
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 19 ottobre 2021
G.U.R.S. 29 ottobre 2021, n. 48
Disposizioni attuative dell'art. 8 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, in materia di pubblicazione dei bilanci di enti pubblici.
L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA D'INTESA CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12 [N.d.R. recte: D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12], recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni recante "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", pubblicata nella GURS 21 aprile 2021, n. 17;
VISTA la legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie", pubblicata nella GURS 6 agosto 2021, n. 34, 5.0. n. 48. [N.d.R. recte: GURS 6 agosto 2021, n. 34, S.O. n. 48.];
VISTO in particolare l'articolo 8 della suddetta legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, concernente "Disposizioni in materia di pubblicazione dei bilanci di enti pubblici" che dispone:
"Art. 8
Disposizioni in materia di pubblicazione dei bilanci di enti pubblici.
1. Al fine di garantire ai cittadini il pieno accesso alle informazioni economico-finanziarie, la Regione, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, fermi restando gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, pubblicano ogni anno il proprio bilancio sul proprio sito web istituzionale.
2. La Regione può procedere, altresì, alla pubblicazione per estratto del proprio bilancio su un periodico (mensile, quindicinale, settimanale o free press) e su un quotidiano regionali pubblicati con continuità da almeno dieci anni e che abbiano redazione centrale e stampa in Sicilia e diffusione nelle edicole della maggioranza delle province siciliane. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 20, programma 1, capitolo 215704 (accantonamento 1001).
3. Gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima possono provvedere alla pubblicazione di cui al comma 2 nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
4. La permanenza della pubblicazione dei bilanci sul sito istituzionale delle amministrazioni di cui al comma 1 deve essere assicurata anche mediante la realizzazione di dataset che consenta la consultabilità agli utenti in modalità "machine readable" oltre i termini di efficacia dei documenti contabili.
5. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo."
VISTE le note del dirigente generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali prot. n. 11584 del 28 agosto 2021 e prot. n. 14264 del 7 ottobre 2021;
RITENUTO di dovere procedere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della citata legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, all'emanazione delle disposizioni applicative previste dallo stesso articolo;
Decreta:
Ambito di applicazione
1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, le presenti disposizioni attuative si applicano nei confronti della Regione, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza.
Pubblicazione dei bilanci
1. Gli enti di cui al precedente articolo 1 pubblicano ogni anno il proprio bilancio sul proprio sito web istituzionale, e possono - fermi restando gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e nei limiti delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contenimento della spesa, nonché nel rispetto delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici applicabili in materia - procedere alla pubblicazione per estratto del proprio bilancio su un periodico (mensile, quindicinale, settimanale o free press) e su un quotidiano regionali pubblicati con continuità da almeno dieci anni e che abbiano redazione centrale e stampa in Sicilia e diffusione nelle edicole della maggioranza delle province siciliane.
2. Al fine procedere alla pubblicazione di cui al precedente comma 1, la Regione, Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale, provvede, per l'esercizio finanziario 2021, mediante le disponibilità di cui al capitolo 212568 - Spese per la pubblicazione, per estratto, del bilancio della regione su un periodico e su un quotidiano regionali pubblicati con continuità da almeno 10 anni e che abbiano redazione centrale e stampa in Sicilia e diffusione nelle edicole della maggioranza delle province siciliane - dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2021, all'uopo istituito.
3. Gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima possono provvedere alla pubblicazione di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
4. Gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, gli istituti e le aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza possono provvedere alla pubblicazione di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
5. La permanenza della pubblicazione dei bilanci sul sito istituzionale delle amministrazioni di cui al precedente articolo 1 deve essere assicurata anche mediante la realizzazione di dataset che consenta la consultabilità agli utenti in modalità "machine readable" oltre i termini di efficacia dei documenti contabili.
Vigilanza
1. Il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 33/2013 da parte degli enti locali siciliani. Il Dipartimento stesso è, altresì, onerato di monitorare se gli enti locali siciliani hanno o meno posto in essere la facoltà di pubblicazione dei bilanci con le modalità di cui all'art. 8, commi 2 e 3, della l.r. 3 agosto 2021, n. 22.
2. Per gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, l'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, e delle presenti disposizioni attuative è attribuita ai singoli dipartimenti regionali che ne esercitano il controllo, la tutela o la vigilanza.
Disposizioni finali
1. Con circolare dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica d'intesa con l'Assessore regionale per l'Economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.
2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 19 ottobre 2021.
ZAMBUTO
ARMAO