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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1401 DELLA COMMISSIONE, 25 agosto 2021

G.U.U.E. 26 agosto 2021, n. L 302

Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell'ambito di determinati contingenti tariffari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 agosto 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 4

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione e prevede norme specifiche.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (5) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

3) L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1234 del Consiglio (6), modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dalla Thailandia.

4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio (7), modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dall'Argentina. L'accordo modifica anche il sistema di gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4099 e 09.4104 e istituisce due nuovi contingenti tariffari per il pollame originario dell'Argentina.

5) Le modifiche apportate da tali accordi dovrebbero riflettersi nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

7) Data l'urgenza di applicare detti accordi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Pertanto le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 si applicano anche ai periodi contingentali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia le modifiche relative ai quantitativi dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4412 e 09.4213 e quelle relative all'istituzione dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4288, 09.4289 e 09.4290 dovrebbero applicarsi dall'inizio dei periodi contingentali che cominciano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

8) E' necessario stabilire talune disposizioni transitorie relative al proseguimento dell'applicazione degli articoli 38 e 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 in relazione ai periodi contingentali in corso per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4099 e 09.4104, in attesa dell'inizio del primo periodo contingentale del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4288, e all'adeguamento dei periodi contingentali in corso ai quantitativi disponibili in seguito alle modifiche apportate dal presente regolamento.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

GU L 150 del 20.5.2014.

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020).

(6)

Decisione (UE) 2021/1234 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 274 del 30.7.2021).

(7)

Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 264 del 26.7.2021).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1) gli articoli 38 e 40 sono soppressi;

2) gli allegati I, II, III, VI e XII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) L'articolo 7 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0124, 09.0131, 09.0126, 09.0127, 09.0128, 09.0129 e 09.0130»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0126, 09.0127, 09.0128 e 09.0129, per prodotti del codice NC ex 0714 10 00 si intendono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 00.»;

2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 38 e 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 continuano ad applicarsi ai periodi contingentali in corso per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4099 e 09.4104.

2. Salvo disposizione contraria degli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, se il periodo contingentale di un dato contingente tariffario è già iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione delle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso di periodi contingentali suddivisi in sottoperiodi, la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è ripartita in parti uguali tra i sottoperiodi rimanenti.

3. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di aumento dei quantitativi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori secondo l'ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica. Gli operatori che hanno importato merci fuori contingente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rimborsati della differenza di dazio già corrisposto.

In caso di riduzione dei quantitativi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato ed è già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore a quello modificato stabilito dal presente regolamento, gli operatori non sono tenuti a corrispondere il dazio pieno per i quantitativi contingentali importati che superano i nuovi volumi disponibili.

Art. 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 2, si applica ai contingenti tariffari interessati a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione dell'allegato I, punto 1, punto 4 e punto 5, lettere b), g), e h), che si applica ai periodi contingentali che cominciano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN