
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 agosto 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella G.U.R.I. 27 settembre 2021, n. 231
Requisiti per l'erogazione di credito a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, da parte dei Confidi.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", ed in particolare l'art. 15 che ha istituito presso il Ministero del Tesoro il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, finalizzato all'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi e a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 1996 recante "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997 n. 315, recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge n. 108 del 7 marzo 1996, concernente il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.";
VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";
VISTO l'art. 1, comma 386 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" concernente gli obblighi di restituzione dei contributi assegnati a valere sul Fondo;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante "Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri";
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'8 novembre 2017, n. 1134, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020 n. 169, con cui è stato adottato il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti";
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ed in particolare il comma 256 che prevede che la quota di contributo del Fondo concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 108/1996, può essere utilizzata dai medesimi confidi anche:
a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996;
b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.
VISTO il successivo comma 257 della stessa legge n. 178/2020, in base al quale le operazioni di cui al comma 256, lettera c), possono essere effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico;
VISTO il successivo comma 258 della stessa legge n. 178/2020, che rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza per l'effettuazione, da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle operazioni di cui al comma 256, lettera c), demandando la verifica di tali requisiti all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico;
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 1/2021 del 4 marzo 2021, con la quale sono state dettate talune indicazioni operative, nelle more dell'adozione del presente decreto.
VISTE le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 marzo 2011 (prot. DT n. 19838), del 24 febbraio 2012 (prot. DT n. 15576), del 28 febbraio 2013 (prot. DT n. 15478), del 5 marzo 2015 (prot. DT n. 17984), del 19 novembre 2019 (prot. DT. n. 102043), del 4 marzo 2021 (prot. DT. n. 15405) che disciplinano l'attività di rendicontazione da parte degli enti gestori del Fondo tramite l'applicativo GFA;
VISTE le Disposizioni operative del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/1996, approvate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economa e delle Finanze del 6 marzo 2017 (consultabili sul sito https://www.fondidigaranzia.it) ed in particolare la Parte XIV "Procedure per l'individuazione dei soggetti garanti autorizzati", par. B "Criteri di valutazione per l'autorizzazione" punto A "Adeguatezza patrimoniale";
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Sentito l'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
Decreta:
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "Applicativo GFA": la piattaforma informatica in uso ai Confidi e al Ministero per il monitoraggio dell'impiego delle risorse del Fondo, disciplinata tramite circolari del Ministero;
b) "Circolare MEF 1/2021": la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 1/2021 del 4 marzo 2021, recante: "Indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge n. 108 del 7 marzo 1996 da parte dei Confidi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e criteri aggiuntivi di assegnazione delle risorse del Fondo per Confidi e Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura con la quale sono state dettate talune indicazioni operative";
c) "Commissione": la Commissione di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108;
d) "Confidi": i soggetti iscritti all'elenco tenuto dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'articolo 112-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) "Erogazioni": le operazioni di erogazione del credito, ai sensi dell'art. 1, comma 256, lettera c) della legge n. 178/2020, fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese effettuate a valere sulle risorse del Fondo e sulle risorse proprie del Confidi;
f) "Fondo": il fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
g) "Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale": l'indicatore riportato nell'allegato 1 al presente Decreto, che integra l'indicatore già definito dalle Disposizioni operative del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/1996, approvate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economa e delle finanze del 6 marzo 2017 alla Parte XIV "Procedure per l'individuazione dei soggetti garanti autorizzati", par. B "Criteri di valutazione per l'autorizzazione" punto A "Adeguatezza patrimoniale", per tener conto anche del rischio associato alle Erogazioni;
h) Legge n. 108/1996: la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 58 del 9 marzo 1996, supplemento ordinario n. 44, e successive modifiche e integrazioni;
i) Legge n. 178/2020: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, supplemento ordinario n. 46, e successive modifiche e integrazioni;
j) "Ministero": il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
k) "Organismo": l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'articolo 112-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) "PMI": le piccole e medie imprese come definite dal decreto 18 aprile 2015 del Ministero delle attività produttive, adottato in attuazione della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
m) "Risorse del Fondo": le risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 178/2020 impiegate per le operazioni di cui alla lettera c) dello stesso comma;
n) "Risorse proprie": le risorse impiegate dal Confidi per le operazioni di cui all'articolo 1, comma 256, lettera c), diverse dalle Risorse del Fondo;
o) "Tasso annuale di decadimento": è il rapporto tra due quantità:
- al numeratore, l'ammontare del flusso delle Erogazioni ai soggetti che sono entrati in default nel corso dell'anno (T2) successivo a quello oggetto della rilevazione a denominatore (T1);
- al denominatore, l'ammontare dello stock delle Erogazioni ai soggetti non considerati in default alla fine dell'anno precedente (T1);
p) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 258 della legge n. 178/2020, disciplina gli ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza che i Confidi devono possedere per poter effettuare le operazioni di erogazione del credito, fino a un importo massimo per singola operazione di euro 40.000, a favore di PMI, ai sensi dell'art. 1, comma 256, lettera c) della medesima legge n. 178/2020.
2. Tale tipologia di operazioni può essere effettuata dal Confidi a condizione che:
a) i soggetti beneficiari siano PMI a elevato rischio finanziario, come individuate ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge n. 108/1996 o dell'art. 1, comma 256, lettera a), della legge n. 178/2020;
b) almeno il 20 percento e non oltre il 50 percento dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a Risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
c) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di Risorse proprie impiegate dal Confidi.
3. Il Confidi che intende effettuare le Erogazioni, può presentare istanza all'Organismo, con le modalità che verranno dallo stesso comunicate entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. A seguito della positiva verifica dei requisiti di cui al comma 1, effettuata entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, e successivamente con periodicità annuale, l'Organismo annota nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, TUB, l'autorizzazione del Confidi ad effettuare le Erogazioni a valere sulle risorse del Fondo.
4. L'Organismo provvede a comunicare al Ministero e alla Banca d'Italia le proprie procedure interne sulle verifiche dei requisiti di cui al presente decreto. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione, in assenza di rilievi da parte del Ministero e della Banca d'Italia, le procedure si intendono approvate.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisiti patrimoniali
1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, i Confidi devono possedere i seguenti requisiti patrimoniali:
a) Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000; b) Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15%.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisiti di governance
1. Per le finalità di cui all'art. 1, gli organi competenti dei Confidi effettuano nei confronti dei propri esponenti, ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, la valutazione dei criteri di correttezza di cui all'art. 4 del citato Regolamento nonché, limitatamente ad almeno il 25 percento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui all'art. 10.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisiti organizzativi
1. Per le finalità di cui all'art. 2, i Confidi devono:
a) adottare e pubblicare sul proprio sito web un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato 2;
b) definire, ai fini della concessione di garanzie a valere su tutte le risorse del Fondo, convenzioni con le banche o gli altri intermediari che rendano oggettiva e riscontrabile la definizione di "impresa ad elevato rischio finanziario" mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell'impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 5,2 percento, secondo le indicazioni contenute nella Circolare MEF 1/2021;
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisiti di trasparenza
1. Per le finalità di cui all'art. 2, i Confidi:
a) danno evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate a valere sul Fondo e l'impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Confidi, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall'Organismo;
b) depositano il bilancio in formato Xbrl, a partire dal momento in cui tale funzionalità sarà disponibile presso il Registro delle imprese.
2. I Confidi rispettano gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 127, comma 02, del TUB, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti:
a) nella pubblicità e nell'informativa precontrattuale sulle condizioni economiche del finanziamento è indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabile rispetto al totale dell'importo finanziato e che il costo del finanziamento, in ragione della presenza di tali risorse, è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato;
b) nell'informativa di cui alla lettera a) è altresì indicato che il finanziamento è erogato in base ad una specifica autorizzazione annotata nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1 del TUB, di cui sono riportati gli estremi anche nel sito internet del Confidi;
c) su richiesta del cliente è fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Monitoraggio
1. Ciascun Confidi trasmette periodicamente al Ministero, tramite l'Applicativo GFA o altra piattaforma indicata dal Ministero, i dati sulle operazioni di erogazione del credito, con riferimento, tra l'altro, per ciascuna operazione, ai seguenti elementi di informazione:
a) anagrafica dell'impresa beneficiaria;
b) importo del finanziamento, con evidenza della quota di finanziamento a valere su risorse proprie, della periodicità di rimborso, del tasso di interesse applicato e di eventuali altre garanzie ottenute;
c) probabilità di insolvenza (PD) di ingresso;
d) gli inadempimenti (mancato pagamento parziale o totale delle rate) e) insolvenze registrate;
f) recuperi effettuati.
2. Il monitoraggio consente di calcolare, secondo modalità definite dalla Commissione, per ciascun Confidi che abbia almeno 10 operazioni in essere, il Tasso annuale di decadimento, per importo finanziato, riferito alle Erogazioni, indicando gli scostamenti rispetto alla media di tutti i confidi, in numero non inferiore a 10, autorizzati alle Erogazioni. Nell'ipotesi in cui il Tasso annuale di decadimento di un Confidi risulti, per più di un esercizio finanziario consecutivo, più elevato di almeno il 30 percento rispetto alla media registrata da almeno 10 Confidi autorizzati alle Erogazioni, su proposta della Commissione, l'Organismo aumenta la percentuale minima di Risorse proprie del Confidi di cui all'art. 2, comma 2 fino al 40 per cento.
3. Il Ministero assicura l'accesso ai dati di cui al comma 1 all'Organismo.
4. In caso di mancata comunicazione tempestiva o di errata comunicazione dei dati di cui al comma 1, l'Organismo, con contestuale comunicazione da inviarsi al Confidi interessato del provvedimento, può sospendere, in via cautelare e d'urgenza, l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB, sino al riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Revoca dell'autorizzazione ad erogare credito con risorse del Fondo
1 L'organo di gestione del Confidi autorizzato ad operare con il Fondo, o, in mancanza, l'organo di controllo, al venir meno dei requisiti di cui al presente decreto, deve, entro 30 giorni, darne immediata comunicazione, al Ministero e all'Organismo.
2 Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Organismo provvede alla conseguente cancellazione delle annotazioni di cui all'art. 2, comma 3, nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB.
3 Ove l'Organismo, in assenza della comunicazione di cui al comma 1, accerti che siano venuti meno i requisiti di cui al presente decreto, ovvero che il Confidi si sia reso responsabile di gravi irregolarità di gestione o di reiterati inadempimenti agli obblighi di monitoraggio, ne dà comunicazione al Ministero e provvede ai sensi del comma 2. Il Confidi destinatario del provvedimento di cui al presente comma non può presentare una nuova istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per i 12 mesi successivi alla data della cancellazione.
4 Il Ministero nel caso in cui riscontri, anche sulla base dei dati di rendicontazione e di monitoraggio di cui all'art. 7, che un Confidi presenta gravi irregolarità di gestione, ovvero non adempie correttamene agli obblighi di monitoraggio, propone all'Organismo, previo parere della Commissione, di provvedere ai sensi del comma 2.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
DANIELE FRANCO
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. f), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.