
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 3 giugno 2021
G.U.R.S. 18 giugno 2021, n. 26
Disciplina per la modalità di esercizio dei servizi di linea di trasporto turistico a carattere stagionale, effettuati mediante utilizzo di autobus extraurbani, che collegano due o più comuni contigui.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti;
Visto il D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;
Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 luglio 2019, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 29 novembre 2017, n. 643/Area1/SG, con il quale l'on. le Marco Falcone è stato nominato Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;
Visto l'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, concernente disposizioni sul riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto pubblico locale -T.P.L.;
Visto l'articolo 47, comma 2, della legge regionale n. 5/2014, contenente modifiche all'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005 in materia di autolinee a carattere stagionale;
Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 9/2015 "Servizi di autolinee urbane", con il quale sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 27, comma 6, della citata legge regionale n. 19/2005 in ordine alle autolinee a carattere stagionale, demandando la disciplina dell'esecuzione della suddetta disposizione all'adozione di decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;
Preso atto che, in fase di prima attuazione, con precedente D.A. n. 14 /GAB del 9 giugno 2015, è stata disciplinata l'esecuzione dell'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005 in merito alle autolinee a carattere stagionale, limitatamente alle fattispecie di utilizzo di autobus scoperti su itinerari comunali ed extracomunali;
Ritenuto anche in relazione alle esigenze di mobilità stagionale connesse all'utenza dei comuni a prevalente economia turistica, regolamentarne le modalità esecutive anche per i restanti mezzi di trasporto, su itinerari extracomunali di competenza dell'Amministrazione regionale;
Considerato che le linee a carattere stagionale e con finalità turistiche di cui alla citata disposizione normativa, aventi carattere commerciale, esulano dal perimetro dei servizi di trasporto pubblico extraurbano, e devono svolgersi senza sovrapposizioni e/o interferenze con l'attuale rete del trasporto pubblico locale e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale, dovendo eventuali oneri finanziari ad essi connessi essere posti esclusivamente a carico dei comuni interessati, secondo quanto previsto dalla norma richiamata;
Decreta:
Il presente provvedimento disciplina le modalità di esercizio dei servizi di linea di trasporto turistico, a carattere stagionale, d'ora in poi definiti "autolinee turistiche regionali", effettuati mediante utilizzo di autobus extraurbani, che collegano due o più comuni contigui, per la maggior parte a prevalente economia turistica, secondo le vigenti disposizioni normative, senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale.
Costituiscono condizioni necessarie per lo svolgimento delle autolinee turistiche regionali:
I. l'esistenza di apposita convenzione tra le amministrazioni comunali, con territori contigui, interessate dal percorso che disciplini:
a. percorsi e le fermate (in termini di numero e di ubicazione) da effettuarsi negli ambiti comunali di rispettiva competenza;
b. le frequenze e gli orari di svolgimento dei servizi;
c. eventuali oneri finanziari a carico delle amministrazioni comunali;
II. l'articolazione degli itinerari lungo percorsi e/o destinazioni funzionali alla fruizione di attrattori turistici, storico-ambientali, naturalistici e paesaggistici;
III. l'offerta indifferenziata al pubblico;
IV. l'attivazione della linea stagionale entro il periodo 1 aprile / 30 ottobre;
V. l'applicazione di tariffe predeterminate dal vettore, a fasce chilometriche, in misura almeno superiore al 50% delle tariffe determinate con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, per i servizi pubblici di linea.
E' fatto divieto all'esercizio di autolinee turistiche regionali su itinerari già serviti, anche parzialmente, da collegamenti di trasporto pubblico locale.
E' fatta salva tuttavia la possibilità di consentire l'esercizio delle autolinee turistiche su itinerari serviti da servizi di trasporto pubblico locale in relazione al raggiungimento di una destinazione specificamente funzionale alla fruizione di attrattori turistici, storico-ambientali, naturalistici e paesaggistici, purchè sia consentita esclusivamente la salita dell'utente nelle diverse fermate del percorso e la discesa avvenga esclusivamente al punto di destinazione finale del percorso autorizzato (e viceversa per le corse di ritorno). Non è pertanto autorizzabile un servizio che consenta spostamenti di passeggeri lungo le fermate intermedie del percorso, non connessi alla specificità del servizio.
Le autolinee turistiche regionali sono soggette a regime autorizzativo, con rinnovo annuale, da parte della competente struttura del Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti. A tal fine:
A. i comuni interessati dal servizio dovranno preliminarmente inviare al Dipartimento regionale copia della Convenzione di cui all'Art. 2) punto II precedente, corredata da relazione tecnica che dovrà dare adeguata evidenza esplicativa della coerenza e conformità della linea regionale turistica da attivarsi ai vigenti programmi comunali, ove previsti, di mobilità urbana sostenibile. Le fermate in detta convenzione indicate saranno soggette alla preventiva autorizzazione ai fini della sicurezza d'esercizio, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, da parte del Dipartimento regionale, ai fini del rilascio dei nulla osta di cui al seguente art. 4, lettera g).
B. L'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, dovrà presentare documentata istanza comprovante:
a) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di autotrasportatore su strada di persone, di cui al regolamento comunitario n. 1071/2009 e D.D. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011;
b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale, entro i due anni dal rilascio dell'autorizzazione, secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati al sistema SINCERT;
c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dell'autoservizio;
f) disporre di autobus di classe III/B ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, e almeno con motorizzazione "Euro 5" o alternativa, rispondenti alle normative vigenti.
E' fatto divieto di utilizzo di autobus immatricolati per il disimpegno dei servizi di t.p.l. e di autobus adibiti al noleggio autobus con conducente.
E' fatta salva la possibilità di utilizzo di autobus immatricolati a noleggio con conducente esclusivamente per il primo anno di attivazione del servizio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003;
g) ottenere, da parte dei competenti organi comunali, il nulla osta sulle aree di fermata ai sensi dell'art. 352 del Regolamento d'attuazione ed esecuzione del Codice della strada.
La domanda di cui al precedente art. 4, lettera B, per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è presentata all'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Servizio 1 Autotrasporto di persone, e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4:
a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese. In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
b) dichiarazione relativa all'iscrizione al R.E.N. di cui al regolamento comunitario n. 1071/09. In caso di riunioni di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;
c) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati;
d) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1196/69 e successive modificazioni, di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l'impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile. In caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite.
Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:
a) scheda contenente il programma di esercizio del servizio con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenze di esercizio;
c) cartina stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste;
d) sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;
f) certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT; in caso di riunione di imprese tale certificazione deve essere prodotta per ciascuna delle imprese riunite.
L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, rispetta:
a) le condizioni previste dall'art. 4, dalla lettera a) alla lettera g);
b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.
L'impresa è tenuta inoltre a:
a) comunicare al competente Assessorato delle infrastrutture e della mobilità l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;
b) tenere a bordo dell'autobus adibito a servizio la copia dell'autorizzazione certificata conforme dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
c) adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, lettera f);
d) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
e) attivare l'esercizio del servizio entro sessanta giorni dalla data di inizio prevista dall'autorizzazione;
f) comunicare tempestivamente al competente Assessorato delle infrastrutture e della mobilità le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore, nonché attenersi alle indicazioni fornite dalla sopra citata Amministrazione in materia di itinerari provvisori conseguenti ad eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili.
L'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art. 6, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, anche mediante accesso a bordo degli autobus.
Sanzioni amministrative e pecuniarie
Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/92 e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie le seguenti ulteriori infrazioni:
a) infrazioni riguardanti variazione del percorso, salvo i casi di forza maggiore e l'effettuazione di fermate non autorizzate.
Le infrazioni rientranti in tale tipologia sono sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati e al loro specifico impiego nel servizio e sia a riguardo ai conducenti. Tali infrazioni si sostanziano per quanto riguarda i veicoli, all'effettuazione da parte di un'impresa in possesso di autorizzazione ad esercitare autolinee turistiche con autobus non autorizzati dalla Regione siciliana e/o non in regola con la revisione, e/o non muniti dei sistemi antincendio e di sicurezza. Per quanto riguarda i conducenti le infrazioni si sostanziano nel mancato rispetto dei tempi di guida e riposo degli autisti, nelle mancate visite annuali cui sottoporre i conducenti ai sensi del D.M. n. 88/99 e s.m.i. e sia nell'utilizzo di conducenti senza regolare contratto di lavoro.
Le infrazioni rientranti in tale tipologia sono sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1500,00;
c) rilascio di biglietto con tariffa diversa da quella autorizzata o per relazioni di traffico vietate dall'autorizzazione regionale.
Le infrazioni rientranti in tale tipologia sono sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00.
I versamenti per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono da imputare al "Capitolo 2301 capo 8 del bilancio della Regione siciliana".
Gli organi accertatori che hanno provveduto all'accertamento delle sopracitate sanzioni inviano il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, quale autorità competente.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
La Regione siciliana procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea turistico regionale nei casi disciplinati dal presente decreto.
La Regione siciliana procede alla sospensione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 8 del presente decreto in base ai seguenti parametri:
a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è fissato nel numero massimo di tre.
La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni.
La Regione siciliana procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea turistico regionale:
a) in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 1071/09, e cancellazione dal R.E.N.;
b) quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di tre anni consecutivi, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 90 giorni.
L'impresa che è incorsa nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione può richiederne una nuova autorizzazione al trascorrere di un anno dall'intervenuto provvedimento di revoca.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.
Palermo, 3 giugno 2021.
FALCONE