Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 24 giugno 2021

G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231

Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/3236)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° luglio 2021

Applicabile dal: 1° luglio 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, e gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

1) L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compresi in particolare gli svantaggi risultanti dal declino demografico, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

2) Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti (TEN-T), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

3) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme comuni applicabili al FESR, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), che operano nell'ambito di un quadro comune.

4) Al fine semplificare le norme che erano applicabili al FESR e al Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.

5) E' opportuno che i principi orizzontali enunciati nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nell'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E' altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), nonché i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2017, e assicurino l'accessibilità coerentemente con l'articolo 9 dell'UNCRPD, e in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, il FESR e il Fondo di coesione, in sinergia con il FSE+, dovrebbero essere attuati in modo da promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità e dovrebbero perseguire i loro obiettivi al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, all'eliminazione della povertà e alla promozione dell'inclusione sociale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nessun fondo dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, entrambi i fondi dovrebbero garantire l'accessibilità per le persone con disabilità.

6) Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 adottato a seguito della 21a Conferenza delle Parti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, entrambi i fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero contribuire per il 30 % della dotazione finanziaria globale del FESR a detti obiettivi. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero contribuire per il 37 % della dotazione finanziaria globale del Fondo di coesione a detti obiettivi. Inoltre, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire a conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità.

Entrambi i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione, non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e assicurino la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio lungo il percorso che porterà al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. I programmi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero tenere conto del contenuto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima adottati nel quadro della governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima istituita dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

7) Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni del FESR e del Fondo di coesione a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

8) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. L'attuazione di entrambi i fondi dovrebbe garantire il coordinamento e la complementarità con il FSE+, il Fondo per una transizione giusta, il FEAMPA e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

9) E' necessario stabilire disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» («Interreg»).

10) Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno a carico di entrambi i fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

11) Poiché le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la colonna portante dell'economia europea, il FESR dovrebbe continuare a sostenere il loro sviluppo rafforzandone la competitività e la crescita sostenibile. Tenendo inoltre conto dell'impatto potenzialmente profondo della pandemia di COVID-19 o di altre situazioni di crisi potenziali che potrebbero insorgere in futuro e avere ripercussioni sulle imprese e sull'occupazione, il FESR dovrebbe sostenere la ripresa da tali situazioni di crisi sostenendo la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi.

12) Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità e alla promozione di una mobilità multimodale, senza inquinamento e sostenibile, incentrata in particolare sui trasporti pubblici, sulla mobilità condivisa e sugli spostamenti a piedi e in bicicletta, quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.

13) Al fine di cogliere le opportunità offerte dall'era digitale, il FESR dovrebbe contribuire allo sviluppo di una società digitale inclusiva in cui i cittadini, le organizzazioni di ricerca, le imprese e le pubbliche amministrazioni sfruttino appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Un'amministrazione elettronica efficace a livello nazionale, regionale e locale comporta lo sviluppo di strumenti nonché una riconsiderazione dell'organizzazione e dei processi, al fine di fornire servizi pubblici in modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori. In particolare, le tecnologie digitali e delle telecomunicazioni dovrebbero essere utilizzate per potenziare le reti e i servizi tradizionali a beneficio delle comunità locali attraverso lo sviluppo di progetti quali «città e piccoli comuni intelligenti».

14) Il sostegno a carico del FESR nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 (OS 1) dovrebbe basarsi sullo sviluppo di capacità per le strategie di specializzazione intelligente, che stabiliscono priorità a livello nazionale o regionale, o a entrambi i livelli, per aumentare il loro vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza della ricerca e dell'innovazione e facendoli coincidere con le esigenze delle imprese e le competenze necessarie attraverso un processo di scoperta imprenditoriale. Il processo dovrebbe consentire agli attori a livello imprenditoriale, tra cui l'industria, le organizzazioni nel settore dell'istruzione e della ricerca, le pubbliche amministrazioni e la società civile, di individuare i settori più promettenti per uno sviluppo economico sostenibile fondato sulle strutture e sulla base di conoscenze specifiche di una regione. Poiché il processo di governance della specializzazione intelligente è fondamentale per la qualità della strategia, il FESR dovrebbe fornire sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità necessarie per un efficiente processo di scoperta imprenditoriale e per la preparazione o l'aggiornamento di strategie di specializzazione intelligente.

15) Al fine di promuovere il conseguimento della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, tenendo debitamente conto delle conseguenze sociali ed economiche che ne derivano, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a affrontare la povertà energetica. In tale contesto rivestirebbero particolare importanza gli investimenti nell'efficienza energetica, compresi i regimi di risparmio energetico, nelle energie rinnovabili sostenibili conformemente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nei sistemi energetici intelligenti, nonché gli investimenti volti a prevenire le catastrofi e a promuovere la biodiversità e le infrastrutture verdi, comprese la conservazione, la valorizzazione e la messa in evidenza delle aree naturali protette, come pure altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, quali la conservazione e il ripristino di aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ivi incluso mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di discarica o la riduzione delle emissioni nei prodotti o processi industriali. Inoltre, dovrebbero essere sostenuti gli investimenti volti a ridurre ogni forma di inquinamento, tra cui l'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, acustico e luminoso.

16) Nella preparazione dei programmi cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione occorre tenere conto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che delineano le politiche e le misure e che sono volti ad affrontare la povertà energetica e le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione della povertà energetica stabiliti nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, il FESR dovrebbe sostenere in particolare i miglioramenti dell'efficienza energetica nell'edilizia, compresa quella abitativa, in linea con la direttiva modificata (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), per contribuire alla decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, riducendo in tal modo il consumo energetico e creando risparmi per le famiglie in condizioni di povertà energetica.

17) Per migliorare la connettività dei trasporti, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, mediante investimenti in infrastrutture per il trasporto ferroviario, il trasporto per vie navigabili interne, il trasporto stradale, il trasporto marittimo e il trasporto multimodale, comprese misure di riduzione del rumore. Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero inoltre sostenere la mobilità nazionale, regionale e locale, transfrontaliera e urbana. A tal fine, entrambi i fondi dovrebbero prestare attenzione al miglioramento della sicurezza, in particolare dei ponti e delle gallerie esistenti.

18) In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. E' pertanto opportuno che il FESR, nella preparazione e nell'attuazione dei programmi, presti attenzione alle sfide demografiche. Al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire sostegno, al livello territoriale più appropriato, per facilitare l'integrazione a lungo termine e inclusiva dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, a beneficio dello sviluppo sociale ed economico, adottando un approccio volto a proteggere la loro dignità e i loro diritti.

19) Al fine di promuovere l'innovazione sociale e l'accesso inclusivo a un'occupazione di elevata qualità, il FESR dovrebbe sostenere soggetti dell'»economia sociale» quali cooperative, mutue, associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali.

20) Al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà, in particolare tra le comunità emarginate, è necessario migliorare, ivi incluso attraverso le infrastrutture, l'accesso ai servizi sociali, educativi, culturali e ricreativi, compresi gli sport, tenendo conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità, dei bambini e degli anziani.

21) Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, prestando particolare attenzione al quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce le misure di integrazione delle famiglie a basso reddito, comprese le famiglie a rischio di povertà e di esclusione sociale, nonché dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali. In particolare, in linea con il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero poter sostenere la fornitura di alloggi sociali. Tenendo conto delle sfide cui devono far fronte le comunità rom emarginate in termini di accesso ai servizi di base, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a migliorare condizioni di vita e prospettive di sviluppo di queste comunità.

22) Al fine di rafforzare la preparazione in materia di istruzione e formazione a distanza e online in modo socialmente inclusivo, il FESR dovrebbe, nel suo compito di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, contribuire in particolare a promuovere la resilienza nell'apprendimento a distanza e online. Gli sforzi volti a garantire la continuità dell'istruzione e della formazione durante la pandemia di COVID-19 hanno messo in luce gravi carenze nell'accesso alle apparecchiature di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e alla connettività necessarie da parte dei discenti che provengono da contesti svantaggiati e si trovano in regioni remote. In tale contesto, il FESR dovrebbe sostenere la messa a disposizione delle apparecchiature TIC e della connettività necessarie, promuovendo in tal modo la resilienza dei sistemi di istruzione e formazione per l'apprendimento a distanza e online.

23) Per rafforzare la capacità di prevenzione, risposta rapida e ripresa dei sistemi sanitari pubblici in caso di emergenze sanitarie, il FESR dovrebbe contribuire anche alla resilienza dei sistemi sanitari. Inoltre, poiché la pandemia senza precedenti di COVID-19 ha messo in luce l'importanza della disponibilità immediata di forniture essenziali per fornire una risposta efficace a una situazione di emergenza, l'ambito d'intervento del FESR dovrebbe essere ampliato per consentire l'acquisto di forniture necessarie per rafforzare la resilienza alle catastrofi e la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche per promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità. In occasione dell'acquisto di forniture per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari, queste dovrebbero essere coerenti con la strategia sanitaria nazionale e non andare oltre, nonché garantire complementarità con il programma «UE per la salute», istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e con le risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

24) Il FESR dovrebbe sostenere e promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità o su base familiare attraverso strutture di sostegno che cerchino di prevenire la segregazione dalla comunità, facilitino l'integrazione delle persone nella società e cerchino di garantire condizioni di vita indipendente.

25) E' opportuno prevedere un obiettivo specifico dedicato per sostenere le economie regionali fortemente dipendenti dai settori della cultura e del turismo. Ciò consentirebbe di sfruttare appieno il potenziale della cultura e del turismo sostenibile per la ripresa economica, l'inclusione sociale e l'innovazione sociale, lasciando impregiudicate le possibilità di fornire un sostegno a carico del FESR a tali settori nell'ambito di altri obiettivi specifici.

26) Gli investimenti a sostegno delle industrie culturali e creative, dei servizi culturali e dei siti del patrimonio culturale potrebbero essere finanziati a titolo di qualsiasi obiettivo strategico, a condizione che contribuiscano agli obiettivi specifici e che rientrino nell'ambito d'intervento del FESR.

27) Il turismo sostenibile richiede un equilibrio tra sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale. L'approccio a favore di un turismo sostenibile dovrebbe essere conforme alla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2007 dal titolo «Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo». In particolare, dovrebbe tenere conto del benessere dei turisti, rispettare l'ambiente naturale e culturale e garantire lo sviluppo socioeconomico e la competitività delle destinazioni e delle imprese attraverso un approccio strategico integrato e olistico.

28) Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti ad affrontare le nuove sfide e garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della marginalizzazione e della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come i trasporti e l'energia, concorrendo in tal modo alla costruzione di società più inclusive e più sicure.

29) Per garantire lo sviluppo armonioso delle aree urbane e non urbane, il FESR dovrebbe fornire in modo integrato, nell'ambito dell'obiettivo strategico 5 (OS 5), un sostegno allo sviluppo economico, sociale e ambientale basato su strategie territoriali intersettoriali utilizzando strumenti di sviluppo territoriale integrato. Inoltre, nello sviluppo delle aree urbane, si dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alle aree urbane funzionali, data la loro importanza nello stimolare la cooperazione tra le autorità locali e i partner al di là delle frontiere amministrative e nel rafforzare i collegamenti tra aree urbane e rurali.

30) Il FESR dovrebbe promuovere il turismo sostenibile in modo integrato, in particolare rafforzando la cooperazione all'interno dei territori funzionali. Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, le imprese e le autorità pubbliche dovrebbero cooperare sistematicamente per fornire servizi di qualità in modo più efficiente nelle zone ad alto potenziale turistico, prestando la dovuta attenzione alla creazione di un contesto giuridico e amministrativo stabile che favorisca la crescita sostenibile di tali zone. Le azioni sostenute nel settore del turismo sostenibile potrebbero tenere conto delle migliori pratiche in questo settore, ad esempio l'approccio del «distretto turistico».

31) In considerazione dell'obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi strategici che il Fondo di coesione deve sostenere.

32) Al fine di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è necessario autorizzare misure di sostegno per le autorità del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

33) Al fine di incoraggiare e promuovere misure di cooperazione nel quadro dei programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner, anche a livello locale e regionale, all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito di Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 intitolata «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile». I partner potrebbero dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese in gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), in una strategia macroregionale o in una strategia per i bacini marittimi o una combinazione di queste due tipologie di strategie.

34) Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione, promuovendo mediante ciò la resilienza regionale. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1060. E' pertanto opportuno che il sostegno a carico del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: «un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC» e «un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile». Le risorse destinate alla mobilità urbana sostenibile e agli investimenti nella banda larga potrebbero essere in parte prese in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. Negli accordi di partenariato gli Stati membri dovrebbero decidere se rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello delle categorie di regioni o a livello nazionale per tutto il periodo di programmazione. La concentrazione tematica a livello nazionale dovrebbe essere stabilita da tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo e consentire una certa flessibilità sul piano dei singoli programmi. Poiché anche il sostegno a carico del Fondo di coesione potrebbe contribuire alla concentrazione tematica, è opportuno stabilire le condizioni per tale contributo. Inoltre, la metodologia usata per classificare gli Stati membri dovrebbe essere definita dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e delle regioni nordiche scarsamente popolate.

35) Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione, è altresì opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro.

36) Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito di Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, è necessario stabilire che il FESR dovrebbe poter sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

37) Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (14), ad eccezione degli investimenti specifici di cui al presente regolamento.

38) Nel contesto del sostegno del FESR agli investimenti produttivi è opportuno chiarire che gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi e contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Occorre altresì prevedere che, a determinate condizioni, il FESR e il Fondo di coesione possano sostenere investimenti in imprese diverse dalle PMI. Inoltre, sulla base dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazione, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero sostenere anche investimenti in imprese diverse dalle PMI, compresi in particolare i servizi di pubblica utilità, quando riguardano investimenti in infrastrutture che garantiscono l'accesso ai servizi disponibili al pubblico nei settori dell'energia, dell'ambiente e della biodiversità, dei trasporti e della connettività digitale.

39) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE, compreso il crowdfunding. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore della rete TEN-T e dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente. In tale contesto, il Fondo di coesione potrebbe altresì sostenere l'adeguamento energetico e sismico combinato. Per quanto riguarda il FESR, l'elenco delle attività dovrebbe tenere conto delle specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali come pure del potenziale endogeno, dovrebbe essere semplificato. Il FESR dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture - comprese le infrastrutture commerciali di ricerca e innovazione per le PMI - gli alloggi per le comunità emarginate e i gruppi svantaggiati, le famiglie a basso reddito e i migranti, la cultura e il patrimonio, le infrastrutture per il turismo sostenibile e i servizi alle imprese, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, con particolare attenzione alle comunità svantaggiate, emarginate e segregate, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di creazione di reti, cooperazione, scambio di esperienze tra partner e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i Fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di strutture e di risorse umane e i costi connessi alle misure rientranti nell'ambito di applicazione del FSE+.

40) I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) devono continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa («regolamento MCE per il periodo 2021-2027»).

41) Nel contempo è importante precisare le attività che non rientrano nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), al fine di evitare duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva e gli investimenti nelle imprese in difficoltà quali definite nel regolamento (UE) n. 651/2014 (17), salvo se autorizzati nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali. Il FESR e il Fondo di coesione non dovrebbero inoltre sostenere determinati investimenti negli aeroporti, negli impianti per il conferimento in discarica e per il trattamento dei rifiuti residui o nei combustibili fossili. E' pertanto opportuno che il FESR possa sostenere misure mirate di mitigazione ambientale e di sicurezza negli aeroporti regionali purché l'obiettivo primario degli investimenti sia chiaramente individuato in termini di norme dell'Unione in materia di ambiente, sicurezza o protezione e sia in linea con le norme in materia di aiuti di Stato.

Nel caso degli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, per rifiuti residui si dovrebbero intendere principalmente i rifiuti urbani indifferenziati e gli scarti del trattamento dei rifiuti. Si potrebbe sostenere la modernizzazione delle reti di teleriscaldamento al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento efficienti secondo la definizione di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in conformità degli obiettivi fissati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Al fine di promuovere le energie rinnovabili, si potrebbero sostenere l'uso di caldaie per il teleriscaldamento alimentate da una combinazione di gas e fonti energetiche rinnovabili. In tali casi, il sostegno a carico dei entrambi i fondi dovrebbe corrispondere proporzionalmente alla quota di energia rinnovabile immessa in tali caldaie. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR o del Fondo di coesione.

42) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se pertinente, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine l'insieme dei principali indicatori figurante nell'allegato II.

43) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19), è opportuno che il FESR e il Fondo di coesione siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. E' opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti di entrambi i fondi sul terreno.

44) Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta, gli Stati membri dovrebbero poter presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti attivati nel quadro del FESR e del Fondo di coesione. La Commissione dovrebbe valutare tale richiesta in base al patto di stabilità e crescita e al codice di condotta.

45) Il FESR dovrebbe affrontare i problemi delle zone svantaggiate - in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compreso il declino demografico - per quanto concerne l'accesso ai servizi di base, compresi i servizi digitali, rendendo più attrattivi gli investimenti, anche attraverso gli investimenti delle imprese e la connettività con i grandi mercati. A tal fine, il FESR dovrebbe prestare attenzione alle sfide specifiche in materia di sviluppo con cui devono misurarsi alcune regioni insulari, frontaliere o di montagna. Inoltre il FESR dovrebbe prestare particolare attenzione alle difficoltà specifiche delle zone, scarsamente popolate, di livello NUTS 3 e a livello delle unità amministrative locali, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), conformemente ai criteri di cui al punto 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, vale a dire quelle zone con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato, o le zone che hanno subito una diminuzione media annua della popolazione pari almeno all'1 % nel periodo 2007-2017. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'elaborazione di piani d'azione volontari specifici a livello locale per tali zone, al fine di contrastare queste sfide demografiche.

46) Allo scopo di massimizzare il contributo volto ad affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali, in particolare nelle zone che presentano svantaggi naturali e demografici, come previsto dall'articolo 174 TFUE, le azioni nel settore dello sviluppo territoriale dovrebbero basarsi su strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane e rurali, e prestare attenzione ai collegamenti tra aree urbane e rurali. Il sostegno del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e cittadine, delle parti economiche e sociali, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni non governative. Le strategie territoriali dovrebbero anche poter beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il ricorso al FESR, al FSE+, al FEAMP e al FEASR.

47) Per migliorare la resilienza delle comunità nelle zone rurali e le loro condizioni economiche, sociali e ambientali, il sostegno a carico del FESR dovrebbe essere utilizzato per sviluppare progetti quali i piccoli comuni intelligenti di cui alla risoluzione del Parlamento europeo, del 3 ottobre 2018, su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche, in particolare sviluppando nuove opportunità, tra cui servizi decentrati, soluzioni energetiche nonché tecnologie e innovazioni digitali.

48) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Il sostegno alle aree urbane potrebbe assumere la forma di un programma distinto o di una priorità distinta e dovrebbe poter beneficiare di un approccio plurifondo. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e a tale scopo dovrebbe essere stanziato a livello nazionale almeno l'8 % delle risorse del FESR. E' inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio.

49) Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da un'Iniziativa urbana europea, da realizzare in regime di gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe comprendere tutte le aree urbane, tra cui quelle funzionali, e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea. Per stimolare la partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici nell'ambito dell'agenda urbana, il FESR dovrebbe sostenere i costi organizzativi connessi a tale partecipazione. L'iniziativa potrebbe comprendere la cooperazione intergovernativa su questioni urbane, in particolare la cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nelle fasi di gestione e attuazione dell'Iniziativa urbana europea è opportuno coinvolgere attivamente gli Stati membri, le autorità regionali e locali. Le azioni concordate nell'ambito di tale modello di gestione potrebbero comprendere scambi che coinvolgano i rappresentanti regionali e locali. Le azioni intraprese nell'ambito dell'Iniziativa urbana europea dovrebbero promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali all'interno delle aree urbane funzionali. La cooperazione con la rete europea per lo sviluppo rurale riveste particolare importanza a tale riguardo.

50) La commercializzazione e l'espansione dei progetti nel settore dell'innovazione interregionale dovrebbero essere promosse su tutto il territorio dell'Unione attraverso i nuovi investimenti in materia di innovazione interregionale, che saranno gestiti dalla Commissione. Sostenendo progetti di innovazione nei settori della specializzazione intelligente, compresi progetti pilota e misure di sviluppo delle capacità, essi andranno a beneficio, in particolare, delle regioni meno sviluppate, stimolandone gli ecosistemi di innovazione e la capacità di integrarsi in catene del valore dell'Unione più ampie. Dovrebbero inoltre contribuire all'attuazione della comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 dal titolo «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile», in particolare per sostenere le piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori critici.

51) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'articolo 349 TFUE che prevede una dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione dovrebbe essere in grado di coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi del servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti impedimenti. Gli aiuti al funzionamento dovrebbero potere coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Tale dotazione non dovrebbe essere soggetta ai requisiti di concentrazione tematica. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

52) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali e inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che potrebbero verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno a carico del FESR in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi del fondo. Inoltre, le decisioni di esecuzione in relazione a una misura temporanea per l'uso del FESR in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete dovrebbero essere adottate senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alla misura stabilita dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza delle misure.

53) Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell'allegato II, che stabilisce un elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

54) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite nonché delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

55) In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare sia FESR che il Fondo di coesione in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 62 del 15.2.2019.

(2)

GU C 86 del 7.3.2019.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013).

(5)

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(6)

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).

(7)

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE2009/73/CE2010/31/UE2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018).

(8)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018).

(9)

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018).

(10)

Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021).

(11)

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013).

(12)

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006).

(13)

Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(14)

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).

(15)

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013).

(16)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003).

(17)

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014).

(18)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012).

(19)

Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016).

(20)

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 2

Compiti del FESR e del Fondo di coesione

1. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

2. Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali.

3. Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T).

Art. 3

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

(integrato dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/795 e integrato e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/3236)

1. In conformità degli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR sostiene gli obiettivi specifici seguenti:

a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1), provvedendo a:

i) sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;

ii) permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

iii) rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;

iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;

v) rafforzare la connettività digitale;

vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2), provvedendo a:

i) promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

ii) promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;

iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E);

iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;

v) promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile;

vi) promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

vii) rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;

viii) promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio;

ix) sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795;

x) sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025;

c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3), provvedendo a:

i) sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;

ii) sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell'accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;

d) un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4), provvedendo a:

i) rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale;

ii) migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza;

iii) promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;

iv) promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;

v) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità;

vi) rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale;

e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali (OS 5), provvedendo a:

i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;

ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.

Il sostegno nell'ambito dell'OS 5 è fornito attraverso strategie di sviluppo territoriale e locale, in una delle forme indicate all'articolo 28, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060.

1 bis. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale nazionale del FESR.

La Commissione versa il 30 % della dotazione alle priorità di cui al primo comma del presente paragrafo come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.

1 ter. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (3). Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro.

Qualora la catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio si verifichi dopo il 24 dicembre 2024, essa è considerata una catastrofe naturale a condizione che sia stata riconosciuta da un'autorità pubblica competente dello Stato membro entro 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito della catastrofe naturale.

Le risorse stanziate nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate di programmi che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. Per l'intero periodo di programmazione, le risorse stanziate nell'ambito di tale obiettivo specifico e le priorità dedicate stabilite a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057 sono limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FSE + e del FESR. La pertinente modifica del programma è presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il danno a seguito della catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del 24 dicembre 2024, entro il 25 giugno 2025.

La Commissione versa il 25 % della dotazione alle priorità di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente alla decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tali priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 25 % dell'incremento.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR o del Fondo di coesione e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo è pari al 95 %.

Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di un altro strumento dell'Unione, di uno strumento nazionale o di un regime assicurativo privato ricevuto per le operazioni selezionate nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione.

In deroga all'articolo 63, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione interessata può selezionare per il sostegno, nell'ambito di una priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata la domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

2. Nell'ambito dei due obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono inoltre sostenere operazioni che possono essere finanziate a titolo degli obiettivi specifici di cui alle lettere da a) a d) di detto paragrafo.

3. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3, compreso l'obiettivo specifico stabilito al paragrafo 1, lettera b), punto x), nella misura in cui è in linea con l'ambito d'intervento di cui all'articolo 6.

4. Nell'ambito degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», se tali attività:

a) migliorano la capacità delle autorità del programma;

b) migliorano la capacità degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, purché contribuisca agli obiettivi del programma; o

c) rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione di cui alla lettera c) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in un gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

(1)

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

(2)

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021).

(3)

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).

Art. 4

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR, diverse dall'assistenza tecnica, in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale o a livello di categoria di regione, conformemente ai paragrafi da 3 a 9.

2. Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

3. Gli Stati membri possono decidere di rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale o a livello di categoria di regione. Ciascuno Stato membro indica la propria scelta nel suo accordo di partenariato di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 Tale scelta si applica alle risorse totali del FESR di tale Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tutto il periodo di programmazione.

4. Ai fini della concentrazione tematica a livello nazionale, gli Stati membri sono classificati in funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), come segue:

a) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»);

b) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»);

c) quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»).

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per gli Stati membri insulari che ricevono sostegno dal Fondo di coesione, questi ultimi sono classificati nel gruppo 3.

5. Ai fini della concentrazione tematica a livello di categoria di regione, le regioni sono classificate in base alle categorie di regioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, come segue:

a) regioni più sviluppate;

b) regioni in transizione;

c) regioni meno sviluppate.

6. Gli Stati membri rispettano, a livello nazionale, i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

a) gli Stati membri del gruppo 1 o le regioni più sviluppate assegnano almeno l'85 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 30 % all'OS 2;

b) gli Stati membri del gruppo 2 o le regioni in transizione assegnano almeno il 40 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2;

c) gli Stati membri del gruppo 3 o le regioni meno sviluppate assegnano almeno il 25 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2.

Qualora uno Stato membro decida di rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le soglie stabilite al primo comma del presente paragrafo si applicano alle risorse del FESR di cui al paragrafo 1 complessivamente aggregate per tutte le regioni che rientrano nella categoria di regioni corrispondente.

7. Qualora uno Stato membro assegni all'OS 2 più del 50 % delle sue risorse totali del Fondo di coesione diverse dall'assistenza tecnica, calcolate in seguito al trasferimento di cui all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, escluse le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), del presente regolamento, l'assegnazione che supera il 50 % può essere presa in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

Se uno Stato membro decide di rispettare la concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le risorse del Fondo di coesione prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica in conformità del primo comma sono allocate proporzionalmente alle diverse categorie di regioni sulla base della rispettiva quota della popolazione totale dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri stabiliscono nel loro accordo di partenariato di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 se le risorse del Fondo di coesione debbano essere prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica per l'OS 2.

8. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 40 % di tali risorse è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l'OS 1 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 40 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l'OS 1 di cui al paragrafo 6.

9. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 50 % di tali risorse del FESR è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l'OS 2 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 50 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l'OS 2 di cui al paragrafo 6.

10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

11. Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1, all'OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell'articolo 104 di detto regolamento, il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo non è riesaminato.

12. Il presente articolo non si applica ai finanziamenti supplementari per le regioni nordiche scarsamente popolate di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 5

Ambito d'intervento del FESR

(integrato dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/795)

1. Il FESR sostiene:

a) gli investimenti in infrastrutture;

b) le attività per la ricerca applicata e l'innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità;

c) gli investimenti legati all'accesso ai servizi;

d) gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;

e) attrezzature, software e attività immateriali;

f) le attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;

g) l'informazione, la comunicazione e gli studi; e

h) l'assistenza tecnica.

2. Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno:

a) se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i);

b) se sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii);

c) se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione quali definite all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) mediante strumenti finanziari; o

d) se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione nell'ambito delle attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i);

e) se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix), nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI.

La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.

3. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.

3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 4, stabilito alla lettera d), punto v), del medesimo comma, il FESR sostiene anche l'acquisto di forniture necessarie a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e a rafforzare la resilienza alle catastrofi.

5. Nell'ambito di Interreg, il FESR può sostenere anche:

a) la condivisione di strutture e di risorse umane; e

b) gli investimenti leggeri connessi e altre attività legate all'OS 4 nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1057.

6. Il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni, ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.

7. Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che i requisiti di cui al paragrafo 6 sono soddisfatti, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR.

8. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione del paragrafo 6 e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR sia sufficiente per facilitare l'impiego del fondo in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove ritenuto opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

9. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione dei paragrafi 6, 7 e 8, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

(1)

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015).

Art. 6

Ambito d'intervento del Fondo di coesione

1. Il Fondo di coesione sostiene:

a) gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente, con particolare attenzione per l'energia rinnovabile;

b) gli investimenti nella TEN-T;

c) l'assistenza tecnica;

d) l'informazione, la comunicazione e gli studi.

Gli Stati membri garantiscono un adeguato equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base delle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro.

2. L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa è utilizzato per i progetti TEN-T.

Art. 7

Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o

ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;

ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii) gli investimenti in:

- veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) a fini pubblici; e

- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

2. L'importo totale del sostegno dell'Unione agli investimenti dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), non supera i limiti seguenti della dotazione totale dei programmi a titolo del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per lo Stato membro interessato:

a) per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 60 % dell'RNL medio dell'UE pro capite o per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite e la cui quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di energia è pari o superiore al 25 %, il limite è dell'1,55 %;

b) per gli altri Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a) il cui RNL pro capite è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite, il limite è dell'1 %;

c) per gli Stati membri il cui RNL pro capite è pari o superiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite, il limite è dello 0,2 %.

3. Ai fini del presente articolo, il reddito nazionale lordo pro capite di un dato Stato membro è misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, ed espresso in percentuale del reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Ai fini del presente articolo, per quota di combustibili fossili solidi nel consumo di energia si intende la quota di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso misurata nel 2018.

4. Le operazioni che beneficiano del sostegno del FESR e del Fondo di coesione a norma del paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), sono selezionate dall'autorità di gestione entro il 31 dicembre 2025. Tali operazioni non possono essere scaglionate al successivo periodo di programmazione.

5. Il Fondo di coesione non sostiene gli investimenti nell'edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso di energie rinnovabili.

6. I paesi e i territori d'oltremare non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(1)

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009)

(2)

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

Art. 8

Indicatori

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

3. Conformemente all'obbligo di rendicontazione previsto all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento finanziario»), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell'allegato II.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione valuta il modo in cui l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell'attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(1)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE

Art. 9

Sviluppo territoriale integrato

1. Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in conformità delle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento.

2. L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR avviene esclusivamente nelle forme indicate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 10

Sostegno alle zone svantaggiate

A norma dell'articolo 174 TFUE, il FESR presta particolare attenzione ad affrontare le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate, in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Gli Stati membri definiscono, se del caso, un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche di tali regioni e zone nei loro accordi di partenariato a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/1060. Tale approccio integrato può includere un impegno relativo a finanziamenti dedicati a tal fine.

Art. 11

Sviluppo urbano sostenibile

1. Per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo locale di tipo territoriale o partecipativo in conformità rispettivamente dell'articolo 29 o 32 del regolamento (UE) 2021/1060, concentrate sulle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Si presta particolare attenzione ad affrontare le sfide ambientali e climatiche, in particolare la transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050, a sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e a sostenere lo sviluppo delle aree urbane funzionali. In tale contesto, le risorse per lo sviluppo urbano sostenibile programmate nell'ambito delle priorità corrispondenti agli OS 1 e 2 contano ai fini del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

2. Almeno l'8 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

Le autorità o gli organismi territoriali interessati selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 32 paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1060.

3. La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 del presente articolo è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

4. Qualora la dotazione del FESR sia ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell'articolo 104 di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo non è riesaminato.

Art. 12

Iniziativa urbana europea

1. Il FESR sostiene anche l'Iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in regime di gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa comprende tutte le aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, e sostiene l'agenda urbana per l'UE, compreso il sostegno alla partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici sviluppati nel quadro dell'agenda urbana per l'UE.

2. L'Iniziativa urbana europea, con riguardo allo sviluppo urbano sostenibile, comprende i due elementi costitutivi seguenti:

a) il sostegno delle azioni innovative;

b) il sostegno dello sviluppo di capacità e di conoscenze, delle valutazioni d'impatto territoriale, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'Iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli sviluppi riguardanti l'Iniziativa urbana europea.

3. Il modello di governance dell'Iniziativa urbana europea prevede la partecipazione degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e delle città e garantisce un adeguato coordinamento e complementarità con il programma specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 riguardante lo sviluppo urbano sostenibile.

Art. 13

Investimenti in materia di innovazione interregionale

1. Il FESR sostiene lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale.

2. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale sostiene la commercializzazione e l'espansione dei progetti nel settore dell'innovazione interregionale che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee.

3. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale comprende le due componenti seguenti, che sostengono in egual misura:

a) un sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell'innovazione interregionale nei settori condivisi della specializzazione intelligente;

b) un sostegno finanziario e consulenze nonché lo sviluppo di capacità per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate.

4. Fino a un massimo del 2 % delle risorse può essere destinato ad attività di apprendimento e valutazione, al fine di sfruttare e diffondere i risultati dei progetti sostenuti nell'ambito dei due elementi costitutivi.

5. La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta.

6. Nel suo lavoro, la Commissione è coadiuvata da un gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e delle città e da rappresentanti delle imprese, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile. La composizione del gruppo di esperti mira a garantire l'equilibrio di genere.

Il gruppo di esperti assiste la Commissione nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte.

7. Nell'attuazione dello strumento, la Commissione garantisce il coordinamento e la sinergia con altri programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione e in particolare con la sezione «Interreg C», quale definita all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2021/1059.

8. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

I paesi terzi possono partecipare a questo strumento in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 23 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento Orizzonte Europa»).

(1)

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021).

Art. 14

Regioni ultraperiferiche

1. L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Questa dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all'articolo 349 TFUE.

2. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene:

a) le attività rientranti nell'ambito d'intervento definito all'articolo 5 del presente regolamento;

b) in deroga all'articolo 5 del presente regolamento, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all'articolo 349 TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell'esecuzione di obblighi e contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sostiene:

a) le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

b) gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

c) le esenzioni fiscali e l'esenzione dagli oneri sociali;

d) gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell'esercizio della potestà d'imperio.

4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese. (1)

(1)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 gennaio 2022, n. L 13.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Art. 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 17

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 10 del Reg. (UE) 2024/795 e all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/3236.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 10 del Reg. (UE) 2024/795.