
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 24 agosto 2021, n. 45/Gab
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. 27 agosto 2021, n. 37
Modifiche ed integrazioni al Calendario venatorio 2021/2022.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita:
"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio".
VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 e s.m. e i., che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita " I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";
VISTO il rinvio all'art. 18 della Legge n. 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della Legge regionale n. 7/2001;
VISTO l'art. 18, comma 2, della L.R. n. 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;
CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
CONSIDERATO che l'art. 25 della L.R. 33/97 e ss.mm.ii. consente nella aziende faunistico-venatorie un prelievo di fauna "controllato" derivante da censimenti che vengono espletati in periodo pre-riproduttivo e post-riproduttivo rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno;
CONSIDERATO che i titolari di AA.FF.VV., nell'ambito di una razionale gestione della fauna, all'interno delle medesime aziende, con i Piani di abbattimento inoltrati alle Ripartizioni faunistiche possono prevedere un numero di soggetti prelevabili;
SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 20/04/2021 e 13/07/2021;
VISTO il Parere ISPRA prot. n. 33198 del 22.06.2021;;
PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc);
PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali;
CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";
VISTO il decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e s.m.i.;
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019;
VISTE le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2021/2022 fornite dai Servizi per il Territorio- UO 1 Affari Generali - Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;
RITENUTO di dover accogliere, a parziale modifica del D.A. n. 37/Gab/2021, alcune segnalazioni riguardanti la presenza di taluni errori materiali e/o refusi di stampa, che si ritiene opportuno e doveroso correggere;
CONSIDERATO che così come previsto nell'Allegato A al D.A. n. 37/Gab/2021, con successivo provvedimento l'Assessore regionale all'Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea avrebbe provveduto alla definizione conclusiva del Calendario Venatorio 2021/2022, in modo da includere e disciplinare, in ossequio al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997, il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e della Tortora (Streptopelia Turtur);
VISTO il D.A. 14/Gab/2021 con il quale viene approvato l'accordo di "Collaborazione per il monitoraggio della Fauna selvatica" tra il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia e il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
PRESO ATTO dei dati pervenuti a mezzo di PEC, acquisita al prot. 6737 del 22/08/2021 e riguardanti le attività di monitoraggio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), finalizzati alla determinazione della sussistenza della specie e alla possibilità di una gestione sostenibile del prelievo venatorio.
VISTA la nota della CE del 15/07/2021, trasmessa alle Regioni dal MITE con nota n. 79230 del 20/07/2021, nella quale sono state fornite raccomandazioni riguardanti l'apertura della caccia alla Tortora selvatica (Streptopelia turtur) nei territori ricadenti nella rotta migratoria centro-orientale della specie, tra i quali è compresa la Regione Sicilia;
CONSIDERATO che sulla base delle citate raccomandazioni, finalizzate a ridurre significativamente il rischio di ulteriore declino della Tortora selvatica, è necessario dimezzare il carniere regionale, ridurre le giornate di prelievo e prevedere un sistema di monitoraggio dei carnieri che consenta di programmare la quota di individui cacciabili fissata a livello regionale;
RAVVISATO che, attraverso l'attivazione delle azioni delle Misure agro-ambientali del PSR Sicilia 2014-2020 e delle Misure attivate nel corso della precedente programmazione, è stata convertita a forme di conduzione migliorative degli agro-ecosistemi, in favore della specie in esame, una superficie equivalente a circa il 10% della S.A.U. della Regione Sicilia;
CONSIDERATO che in Sicilia dai dati dei tesserini venatori rilevati nel quinquennio 2015- 2016/2019-2020, il prelievo di Tortora selvatica ha avuto una consistenza media di 6.605 capi;
RITENUTO di dovere dimezzare il carniere regionale, fissando la quota di Tortora selvatica cacciabile nella stagione venatoria 2021-2022, ad un massimo di 3.300 capi, riducendo quello stagionale, per cacciatore, a 10 capi;
Decreta:
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.
La sezione "PREAPERTURA" di cui all'Art. 4 dell'Allegato A al D.A. n. 37/Gab/2021, fermo restando le altre disposizioni in essa contenute, è modificata come segue:
a) Tortora (Streptopelia Turtur) (1)
(giorni 01, 04, 05 settembre 2021, nella sola forma dell'appostamento temporaneo e fino alle ore 13,00)
Al fine di raccogliere i dati degli abbattimenti in tempi rapidi, consentendo di poter programmare i prelievi, il cacciatore dovrà annotare il numero di Tortore abbattute, oltre che sul Tesserino Venatorio anche sul Modello A (ALLEGATO 1).
(giorni 01, 04, 05, 11 e 12 settembre 2021)
b) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 10 novembre 2021, n. 74, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente punto a).
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.
Il punto a) della sezione "APERTURA GENERALE" è cosi integrato e modificato:
(dal 19 Settembre 2021 al 28 ottobre 2021 incluso - relativamente agli ambiti territoriali AG1, AG2, CL1, EN1, EN2, ME1, PA1, PA2, SR2, TP1 e TP2)
a) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
(dal 19 Settembre 2021 al 18 novembre 2021 incluso - relativamente agli ambiti territoriali CL2, CT1 CT2, ME2, RG1, RG2 e SR1)
a BIS) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Per questa specie, durante la stagione venatoria 2021/2022, L'USO DEL FURETTO, in ossequio al principio di precauzione, è vietato in tutto il territorio regionale.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.
Il punto b) della sezione "APERTURA GENERALE" è cosi modificato:
b) dal 19 Settembre 2021 al 13 gennaio 2022 incluso
- uccelli: Colombaccio (Columba palumbus);
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.
La tabella riportata all'art 9, riguardante il "Piano di prelievo" è integrata e modificata, come segue:
LIMITE MASSIMO GIORNALIERO PER SPECIE | LIMITE MASSIMO STAGIONALE PER SPECIE | |
Beccaccia | 3 Mese di Gennaio massimo 1 capo |
20 Di cui massimo 3 capi nel mese di Gennaio |
Tortora | 5 | 10 |
Coniglio | 1 | 15 |
.
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.
l'art. 12, dell'Allegato A al D.A. n. 37/Gab/2021, è così integrato:
al quarto capoverso, dopa le parole razze da ferma, sono aggiunte le parole e da cerca.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i.
Palermo, 24 agosto 2021
L'Assessore
ANTONINO SCILLA
N.d.R. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 1 settembre 2021, n. 47, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del presente decreto.