
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 22 giugno 2021
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 16 luglio 2021, n. 30
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" (Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021) e aggiornamento della struttura dei punti di contatto locali, presso le AA.SS.PP., del "Sistema rapido di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (RASFF)".
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e le s.m.i;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le s.m.i;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;
Visto il reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;
Visto il reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le sue mm.ii.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
Visto l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente agli obblighi della pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;
Visto il D.P. Reg. n. 642 del 31 marzo 2021, con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021, ha conferito all'ing. Mario La Rocca l'incarico ad interim di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;
Visto il D.P.Reg. n. 263/AREA 1/S.G. del 3 giugno 2021, con il quale il Presidente della Regione nomina l'avv. Ruggero Razza Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della salute;
Visto il regolamento UE n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti CE n. 999/2001, CE n. 396/2005, CE n. n. 1069/2009, CE n. 1107/2009, UE n. 1151/2012, UE n. 652/2014, UE 2016/429 e UE 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti CE n. 1/2005 e CE n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti CE n. 854/2004 e CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Vista l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" (Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021);
Viste le comunicazioni con le quali le Aziende sanitarie provinciali hanno designato i referenti dei punti di contatto locali "Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF)";
Ritenuto necessario procedere al recepimento delle nuove "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti", in sostituzione di quelle approvate con la precedente Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2008 repertorio n. 204/CSR;
Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della struttura dei punti di contatto locali, presso le AA.SS.PP., del "Sistema rapido di allerta per alimenti mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (RASFF)";
Decreta:
Per quanto espresso in premessa, viene adottata ai fini di un'armonica ed univoca applicazione nel territorio regionale, l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento, di cui all'allegato A accluso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" (Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021).
E' approvato l'aggiornamento della struttura dei punti di contatto locali, presso le AA.SS.PP, afferenti al "Sistema rapido di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (RASFF)", di cui all'allegato B che è parte integrante del presente decreto.
Per gli effetti di cui all'art. 1, le Aziende sanitarie provinciali e gli operatori del settore alimentare interessati sono tenuti alla puntuale osservanza.