Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2024, n. 20

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 26 gennaio 2024, n. 5

Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture. (1)

(1)

Per le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda al D.A. Salute 11 marzo 2025, n. 229.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

VISTO il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, e s.m.i., con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;

VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e s.m.i.;

VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";

VISTA l'Intesa sancita nella seduta del 5 ottobre 2006 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la Salute 2006-2008 che, al punto 4.9, prevede che l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia connessa alla esigenza prioritaria di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 n. 243/CSR in attuazione dell'articolo 7, comma 1 del Patto per la Salute 2010-2012, che prevede la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale, e sono stati definiti requisiti ed evidenze che devono essere presenti nella normativa di riferimento di ogni regione;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 gennaio 2012 [N.d.R. recte: Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012] e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;

VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" e, in particolare, l'art. 15, comma 1, lettere a) e b);

VISTO il D.M. Salute 19 dicembre 2022 "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";

VISTO il D.M. Salute 26 settembre 2023 "Proroga dei termini di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2022 concernente Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";

VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 con il quale i requisiti di cui all'Allegato A all'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR sono stati integrati e raccordati con i requisiti generali di cui al D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e con la normativa di settore vigente avendo riguardo alla coerenza interna del sistema di requisiti;

VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 con il quale si è provveduto a semplificare il sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale definito dal D.A. 2 marzo 2016, n. 319 e a identificare i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture;

VISTO il D.A. 9 agosto 2022, n. 724 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463";

VISTO il D.A. 29 maggio 2023, n. 560 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463";

VISTO il D.A. 4 luglio 2023, n. 741 "Testo del D.A. 9 agosto 2022 (in GURS n. 40 del 26 agosto 2022), coordinato con le modifiche introdotte con D.A. 29 maggio 2023, n. 560 (in GURS n. 24 del 9 giugno 2023), recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463";

VISTA la relazione prot. 42112 del 4 dicembre 2023 con oggetto "Adeguamento della normativa regionale in materia di requisiti generali al D.A. 4 luglio 2023, n. 741 e al D.M. Salute 19 dicembre 2022";

RITENUTO di dover integrare il sistema dei requisiti generali definito dal D.A. 17 maggio 2021, n. 436 con le innovazioni introdotte dal D.M. Salute 19 dicembre 2022 con riferimento, in particolare, all'art. 2 e all'allegato "A" del D.M. Salute 19 dicembre 2022;

RITENUTO di dover integrare il sistema dei requisiti generali definito dal D.A. 17 maggio 2021, n. 436 con riferimento alle nuove fattispecie introdotte dal D.A. 9 agosto 2022, n. 724 con esclusione di "Strutture integrate" e "Reti assistenziali" per le quali saranno definiti specifici provvedimenti;

RITENUTO inoltre, di prevedere un periodo di tempo per l'adeguamento delle strutture sanitarie alle innovazioni introdotte con il presente provvedimento e di doverlo allineare alle scadenze definite dal D.M. 26 settembre 2023;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitarne l'applicazione da parte delle strutture sanitarie e dei valutatori impegnati nelle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti, organizzare il sistema di requisiti generali identificando in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture, includendo le nuove fattispecie di cui al D.A. 4 luglio 2023, n. 741;

RITENUTO opportuno, quindi, adottare elenchi separati in cui siano riportati, rispettivamente, i requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e i requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento, distinti in rapporto alle diverse tipologie di strutture e, pertanto, sostituire il D.A. 17 maggio 2021, n. 436;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il sistema di requisiti generali definito con il D.A. 2 marzo 2016, n. 319, riorganizzato con il D.A. 17 maggio 2021, n. 436, con il presente provvedimento è integrato con gli elementi introdotti dall'Allegato "A" al D.M. Salute 19 dicembre 2022 con riferimento ai quali sono identificati ulteriori requisiti o evidenze da verificare in ragione della tipologia di struttura considerata.

2. Al fine di facilitare l'applicazione dei requisiti generali per la concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento e semplificare lo svolgimento delle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento, sono adottati gli elenchi allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante.

3. Gli elenchi allegati al presente provvedimento organizzano il sistema di requisiti generali identificando in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture, come definite dal successivo articolo, anche con riferimento alle nuove fattispecie di cui al D.A. 4 luglio 2023, n. 741.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Azienda Multipresidio: Azienda sanitaria pubblica o privata da cui dipendono più strutture dotate di autonomia organizzativa. Rientrano in questa fattispecie: Aziende Sanitarie Provinciali; Aziende Ospedaliere multipresidio, IRCCS multipresidio, Aziende Ospedaliere Universitarie multipresidio, Case di Cura private multipresidio.

b) Azienda Monopresidio: Azienda sanitaria pubblica o privata che opera in un unico plesso ovvero articolata in più plessi non dotati di autonomia organizzativa. Rientrano in questa fattispecie: Aziende Ospedaliere monopresidio, IRCCS monopresidio, Aziende Ospedaliere Universitarie monopresidio, Case di Cura private monopresidio.

c) Studio: Struttura non residenziale mono specialistica presso la quale opera un solo professionista che svolge senza intermediazione la propria attività professionale la quale prevale rispetto a qualunque altro aspetto. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona fisica.

d) Ambulatorio dove opera un solo professionista: Struttura non residenziale monospecialistica in cui opera un solo professionista, con individualità e organizzazione propria dove per la complessità della struttura e per il tipo delle attrezzature impiegate, oltre all'attività professionale la cui responsabilità rimane sempre in capo al singolo professionista, è richiesta una specifica attività gestionale finalizzata all'organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona fisica o ad una persona giuridica.

e) Ambulatorio dove opera più di un professionista: Struttura non residenziale monospecialistica, in cui opera più di un professionista, con individualità e organizzazione propria dove per la complessità della struttura e per il tipo delle attrezzature impiegate, oltre all'attività professionale la cui responsabilità rimane sempre in capo al singolo professionista, è richiesta una specifica attività gestionale finalizzata all'organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona giuridica.

f) Struttura polispecialistica: Struttura non residenziale in cui operano più professionisti di diverse specialità nel medesimo regime assistenziale, con individualità e organizzazione propria dove per la complessità della struttura e per il tipo delle attrezzature impiegate, oltre all'attività professionale la cui responsabilità rimane sempre in capo al singolo professionista, è richiesta una specifica attività gestionale finalizzata all'organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona giuridica. Non rientrano in questa fattispecie le strutture di assistenza ospedaliera.

g) Struttura polivalente: Struttura in cui operano più professionisti di diverse specialità in più regimi assistenziali differenti, con individualità e organizzazione propria dove per la complessità della struttura e per il tipo di attività realizzate, oltre all'attività professionale la cui responsabilità rimane sempre in capo al singolo professionista, è richiesta una specifica attività gestionale finalizzata all'organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona giuridica. Non rientrano in questa fattispecie le strutture di assistenza ospedaliera.

h) Strutture di assistenza ospedaliera: Struttura di assistenza in regime di ricovero ospedaliero in cui operano più professionisti di diverse specialità con individualità e organizzazione propria dove per la complessità della struttura e per il tipo di attività realizzate, oltre all'attività professionale la cui responsabilità rimane sempre in capo al singolo professionista, è richiesta una specifica attività gestionale finalizzata all'organizzazione del lavoro ed alla gestione delle risorse. Rientrano in questa fattispecie le strutture per le quali la titolarità dell'autorizzazione sanitaria è attribuita ad una persona giuridica.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle strutture sanitarie, pubbliche e private, in ragione della complessità della struttura, secondo la seguente classificazione:

a. Strutture Non Residenziali Semplici: Studio Medico; Ambulatorio medico in cui opera un solo professionista.

b. Strutture Non Residenziali Complesse: Ambulatorio medico in cui opera più di un professionista; Struttura di Medicina di Laboratorio; Struttura di Medicina di Laboratorio Aggregata; Strutture di Diagnostica per Immagini - Radiologia Diagnostica; Strutture di Diagnostica per Immagini - Medicina Nucleare; Strutture Non residenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche; Strutture di assistenza a disabili ex art. 26 L. 833/1978 che erogano esclusivamente attività in regime ambulatoriale; Consultorio familiare; Centro dialisi; Stabilimento termale.

c. Strutture polispecialistiche: Poliambulatorio, altre strutture polispecialistiche.

d. Strutture Semiresidenziali: Centro diurno; Strutture semiresidenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche; Strutture di assistenza a disabili ex art. 26 L. 833/1978 che erogano esclusivamente attività in regime semiresidenziale; altre strutture semiresidenziali.

e. Strutture Residenziali: Comunità terapeutica assistita (CTA); Comunità terapeutica ad alta protezione (CTAP); Residenza sanitaria assistenziale (RSA); Strutture residenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche; Strutture di assistenza a disabili ex art. 26 L. 833/1978 che erogano esclusivamente attività in regime residenziale; Comunità residenziale; Comunità alloggio; Hospice; altre strutture residenziali.

f. Strutture polivalenti: Strutture di assistenza a disabili ex art. 26 L. 833/1978 che erogano prestazioni in più regimi assistenziali differenti; altre strutture polivalenti.

g. Cure Domiciliari: Cure Domiciliari palliative; Strutture di assistenza a disabili ex art. 26 L. 833/1978 che erogano esclusivamente attività in regime domiciliare o extramurale; altre strutture di assistenza domiciliare o extramurale.

h. Strutture di Assistenza Ospedaliera in regime ordinario: Strutture ospedaliere pubbliche di ricovero in regime ordinario; Case di cura private.

i. Strutture di Assistenza Ospedaliera in regime diurno: Day Surgery autonomi; altre strutture di ricovero in regime diurno.

Art. 4

Requisiti generali per l'autorizzazione all'esercizio delle aziende monopresidio

1. Sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, che identificano in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare, in ragione del livello di complessità delle strutture, ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione sanitaria delle aziende monopresidio:

Allegato A1 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture non residenziali semplici monopresidio";

Allegato A2 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture non residenziali complesse monopresidio";

Allegato A3 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture polispecialistiche monopresidio";

Allegato A4 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture semiresidenziali monopresidio";

Allegato A5 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture residenziali monopresidio";

Allegato A6 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture polivalenti monopresidio";

Allegato A7 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture che erogano cure domiciliari monopresidio";

Allegato A8 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture di assistenza ospedaliera in regime ordinario monopresidio";

Allegato A9 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture di assistenza ospedaliera in regime diurno monopresidio".

Art. 5

Requisiti generali per l'accreditamento delle aziende monopresidio:

1. Sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, che identificano in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare, in ragione del livello di complessità delle strutture, ai fini della concessione e del mantenimento dell'accreditamento istituzionale delle aziende monopresidio:

Allegato B1 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture non residenziali semplici monopresidio";

Allegato B2 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture non residenziali complesse monopresidio";

Allegato B3 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture polispecialistiche monopresidio";

Allegato B4 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture semiresidenziali monopresidio";

Allegato B5 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture residenziali monopresidio";

Allegato B6 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture polivalenti monopresidio";

Allegato B7 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture che erogano cure domiciliari monopresidio";

Allegato B8 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture di assistenza ospedaliera in regime ordinario monopresidio";

Allegato B9 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie di assistenza ospedaliera in regime diurno monopresidio".

Art. 6

Requisiti generali per l'autorizzazione all'esercizio delle aziende multipresidio

1. Sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, che identificano in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare, in ragione del livello di complessità delle strutture, ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione sanitaria delle aziende multipresidio:

Allegato C1 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle Aziende multipresidio";

Allegato C2 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture non residenziali semplici dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato C3 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture non residenziali complesse dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato C4 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture polispecialistiche dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato C5 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture semiresidenziali dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato C6 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture residenziali dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato C7 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture polivalenti dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato C8 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture che erogano cure domiciliari dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato C9 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture di assistenza ospedaliera in regime ordinario dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato C10 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie delle strutture di assistenza ospedaliera in regime diurno dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio".

Art. 7

Requisiti generali per l'accreditamento delle aziende multipresidio:

1. Sono adottati i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, che identificano in modo puntuale i requisiti da applicare e le evidenze da ricercare, in ragione del livello di complessità delle strutture, ai fini della concessione e del mantenimento dell'accreditamento istituzionale delle aziende multipresidio:

Allegato D1 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle Aziende multipresidio";

Allegato D2 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture non residenziali semplici dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato D3 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture non residenziali complesse dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato D4 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture polispecialistiche dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato D5 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture semiresidenziali dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato D6 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture residenziali dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato D7 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture polivalenti dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato D8 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture che erogano cure domiciliari dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato D9 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture di assistenza ospedaliera in regime ordinario dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio";

Allegato D10 "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali per l'accreditamento delle strutture di assistenza ospedaliera in regime diurno dotate di autonomia organizzativa dipendenti da aziende multipresidio".

Art. 8

Norme finali

1. A modifica del comma 6 dell'art. 3, del D.A. 4 luglio 2023, n. 741, ai fini della verifica di conformità ai requisiti per l'autorizzazione sanitaria delle Aziende multipresidio si procede come segue:

a) presso le strutture in staff alla Direzione aziendale e presso i settori amministrativi delle Aziende multipresidio, pubbliche e private, sono ricercate le evidenze relative ai requisiti generali di cui all'allegato C1 al presente provvedimento;

b) presso le singole strutture dipendenti dalle Aziende multipresidio, pubbliche e private, sono ricercate le evidenze relative ai requisiti specifici definiti dai provvedimenti di settore e ai requisiti generali definiti dai corrispondenti allegati da C2 a C10 al presente provvedimento, ovvero sono ricercate le evidenze relative ai requisiti definiti dal provvedimento unico che definisce sia i requisiti generali, sia i requisiti specifici, se adottato.

2. A modifica del comma 7 dell'art. 6, del D.A. 4 luglio 2023, n. 741, ai fini della verifica di conformità ai requisiti per l'accreditamento delle Aziende multipresidio si procede come segue:

a) presso le Direzioni aziendali, presso le strutture in staff alla Direzione aziendale e presso i settori amministrativi delle Aziende multipresidio, pubbliche e private, sono ricercate le evidenze relative ai requisiti generali di cui all'allegato D1 al presente provvedimento;

b) presso le singole strutture dipendenti dalle Aziende multipresidio, pubbliche e private, sono ricercate le evidenze relative ai requisiti specifici definiti dai provvedimenti di settore e ai requisiti generali definiti dai corrispondenti allegati da D2 a D10 al presente provvedimento, ovvero sono ricercate le evidenze relative ai requisiti definiti dal provvedimento unico che definisce sia i requisiti generali, sia i requisiti specifici, se adottato.

3. La lettera c) dell'art. 2, comma 3 del D.A. 4 luglio 2023, n. 741 è sostituita come segue:

"c) Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per le seguenti strutture:

- Strutture Non Residenziali Semplici: Studio medico privato; Studio odontoiatrico privato; Ambulatorio medico privato in cui opera un solo professionista; Ambulatorio odontoiatrico privato in cui opera un solo professionista".

4. Restano vigenti i requisiti specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento fissati dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa specifica di settore.

5. Il presente provvedimento sostituisce il D.A 17 maggio 2021, n. 436. Gli allegati di cui al presente provvedimento sostituiscono gli Allegati 3, 4A e 4B del D.A. 2 marzo 2016, n. 319. Rimane confermato quant'altro statuito con il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 e non modificato con il presente provvedimento.

6. I requisiti identificati con i codici 2A.01.06.01; 2A.02.04.03; 2A.02.05.01 (1); 2A.03.10.01; 2A.04.12.01 (2); 2A.06.02.01 si applicano a far data dal termine fissato dall'art. 5, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2022 e, per i dodici mesi successivi, esclusivamente in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti; successivamente si applicano a tutte le strutture pubbliche e private, anche ai fini del rinnovo dell'accreditamento e delle verifiche per il mantenimento dell'autorizzazione.

7. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito web dell'Assessorato alla Salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 9 gennaio 2024.

VOLO

(1)

Con Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 26 gennaio 2024, n. 5, il codice annotato, deve intendersi riferito esclusivamente alle evidenze con sub codice 05 e 06.

(2)

Codice sostituito da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 26 gennaio 2024, n. 5.

(1)

L'Evidenza 07 al requisito 1A.01.03.02 è da intendersi eliminata da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 26 gennaio 2024, n. 5.

(1)

L'Evidenza 07 al requisito 1A.01.03.02 è da intendersi eliminata da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 26 gennaio 2024, n. 5.