
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1467 DELLA COMMISSIONE, 6 luglio 2021
G.U.U.E. 13 settembre 2021, n. L 321
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda l'obbligo di titolo di esportazione per il riso.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 20 settembre 2021
Applicabile dal: 20 settembre 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 177,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime dei titoli per i prodotti agricoli, compreso l'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, in combinato disposto con il suo allegato, parte II, punto A, prevede l'obbligo di titolo di esportazione per il «riso semigreggio (bruno)» di cui al codice NC 1006 20 e il «riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato» del codice NC 1006 30.
3) Attualmente è possibile effettuare un controllo efficace delle esportazioni mediante altri strumenti. A fini di semplificazione e per alleviare gli oneri amministrativi degli Stati membri e degli operatori, è opportuno abolire l'obbligo di titoli di esportazione per il riso semigreggio (bruno) e il riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato.
4) A fini di chiarezza è opportuno stabilire le norme relative ai titoli di esportazione rilasciati per il riso semigreggio (bruno) e per il riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, per i quali il presente regolamento ha abolito l'obbligo di titolo di esportazione, e che sono ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento.
5) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016).
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237
Nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il punto A è soppresso.
Disposizioni transitorie
Su richiesta del titolare, la cauzione costituita per un titolo di esportazione per il riso semigreggio (bruno) e il riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato, è svincolata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la validità del titolo non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) il titolo è stato utilizzato parzialmente o non è stato utilizzato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN