e III Livello; Cure Domiciliari palliative; Strutture di assistenza domiciliare a disabili ex art. 26 L. 833/1978; altre strutture di assistenza domiciliare o extramurale.

5. Strutture Sanitarie di Assistenza Ospedaliera: Strutture di ricovero per acuti in regime ordinario; Day Surgery autonomi.

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Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Studio: Struttura presso la quale opera un solo professionista che svolge senza intermediazione la propria attività professionale la quale prevale rispetto a qualunque altro aspetto. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona fisica.

b) Ambulatorio dove opera un solo professionista: Struttura in cui opera un solo professionista, con individualità e organizzazione propria dove per la complessità della struttura e per il tipo delle attrezzature impiegate, oltre all'attività professionale la cui responsabilità rimane sempre in capo al singolo professionista, è richiesta una specifica attività gestionale finalizzata all'organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona fisica o ad una persona giuridica.

c) Ambulatorio dove opera più di un professionista: Struttura mono specialistica, in cui opera più di un professionista, con individualità e organizzazione propria dove per la complessità della struttura e per il tipo delle attrezzature impiegate, oltre all'attività professionale la cui responsabilità rimane sempre in capo al singolo professionista, è richiesta una specifica attività gestionale finalizzata all'organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona giuridica.

d) Poliambulatorio: Struttura poli specialistica, in cui operano più professionisti di diverse specialità, con individualità e organizzazione propria dove per la complessità della struttura e per il tipo delle attrezzature impiegate, oltre all'attività professionale la cui responsabilità rimane sempre in capo al singolo professionista, è richiesta una specifica attività gestionale finalizzata all'organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona giuridica.

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Art. 4

Requisiti generali per l'autorizzazione all'esercizio

Sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, con i quali i requisiti di cui all'allegato 3 al D.A. 2 marzo 2016, n. 319 sono riorganizzati identificando in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare, in ragione del livello di complessità delle strutture, ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione sanitaria:

- Allegato A1 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture non residenziali semplici";

- Allegato A2 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture non residenziali complesse";

- Allegato A3 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture semiresidenziali e residenziali";

- Allegato A4 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture che erogano cure domiciliari";

- Allegato A5 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture di ricovero per acuti in regime ordinario";

- Allegato A6 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture di Day Surgery autonomo".

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Art. 5

Requisiti generali per l'accreditamento

Sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, con i quali i requisiti cui agli allegati 4A e 4B al D.A. 2 marzo 2016, n. 319 sono riorganizzati identificando in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare, in ragione del livello di complessità delle strutture, ai fini della concessione e del mantenimento dell'accreditamento istituzionale:

- Allegato B1 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture non residenziali semplici";

- Allegato B2 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture non residenziali complesse";

- Allegato B3 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali";

- Allegato B4 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture che erogano cure domiciliari";

- Allegato B5 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture di ricovero per acuti in regime ordinario";

- Allegato B6 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture di Day Surgery autonomo".

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Art. 6

Norme finali

Gli allegati di cui al presente provvedimento sostituiscono gli Allegati 3, 4A e 4B del D.A. 2 marzo 2016, n. 319.

Rimane confermato quant'altro statuito con il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 e non modificato con il presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato.

Palermo, 17 maggio 2021.

Il Presidente: MUSUMECI

n. q. di Assessore per la salute ad interim

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