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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1467 DELLA COMMISSIONE, 6 luglio 2021

G.U.U.E. 13 settembre 2021, n. L 321

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda l'obbligo di titolo di esportazione per il riso.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 settembre 2021

Applicabile dal: 20 settembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 177,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime dei titoli per i prodotti agricoli, compreso l'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, in combinato disposto con il suo allegato, parte II, punto A, prevede l'obbligo di titolo di esportazione per il «riso semigreggio (bruno)» di cui al codice NC 1006 20 e il «riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato» del codice NC 1006 30.

3) Attualmente è possibile effettuare un controllo efficace delle esportazioni mediante altri strumenti. A fini di semplificazione e per alleviare gli oneri amministrativi degli Stati membri e degli operatori, è opportuno abolire l'obbligo di titoli di esportazione per il riso semigreggio (bruno) e il riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato.

4) A fini di chiarezza è opportuno stabilire le norme relative ai titoli di esportazione rilasciati per il riso semigreggio (bruno) e per il riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, per i quali il presente regolamento ha abolito l'obbligo di titolo di esportazione, e che sono ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento.

5) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016).

Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237

Nella parte II dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il punto A è soppresso.

Art. 2

Disposizioni transitorie

Su richiesta del titolare, la cauzione costituita per un titolo di esportazione per il riso semigreggio (bruno) e il riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato, è svincolata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la validità del titolo non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il titolo è stato utilizzato parzialmente o non è stato utilizzato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN