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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 giugno 2021

G.U.R.S. 2 luglio 2021, n. 28

Disposizioni attuative dell'art. 5, commi 11 e 12, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA D'INTESA CON L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Decreto-legge di rilancio 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) e s.m.i;

VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»", applicabile sino al 31.12.2023 ai sensi del Regolamento (UE) n. 972/2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01) 20/03/2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 112 I/01) - Primo Emendamento 04/04/2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 164/03) - Secondo Emendamento 13/05/2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 218/03) - Terzo Emendamento 02/07/2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 340 I/01) - Quarto Emendamento 13/10/2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa alla modifica del "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2021/C 34/06) - Quinta modifica del 10 febbraio 2021;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;

VISTI in particolare gli articoli 5 commi 11 e 12, 6, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

VISTA la legge regionale n. 36 del 30/12/2020 e, in particolare, l'articolo n. 7;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice Antimafia";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

CONSIDERATO che devono essere stabilite specifiche disposizioni attuative in ordine alle previsioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 11, della legge regionale n. 9/2020, prevede che:

"11. Le risorse a valere sul PO-FESR Sicilia 2007-2013 liberate a seguito di certificazione e finalizzate ad interventi di edilizia sanitaria sono riutilizzate per le medesime finalità e per l'acquisto di tecnologie mediche.";

e che il successivo comma 12 prevede che:

"Le risorse di cui al comma 11, ai sensi delle rispettive normative comunitarie e fino ad un massimo di 40.000 migliaia di euro, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo che opera mediante contributi a fondo perduto istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. e destinato alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi. Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale.";

CONSIDERATO altresì, che l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9/2020, dispone che:

"1. Le disposizioni per l'attuazione di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 5, ... sono disciplinate con le modalità individuate anche dal comma 2, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia d'intesa con l'Assessore regionale competente."

e che il successivo comma 2 stabilisce che:

2. Le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, ai fini dell'istruttoria, senza alcuna valutazione del merito creditizio e senza alcuna garanzia. La concessione e l'erogazione dei benefici è riconducibile alla verifica dei requisiti sulla base della produzione di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'istante. L'IRFIS, gestore del fondo, è autorizzato a stipulare con soggetti pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione delle misure di cui al presente articolo. Rimangono a carico del fondo le commissioni pari allo 0,5 per cento annuo, calcolate sulle somme erogate al netto dei rientri, per il gestore oltre tutte le spese per le convenzioni, nonché le perdite e le spese legali derivanti dal mancato rimborso. Tutti i costi relativi all'attuazione di cui al presente articolo compresi quelli necessari per l'avvio delle attività nonché per la gestione delle operazioni e la rendicontazione, per le spese inerenti ai recuperi, nonché le spese direttamente o indirettamente inerenti alla stipula delle convenzioni con soggetti terzi sono a totale carico delle rispettive sezioni specializzate del fondo Sicilia. Le istanze sono definite entro 20 giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi 10 giorni."

RITENUTO che le disposizioni per l'attuazione di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 5 sopra citato - in quanto aventi ad oggetto contributi a fondo perduto destinati alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale - debbano essere stabilite dall'Assessore per l'Economia d'intesa con l'Assessore per la Salute;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 139 del 31 marzo 2021 con la quale è stato apprezzato lo schema di decreto dell'Assessore regionale per l'economia d'intesa con il Presidente della Regione nella qualità di Assessore regionale per la salute, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 5, commi 11 e 12, e dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9/2020;

VISTA la nota prot. n. 2496 del 21 aprile 2021 dell'Assessore regionale per l'Economia inerente ai termini per la presentazione delle istanze e per la concessione del contributo;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 5 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1

Interventi in favore delle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di DPI, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei DPI

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, il presente decreto disciplina l'attuazione della misura prevista dai commi 11 e 12 dell'articolo 5, della medesima legge regionale n. 9/2020 avente ad oggetto la costituzione di un apposito fondo che opera mediante contributi a fondo perduto istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. e destinato alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi per la produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale o regionale.

3. La dotazione finanziaria è pari a complessivi 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro.

4 Il centro di responsabilità amministrativa è individuato nell'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale della pianificazione strategica.

5. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. cura la gestione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 5 commi 11 e 12, 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle presenti disposizioni attuative e provvede alla predisposizione ed all'emanazione dell'avviso discendente dalle presenti disposizioni, previo assenso dell'Assessore Regionale per la Salute.

Art. 2

Destinatari delle agevolazioni

1. I destinatari della misura di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9/2020, sono imprese (micro, e piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014), operanti in Sicilia, che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi per la produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze sociosanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i destinatari della misura devono possedere alla data di presentazione dell'istanza i requisiti di ammissibilità di seguito elencati, che devono sussistere anche alla data di erogazione delle agevolazioni:

- le imprese, devono essere costituite e regolarmente iscritte come attive nella pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e devono avere sede operativa in Sicilia;

- devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata e non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

- non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2020 C 218/03 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.;

- non devono essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso per la concessione delle agevolazioni, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- devono essere in regola con la normativa antimafia e non devono sussistere le cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Le predette cause di esclusione rilevano se la sentenza o il decreto penale di condanna ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- non devono avere omesso di denunciare alle competenti Autorità richieste estorsive, ovvero richieste di tassi usurai su prestiti, da parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell'ultimo triennio precedente la data di presentazione dell'istanza e devono accettare espressamente gli effetti ostativi/decadenziali derivanti dall'accertamento dell'insussistenza del predetto requisito.

3. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza i richiedenti le agevolazioni devono:

- impegnarsi a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dai benefici concessi, ogni richiesta estorsiva ovvero di tasso usuraio su prestito da parte di organizzazioni o soggetti criminali e devono accettare espressamente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale;

- impegnarsi a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall'IRFIS FinSicilia S.p.A., dall'Amministrazione regionale, dai competenti organi comunitari, o da terzi da questi all'uopo incaricati, ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, nonché in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sul destinatario.

4. I requisiti richiesti devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte dell'istante ai sensi del D.P.R n. 445/2000, come verrà ulteriormente dettagliato nell'avviso per la selezione dei destinatari.

Art. 3

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto utilizzabili per investimenti per le finalità indicate all'art. 1 comma 1 delle presenti disposizioni attuative.

2 Le agevolazioni sono concesse ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2021/C 34/06) e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni previste e sulla base della notifica effettuata dall'Italia e approvata dalla Commissione con comunicazione C(2020) 3482 final del 21/05/2020 e C(2020) 9121 final del 10/12/2020 e s.m.i, sulla base degli articoli da 54 a 61 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

3. Il contributo massimo erogabile per ciascuna impresa, è pari ad Euro 800.000,00 Equivalente Sovvenzione Lorda, con un'intensità di aiuto massimo pari al 45% dei costi totali ammissibili.

4. Sono ammissibili le spese legate agli investimenti per la riconversione o per l'avvio di produzione industriali di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale effettuati per le unità produttive collocate all'interno del territorio della regione siciliana e, in particolare:

- Acquisto di nuovi macchinari, o adattamento di quelli esistenti;

- Acquisto di impianti di produzione o attrezzature;

- Spese di formazione per l'utilizzo dei nuovi macchinari/attrezzature;

- Consulenze specialistiche finalizzate allo sviluppo di prodotti innovativi e dispositivo di protezione individuale, nella misura massima del 5% dell'investimento totale;

- Costi per i test di laboratorio e certificazione di DM e DPI;

- Opere murarie ed impianti assimilabili, strettamente necessari all'installazione e al funzionamento dei macchinari commisurati all'esigenza del ciclo produttivo, nella misura massima del 20% dell'investimento totale;

- Software relativi all'esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

- Spese di collaudo;

- Acquisti licenze e brevetti;

- Spese generali, fino ad un massimo del 5% dell'investimento totale relative al costo della garanzia fideiussoria, asseverazione della relazione tecnica, presentazione della pratica, etc.

5. La concessione dei benefici è riconducibile alla verifica dei requisiti sulla base della produzione di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'istante.

Art. 4

Modalità e Criteri della procedura di selezione

1. L'IRFIS FinSicilia S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 6, delle presenti disposizioni attuative, provvede all'emanazione dell'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni, sulla base del format allegato al presente decreto.

2. Per le istanze presentate si procede con modalità di selezione a sportello e le risorse sono, quindi, assegnate ai richiedenti per i quali ricorrono i presupposti e le condizioni per rientrare tra i destinatari della misura e che sono in possesso dei prescritti requisiti di ammissibilità, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione sino ad esaurimento della dotazione finanziaria erogabile.

3. Termine ultimo per la concessione del contributo in applicazione all'attuale quadro temporaneo degli aiuti è il 31/12/2021, salvo eventuali proroghe che saranno stabilite da parte dell'amministrazione regionale. Pertanto il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 29/10/2021.

4. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. è tenuta ad eseguire idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dagli istanti, nel rispetto delle previsioni dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 (come modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a, del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77).

5. Per comprovate esigenze istruttorie IRFIS-FinSicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta all'atto della presentazione dell'istanza.

6. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, IRFIS-Finisicilia S.p.A. respinge l'istanza, notificando il relativo provvedimento all'indirizzo PEC dell'istante.

Art. 5

Concessione ed erogazione del contributo

1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del precedente articolo 2, IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro venti giorni dalla data di presentazione delle istanze, adotta il provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e il provvedimento è notificato all'indirizzo PEC del beneficiario. IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di concessione e in seguito alla presentazione della documentazione necessaria da parte del beneficiario, dispone l'erogazione del contributo, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.

2. L'erogazione delle somme avverrà secondo la seguente articolazione:

- Prima erogazione, pari al 35% del contributo, a seguito della comunicazione di avvio dell'investimento previsto e della rendicontazione dei costi sostenuti e quietanzati a seguito dei necessari controlli previsti;

- Seconda erogazione, fino ad un ulteriore 35% dell'importo del contributo approvato, a fronte della rendicontazione dei costi sostenuti e quietanzati, e a seguito dei necessari controlli previsti;

- Saldo finale del contributo a fronte della rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti e quietanzati, a seguito dei necessari controlli previsti e della produzione delle eventuali certificazioni dei Dispositivi medici ed apparecchiature elettromedicali DM e dei Dispositivi di protezione individuale DPI.

L'erogazione della prima quota di contributo può essere richiesta anche in via anticipatoria dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria a copertura degli importi non coperti da spese sostenute e rendicontate. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997 e dall'art. 10 del D.lgs n. 141/2010, che ha riformato il Titolo V del TUB, sono accettate esclusivamente garanzie presentate da banche, imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzionale oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia, ex art. 106 del TUB, consultabile tramite il sito internet www.bancaditalia.it.

3. Prima dell'erogazione dei contributi, IRFIS FinSicilia S.p.A. dovrà procedere al controllo delle autodichiarazioni presentate in fase di presentazione delle domande.

4. I costi potranno essere stati sostenuti a partire dal 1/02/2020 e gli investimenti dovranno concludersi entro 24 mesi dalla notifica di concessione del contributo.

5. Al fine di velocizzare l'iter delle pratiche in attuazione delle misure di cui al presente decreto, IRFIS FinSicilia S.p.A. può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di appalti pubblici.

Art. 6

Procedure di gestione

1. L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione del fondo di cui al presente decreto.

2. Con riferimento alle commissioni e ai costi da riconoscersi all'IRFIS-Finsicilia per la gestione della misura di cui al presente decreto si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, sarà riconosciuto ad IRFIS lo 0,5% annuo delle somme erogate ai beneficiari, al netto dei rientri. A copertura dei costi relativi all'attuazione della misura, compresi quelli necessari per l'avvio delle attività nonché per la gestione delle operazioni e la rendicontazione, per le spese inerenti ai recuperi, nonché le spese direttamente o indirettamente inerenti alla stipula delle convenzioni con soggetti terzi, sarà riconosciuto un ammontare massimo pari al costo di 5 ULA, dietro rendicontazione dei costi e oneri sostenuti. Restano, in ogni caso, a carico del Fondo le perdite derivanti da mancati recuperi.

3. Per la gestione della misura di cui al presente decreto IRFIS-FinSicilia S.p.A. terrà specifiche evidenze contabili.

4. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è onerata di produrre all'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale della pianificazione strategica un report sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto - a partire dall'istruttoria e sino all'erogazione del contributo - con l'indicazione dei soggetti beneficiari, distinti per tipologia, e degli importi a ciascuno erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese a carico del fondo.

Art. 7

Approvazione bando

1. E' approvato, allegato al presente dispositivo, il bando (avviso pubblico) previsto dalla misura di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9/2020, per le imprese operanti in Sicilia, che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze sociosanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi.

Art. 8

Revoca delle agevolazioni e decadenze

1. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. revoca le agevolazioni in misura totale o parziale in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento.

2. In particolare, è prevista la revoca totale del contributo nei casi di:

- perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione della spesa sostenuta;

- l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento nei tempi previsti dall'avviso, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale e non funzionale;

- l'assoggettamento a procedura di fallimento o altra procedura concorsuale;

- la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;

- l'accertata indebita percezione del contributo con provvedimento penale definitivo (dolo o colpa grave;

- gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione dell'agevolazione.

3. Restano ferme le decadenze di diritto stabilite dall'art. 67, commi 2 e 8, del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 ("Codice Antimafia").

Art. 9

Disposizioni finali

1. Con circolare dell'Assessore regionale per l'Economia d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.

2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 17 giugno 2021.

ARMAO

RAZZA