
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 4 novembre 2021, n. 77
G.U.R.S. 12 novembre 2021, n. 50
Incremento del Fondo Sicilia con i rientri netti a qualunque titolo di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'articolo 61, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 109, comma 5, della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, ove è previsto che "Per il triennio 2021-2023 i rientri netti di cui al presente comma confluiscono nel fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni";
VISTO l'articolo 10 del decreto n. 17/GAB del 17 giugno 2019 dell'Assessore regionale per l'Economia, con il quale, tra l'altro, è previsto che il Fondo Sicilia può essere integrato e/o incrementato attraverso nuove e ulteriori risorse o dotazioni che dovessero essere stanziate od individuate dalle competenti autorità o strutture, regionali, nazionali o sovranazionali;
VISTO l'articolo 5, comma 12, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
VISTO il decreto interassessoriale n. 36 del 17 giugno 2021 dell'Assessore regionale per l'Economa d'Intesa con l'Assessore regionale per la Salute;
VISTO l'art. 1 del decreto dell'Assessore per l'Economia n. 35 del 16 giugno 2021, col quale, tra l'altro, sono destinati alle finalità del plafond per crediti di firma i rientri dell'anno 2021 da clientela, dipendenti da finanziamenti concessi a valere sul Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019;
VISTO l'articolo 1 del decreto dell'Assessore per l'Economia n. 50 del 20 luglio 2021;
VISTE le note IRFIS FinSicilia n. 2207 del 20/10/2021, avente ad oggetto "Rientri netti disponibili ex art. 61 L.R. 28/12/2004 n. 17 e s.m.i. come da ultimo modificato dal comma 5 dell'art. 109 della L.R. 15/4/2021 n. 9.", e n. 2233 del 21/10/2021 con oggetto "Fondo Sicilia ex art. 2 della legge regionale 22/2/2019 n. 1 e s.m.i.";
Decreta:
1. In applicazione del comma 5, dell'articolo 109 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, i rientri netti a qualunque titolo di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni confluiscono nel Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. I rientri di cui al presente articolo sono quantificati alla data del 30/9/2021 in 16.794.019,75 euro.
1. Le disponibilità del fondo presso l'IRFIS FinSicilia ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, e del decreto interassessoriale n. 36 del 17 giugno 2021 dell'Assessore regionale per l'Economa d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, la cui dotazione è pari a complessivi 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro, sono assegnate ad incremento del Fondo Sicilia e sono a destinazione vincolata per le specifiche finalità di cui al suddetto comma 12 dell'art. 5 della L.R. 9/2020.
1. Le disponibilità attuali dei plafond a valere sul Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni sono incrementate per effetto del presente decreto, come da come da seguente prospetto:
2. A far data dal presente decreto e fatta salva diversa disposizione della Regione Siciliana, tutti i rientri netti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1 che confluiscono al Fondo Sicilia sino al 31 dicembre 2023 sono destinati per "Altri interventi e impegni".
1. Al fine di favorire la realizzazione di idee imprenditoriali e la creazione di imprese spin-off per l'attuazione di progetti ideati sul territorio siciliano, IRFIS FinSicilia, in qualità di gestore del fondo ex art. 2 della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, in sinergia con la Fondazione Sicilia, che può avvalersi anche di società di investimento a tal fine specializzate, sostenendo le relative spese sino ad un massimo del 10% dello stanziamento, a proporre e a finanziare bandi rivolti agli Enti di Ricerca e/o Università aventi sede o dipendenze in Sicilia, con lo scopo di selezionare i progetti più idonei a consentire il passaggio da uno stadio iniziale di sviluppo delle tecnologie ad uno sufficientemente evoluto a livello imprenditoriale e industriale.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, resta ferma la disciplina anche di regolamentazione del Fondo Sicilia di cui alla vigente normativa.
1. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 4 novembre 2021.
ARMAO