
N.d.R. Per le modifiche e le integrazioni al presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 4 agosto 2021.
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 30 luglio 2021
G.U.R.S. 13 agosto 2021, n. 35
Disposizioni per l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca anno 2021.
N.d.R. Per le modifiche e le integrazioni al presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 4 agosto 2021.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913 [N.d.R. recte: Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, n. 913], recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 01/Area 1°/S.G. del 04/01/2021, con il quale è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Antonino Scilla;
VISTO il Decreto n. 0229107 del 18/05/2021 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2021 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 1 del DM n. 0229107 del 18/05/2021 stabilisce che per le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria è disposta con provvedimento regionale;
CONSIDERATO che il comma 5 dell'art. 1 del DM n. 0229107 del 18/05/2021, ai sensi di quanto previsto dal decreto direttoriale del 11 gennaio 2021, n. 8941 obbliga un arresto temporaneo aggiuntivo alle navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 dello stesso, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza;
VISTO il D.D. n. 8941 del 11/01/2021 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MIPAAF, recante disposizioni in materia di gestione dell'attività di pesca esercitata mediante l'utilizzo di attrezzi trainati (OTB, OTT, TBB), in relazione alla interruzione temporanea obbligatoria non continuativa;
CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 1 del DM n. 0229107 del 18/05/2021, a rettifica di quanto indicato nel decreto direttoriale del 11 gennaio 2021, n. 8941 riporta l'esatta tabella relativa al numero di giorni aggiuntivi per la GSA 16 che annulla e sostituisce quanto indicato nel Decreto citato per la stessa GSA:
CODICE GSA | CLASSE LFT | NR. GIORNI INTERRUZIONE TEMPORANEA OBBLIGATORIA NON CONTINUATIVA ANNO 2021 |
16 | LFT≤12 | 14 |
12<LFT≤24 | 18 | |
LFT>24 | 26 |
.
RITENUTO necessario, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del DM n. 0229107 del 18/05/2021, riguardante la pesca dei gamberi di profondità, aggiungere oltre alle specie indicate anche lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il "Gobetto" (Plesionika spp.) nel rispetto di tutte le altre disposizioni indicate dall'articolo 3 medesimo;
RITENUTO importante, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del DM n. 0229107 del 18/05/2021, che durante il periodo di pesca dei gamberi di profondità, compreso lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il Gobetto (Plesionika spp.) confermare che le catture accessorie, ovvero, quelle di specie diverse dalle suddette, potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti; in ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato;
RITENUTO opportuno specificare taluni aspetti afferenti il DM n. 0229107 del 18/05/2021 riguardanti i controlli sull'attività di pesca svolta dalle unità che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, compreso lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il Gobetto (Plesionika spp.) durante il periodo di interruzione temporanea;
VISTA la L. R. n. 9 del 20 giugno 2019, art. 41, comma 3, che disciplina la nuova composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
VISTO il D.A. n. 65 del 17 luglio 2020 con cui è stata istituita la Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
VISTA la seconda seduta di insediamento della nuova Commissione Consultiva della Pesca del 20/07/2021, convocata con nota protoc. n. 10110 del 14 luglio 2021, in cui, tra l'altro, sono stati unanimemente condivisi i tempi dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca a strascico per il 2021;
CONSIDERATO che con Decreto Assessoriale occorre fissare termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. del 18 maggio 2021, n. 0229107;
RITENUTO di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi utili e sufficienti;
SENTITE le organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate, le quali hanno rappresentato le loro esigenze nel rispetto della tutela del mare;
TENUTO CONTO delle priorità biologiche e dell'impatto socio-economico della disciplina dell'interruzione obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per trarre migliori risultati;
Decreta:
N.d.R. Per le modifiche e le integrazioni al presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 4 agosto 2021.
E' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra il 02 agosto e il 31 dicembre 2021, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.
N.d.R. Per le modifiche e le integrazioni al presente decreto si rimanda all'articolo unico del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 4 agosto 2021.
Le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 18 maggio 2021, n. 0229107, ai sensi del DD n. 8941 del 11/01/2021, dovranno effettuare, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio sulla base di quanto sotto riportato:
GSA 10: | LFT ≤ 12 | n. 24 gg |
LFT > 12 | n. 30 gg | |
GSA 16: | LFT ≤ 12 | n. 14 gg |
12<LFT ≤ 24 | n. 18 gg | |
LFT > 24 | n. 26 gg | |
GSA 19 | LFT ≤ 18 | n. 41 gg |
LFT > 18 | n. 38 gg |
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In conformità con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, del D. M. 18 maggio 2021, n. 0229107, le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella GURS; l'interruzione temporanea obbligatoria può essere effettuata anche presso Compartimenti marittimi diversi da quelli di propria iscrizione e deve essere comunicata all'autorità marittima competente almeno 2 giorni prima dell'inizio del periodo di fermo. L'ultimo giorno utile per iniziare l'interruzione temporanea obbligatoria è il 1 dicembre 2021.
In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.M. 18 maggio 2021, n. 0229107, per la pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. I crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato. Il calcolo di detta quota viene computato alla fine della campagna di pesca annuale.
Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che gli apparati Blue-Box e AIS siano funzionanti per verificare che l'attività di pesca si svolga effettivamente a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. In caso di avaria valgono le disposizioni normative esistenti in materia.
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Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D.M. 18 maggio 2021, n. 0229107.
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Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, inoltre, sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della L. R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L. R. 9/2015.
Palermo, 30 luglio 2021.
SCILLA